| (Norma transitoria).
1. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui
all'articolo 1 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di
cui allo stesso articolo entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 15
della legge 10 dicembre 1993, n.515, e dall'articolo 195 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia postale,
della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156, e
successive modificazioni, in caso di violazione delle
disposizioni richiamate nel comma 1 dello stesso articolo 15
della legge 10 dicembre 1993, n.515, il Garante per la
radiodiffusione e l'editoria ordina, per tutto il periodo
precedente la data delle votazioni, l'immediata disattivazione
degli impianti gestiti da emittenti prive di concessione o di
autorizzazione. Rimane salva l'adozione degli ulteriori
provvedimenti del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
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