| (Ulteriori rappresentazioni non considerate
pubbliche).
1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione,
rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale
dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente
istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché
destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga
effettuata a scopo di lucro".
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