| (Contributi straordinari ad enti lirici).
1. E' autorizzata la concessione a favore dell'Ente
autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'Ente autonomo Teatro
alla Scala di Milano di un contributo straordinario,
rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi per
l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul
reddito, a titolo di concorso nel complesso delle azioni
adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire la
ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario
degli Enti.
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2. Al fine di assicurare continuità al pieno
funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del teatro
comunale dell'Opera di Genova, è erogato all'Ente autonomo del
teatro medesimo un contributo straordinario di lire 10
miliardi, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul
reddito, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'anno 1995 ed a
prescindere dalla ordinaria ripartizione del Fondo stesso.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6
miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per
l'anno finanziario 1994.
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