| (Obbligo di pubblicazione del bilancio).
1. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile,
i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a
redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni
dello stesso codice.
2. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo,
numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n.416, devono
pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e
il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un
prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative
all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello
stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 1, nonché,
eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del
bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31
agosto di ogni anno.
3. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto
1981, n.416, è sostituito dal seguente:
"Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio
di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicità,
integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la
concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere
pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le
testate servite dalla stessa impresa di pubblicità".
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