| (Informazioni dovute all'Ufficio del Garante
per la radiodiffusione e l'editoria).
1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria
determina con propri provvedimenti da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, stabilendo
altresì le modalità e i termini di
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comunicazione, e con un anticipo di almeno novanta giorni
rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extra
contabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli
articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo,
secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981,
n.416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n.250, e
successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21
della legge 6 agosto 1990, n.223, e all'articolo 6, comma 3,
del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.422, sono tenuti
a trasmettere al suo Ufficio, nonché i dati che devono formare
oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli
articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11 bis
del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le
fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di
volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di
lucro, le imprese individuali, che siano editrici di un solo
periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero
di un solo periodico distribuito in un un'unica area
geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a
carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta
pubblicitaria non rappresentino più del 20 per cento dei
ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una
sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale,
sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al
Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione
unica, su carta semplice, recante i seguenti dati:
a) denominazione e codice fiscale della
fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o
del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della
cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione
nominativa del rispettivo legale rappresentante;
b) nome e codice fiscale del titolare
dell'impresa individuale, nonché eventuale ditta da questi
usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile;
c) sede legale;
d) elenco e tiratura dei periodici editi, con
indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso
dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente
gestita;
e) numero complessivo dei dipendenti e dei
giornalisti dipendenti a tempo pieno;
f) contributi pubblici, ricavi da vendite,
abbonamenti e pubblicità.
2. Ferma restando la facoltà del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la
trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui
al comma 1, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti
sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle
voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli
articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto
delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.
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3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano
anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi
dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127,
dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981,
n.416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio
1987, n.67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990,
n.223, uno o più soggetti di cui al comma 1.
4. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui
al presente articolo sono adottati dal Garante per la
radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
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