| (Retribuzione sufficiente).
1. All'articolo 2099 del codice civile è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"La retribuzione del prestatore di lavoro non può essere
inferiore nel suo complesso a quella prevista dai contratti
collettivi nazionali o territoriali vigenti per la categoria
alla quale appartiene il datore di lavoro. Qualora
dall'accordo delle parti risultino condizioni meno favorevoli,
la retribuzione è adeguata dal giudice con riferimento ai
trattamenti previsti dai contratti collettivi predetti per i
lavoratori di pari mansioni e anzianità".
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