Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29737
DDL2443-0003
Relazione Camera n. 2443-A (DDL12-2443-A)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C2443A. TESTIPDL
...C2443A.
...DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (TESTO A FRONTE) ... (omissis) ...
Pag. 3 Allegato. MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZAL ZZDDLC2443A ZZ12 ZZDC ZZRM
        All'articolo 1, al comma 1, le parole:  "novanta
  giorni"  sono sostituite dalle seguenti:  "centottanta
  giorni";  e le parole da:  "Le fondazioni"  fino a:
  "ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità"  sono
  sostituite dalle seguenti:  "Le fondazioni, gli enti morali,
  le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le
  cooperative non aventi scopo di lucro, le aziende e le ditte
  individuali editrici di un solo periodico con meno di dodici
  numeri l'anno, ovvero di più periodici tutti a carattere
  scientifico, sono esonerati dalla comunicazione dei predetti
  dati contabili ed extra contabili e delle notizie
  anzidette".
        All'articolo 2, al comma 2, è aggiunto, in fine, il
  seguente periodo:  "L'obbligo di pubblicazione dei bilanci
  non riguarda i soggetti di cui all'articolo 18, secondo comma,
  e all'articolo 19 della citata legge n. 416 del 1981".
        All'articolo 3, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai
  seguenti:
      "1.  Il legale rappresentante, gli amministratori
  dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non
  provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità
  prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti
  dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non
  provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 2, commi 2 e
  3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di
  una somma da uno a dieci milioni di lire.
      2.  La sanzione prevista dal comma 1 si applica qualora,
  previa diffida da parte del Garante per la radiodiffusione e
  l'editoria, il soggetto non provveda a regolarizzare la sua
  posizione entro trenta giorni da detta diffida; si applicano
  in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I
  e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
      2- bis.  Il dodicesimo comma dell'articolo 1 della
  legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, è
  sostituito dal seguente:
      "Sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento
  di una somma da uno a dieci milioni di lire gli amministratori
  che violino le disposizioni dei commi precedenti e quelle
  dell'articolo 11 della presente legge.  Sono puniti con le pene
  stabilite dall'articolo 5 quinquies  del decreto-legge 8
  aprile 1974, n. 95, convertito, con
 
                               Pag. 4
 
  modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e
  successive modificazioni, gli amministratori delle società
  alle quali sono intestate le azioni o le quote della società
  che esercita l'impresa giornalistica o delle società che
  comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non
  trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani
  l'elenco dei propri soci".
      2- ter.  All'articolo 31 della legge 6 agosto 1990,
  n. 223, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      "3- bis.  Il Garante, in caso di inosservanza delle
  disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 17, delibera
  l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di
  una somma da uno a dieci milioni di lire qualora, previa
  diffida, il soggetto non provveda a regolarizzare la sua
  posizione entro trenta giorni da detta diffida".
      2- quater.  Al comma 4 dell'articolo 31 della legge 6
  agosto 1990, n. 223, le parole: "nel comma 1" sono sostituite
  dalle seguenti: "nei commi 1 e 3- bis "".
        All'articolo 6, al comma 1, dopo la lettera  d),
  è inserita la seguente:
        " d- bis) l'articolo 30, comma 6, della legge 6
  agosto 1990, n. 223, limitatamente alle parole: "agli articoli
  12, 13, 14, 17 e di cui";".
        Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
      "Art. 6- bis. - (Applicazione dell'articolo 4
  della legge 6 agosto 1990, n. 223). -  1.  Le disposizioni di
  cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si
  applicano anche alle concessioni di cui all'articolo 1, comma
  3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e
  successive modificazioni, nonché alle concessioni di cui
  all'articolo 1 del decretolegge 27 agosto 1993, n. 323,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.
  422, a condizione che i titolari delle suddette concessioni ne
  chiedano l'applicazione.  In assenza del piano di assegnazione
  delle radiofrequenze per la radiodiffusione e dei piani
  territoriali di coordinamento si fa riferimento alle aree ove
  sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento
  indicati negli atti di concessione".
        All'articolo 7, al comma 4, capoverso, sono aggiunte,
  in fine, le parole:  "I comitati regionali radiotelevisivi
  vigilano sull'applicazione del presente articolo".
 
DATA=950429 FASCID=DDL12-2443-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=2443 TOTPAG=0011 TOTDOC=0014 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FDC PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=043 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=244300A00 FASCIDC=12DDL2443 A SORTNAV=0244300A000 00000 ZZDDLC2443A NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati