| All'articolo 1, al comma 1, le parole: "novanta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta
giorni"; e le parole da: "Le fondazioni" fino a:
"ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità" sono
sostituite dalle seguenti: "Le fondazioni, gli enti morali,
le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le
cooperative non aventi scopo di lucro, le aziende e le ditte
individuali editrici di un solo periodico con meno di dodici
numeri l'anno, ovvero di più periodici tutti a carattere
scientifico, sono esonerati dalla comunicazione dei predetti
dati contabili ed extra contabili e delle notizie
anzidette".
All'articolo 2, al comma 2, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "L'obbligo di pubblicazione dei bilanci
non riguarda i soggetti di cui all'articolo 18, secondo comma,
e all'articolo 19 della citata legge n. 416 del 1981".
All'articolo 3, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai
seguenti:
"1. Il legale rappresentante, gli amministratori
dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non
provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità
prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti
dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non
provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 2, commi 2 e
3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da uno a dieci milioni di lire.
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica qualora,
previa diffida da parte del Garante per la radiodiffusione e
l'editoria, il soggetto non provveda a regolarizzare la sua
posizione entro trenta giorni da detta diffida; si applicano
in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I
e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2- bis. Il dodicesimo comma dell'articolo 1 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
"Sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da uno a dieci milioni di lire gli amministratori
che violino le disposizioni dei commi precedenti e quelle
dell'articolo 11 della presente legge. Sono puniti con le pene
stabilite dall'articolo 5 quinquies del decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e
successive modificazioni, gli amministratori delle società
alle quali sono intestate le azioni o le quote della società
che esercita l'impresa giornalistica o delle società che
comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non
trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani
l'elenco dei propri soci".
2- ter. All'articolo 31 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3- bis. Il Garante, in caso di inosservanza delle
disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 17, delibera
l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da uno a dieci milioni di lire qualora, previa
diffida, il soggetto non provveda a regolarizzare la sua
posizione entro trenta giorni da detta diffida".
2- quater. Al comma 4 dell'articolo 31 della legge 6
agosto 1990, n. 223, le parole: "nel comma 1" sono sostituite
dalle seguenti: "nei commi 1 e 3- bis "".
All'articolo 6, al comma 1, dopo la lettera d),
è inserita la seguente:
" d- bis) l'articolo 30, comma 6, della legge 6
agosto 1990, n. 223, limitatamente alle parole: "agli articoli
12, 13, 14, 17 e di cui";".
Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
"Art. 6- bis. - (Applicazione dell'articolo 4
della legge 6 agosto 1990, n. 223). - 1. Le disposizioni di
cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si
applicano anche alle concessioni di cui all'articolo 1, comma
3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e
successive modificazioni, nonché alle concessioni di cui
all'articolo 1 del decretolegge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.
422, a condizione che i titolari delle suddette concessioni ne
chiedano l'applicazione. In assenza del piano di assegnazione
delle radiofrequenze per la radiodiffusione e dei piani
territoriali di coordinamento si fa riferimento alle aree ove
sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento
indicati negli atti di concessione".
All'articolo 7, al comma 4, capoverso, sono aggiunte,
in fine, le parole: "I comitati regionali radiotelevisivi
vigilano sull'applicazione del presente articolo".
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