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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29745
DDL2443-0011
Relazione Camera n. 2443-A (DDL12-2443-A)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C2443A. TESTIPDL
...C2443A.
...Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1995. Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale.
Articolo 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC2443A ZZ12 ZZDL ZZRM
                     (Emittenti locali).
      1.  L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 agosto
  1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
  ottobre 1993, n.422, è sostituito dal seguente:
      " 1.  Il termine per la prosecuzione dell'esercizio
  degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito
  locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui
  all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n.223, è
  prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione
  stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla
  reiezione della domanda".
      2.  L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 agosto
  1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
  ottobre 1993, n.422, è sostituito dal seguente:
      " 1.  Il termine per la prosecuzione dell'esercizio
  degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi
  collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32,
  comma 1, della legge 6 agosto 1990, n.223, è prorogato, per le
  emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al
  rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della
  domanda".
 
                              Pag. 10
 
      3.Il rilascio della concessione o la reiezione della
  domanda di cui ai commi 1 e 2 dovrà avvenire entro il 30
  giugno 1995.
      4.Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990,
  n. 223, come modificato dall'articolo 11- bis  del
  decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è
  sostituito dal seguente:
      " 1.  Le amministrazioni statali, gli enti pubblici
  territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli
  economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa
  sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla
  pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei
  territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti
  radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei
  medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziate
  in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione
  delle proprie attività.  Gli enti pubblici territoriali, gli
  altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi
  quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla
  pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per
  cento delle somme stanziate in bilancio, per le campagne
  pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su
  emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei
  territori dei Paesi dell'Unione europea".
      5.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4
  del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
  255, deve essere adeguato alle disposizioni del presente
  decreto.
 
DATA=950429 FASCID=DDL12-2443-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=2443 TOTPAG=0011 TOTDOC=0014 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0009 RIGINIZ=028 PAGFIN=0010 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=244300A00 FASCIDC=12DDL2443 A SORTNAV=0244300A000 00000 ZZDDLC2443A NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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