| Onorevoli Deputati! -- I motivi che hanno indotto ad
emanare il decreto-legge 1^ marzo 1995, n. 61, sono stati
individuati nella necessità di consentire agli enti locali di
conoscere con urgenza tutte le disposizioni in materia di
contributi erariali.
Poiché permangono gli stessi motivi è necessario reiterare
il decreto-legge n. 61 del 1995.
Al riguardo si fa presente che in sede di discussione del
citato decreto-legge n. 61
del 1995, la Commissione V della Camera (Bilancio, tesoro e
programmazione) ha apportato una modifica concernente
l'integrazione dei fondi di Napoli e Palermo. In conseguenza
il contributo da lire 150 miliardi è stato aumentato a lire
186 miliardi.
Pertanto, si è reso necessario in sede di reiterazione del
decreto-legge n. 61 del 1995 reintegrare i fondi di parte
corrente precedentemente decurtati a seguito del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41.
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In conseguenza si precisa quanto segue.
All'articolo 1, comma 1, è previsto un contributo di lire
60 miliardi in favore delle comunità montane per lo sviluppo
della montagna previsto dalla legge 23 marzo 1981, n. 93. Tale
importo è distribuito alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano per il successivo riparto alle comunità
montane.
Al comma 2, è prevista per la prosecuzione degli interventi
statali l'ulteriore spesa di lire 130 miliardi in favore del
comune e dell'amministrazione provinciale di Napoli e di lire
56 miliardi in favore del comune di Palermo. Tali enti sono
tenuti a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione
sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche
che saranno intrapresi nel corso dell'anno 1995. Copia di
dette relazioni viene trasmessa alle Commissioni parlamentari
competenti.
Al comma 3 è prevista l'erogazione dei citati contributi.
Tale pagamento viene effettuato in due soluzioni. La prima
somma è erogata entro il mese di giugno, la seconda entro il
mese di settembre a condizione che gli enti interessati
presentino la relazione sugli specifici programmi di lavoro e
sulle opere pubbliche.
I commi 4 e 5 prevedono la copertura finanziaria dei fondi
previsti dall'articolo 1.
Il comma 6 dell'articolo 1 (nuovo rispetto al precedente
decreto) esclude i comuni dissestati che hanno riequilibrato
il proprio bilancio e rideterminate le dotazioni organiche
dall'applicazione della normativa che limita la durata
temporale del conferimento delle mansioni superiori, così da
consentire l'indizione dei concorsi.
All'articolo 2, comma 1, è previsto il contributo di lire
1,7 miliardi per il pagamento delle forniture di energia
elettrica per usi domestici effettuate per il periodo
1^ gennaio 1991-26 agosto 1992. Tali forniture sono relative
agli insediamenti abitativi provvisori costituiti nei comuni
della zona del Belice in seguito al sisma del gennaio 1968.
Il comma 2 stabilisce che l'erogazione in favore dell'ENEL
sia effettuata dai prefetti con i fondi accreditati dal
Ministero dell'interno.
I commi 3 e 4 prevedono la copertura finanziaria del citato
contributo.
L'articolo 3 disciplina i trasferimenti erariali agli enti
locali.
I commi 1, 2, 3 e 4 risolvono il problema di isolare il
sistema di calcolo dei trasferimenti erariali ai comuni
dall'influenza delle riscossioni dell'ICI. Ciò per consentire
agli enti locali di gestire con certezza le risorse erariali.
Diversamente, essendo stato stabilito per legge che il
provento corrispondente all'aliquota del 4 per mille doveva
essere versato all'Erario, ogni variazione dell'ICI avrebbe
comportato il rifacimento del riparto a tutti i comuni, per
via della interconnessione.
Per il 1994 e per il 1995 è già stato fatto due volte e
presto dovrebbe farsi una terza, con gravi ripercussioni per i
comuni.
I commi 5 e 6 stabiliscono regole precise per il riparto
dei trasferimenti erariali nel caso, purtroppo frequente, di
istituzione di nuovi comuni, in quanto l'attuale normativa non
prevede la ripartizione dei fondi tra gli enti scissi fino a
quando non si sono conclusi tutti i provvedimenti
amministrativi adottati al riguardo.
Si precisa quindi che, in attesa delle comunicazioni dei
dati da parte degli organi competenti, la ripartizione dei
fondi è disposta per il 90 per cento in base alla popolazione
residente e per il 10 per cento in base al territorio, mentre
il fondo sviluppo investimenti resta provvisoriamente
attribuito all'ente originario.
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