| (Emittenti locali).
1. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 agosto
1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n.422, è sostituito dal seguente:
" 1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio
degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito
locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui
all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n.223, è
prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione
stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla
reiezione della domanda".
2. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 agosto
1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n.422, è sostituito dal seguente:
" 1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio
degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi
collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32,
comma 1, della legge 6 agosto 1990, n.223, è prorogato, per le
emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al
rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della
domanda".
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3.Il rilascio della concessione o la reiezione della
domanda di cui ai commi 1 e 2 dovrà avvenire entro il 30
giugno 1995.
4.Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, come modificato dall'articolo 11- bis del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è
sostituito dal seguente:
" 1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici
territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli
economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa
sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla
pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei
territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti
radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei
medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziate
in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione
delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli
altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi
quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla
pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per
cento delle somme stanziate in bilancio, per le campagne
pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su
emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei
territori dei Paesi dell'Unione europea".
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
255, deve essere adeguato alle disposizioni del presente
decreto.
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