Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29750
DDL2444-0002
Progetto di legge Camera n. 2444 - testo presentato - (DDL12-2444)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2444. TESTIPDL
...C2444.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2444 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! -- I motivi che hanno indotto ad
  emanare il decreto-legge 1^ marzo 1995, n. 61, sono stati
  individuati nella necessità di consentire agli enti locali di
  conoscere con urgenza tutte le disposizioni in materia di
  contributi erariali.
    Poiché permangono gli stessi motivi è necessario reiterare
  il decreto-legge n. 61 del 1995.
    Al riguardo si fa presente che in sede di discussione del
  citato decreto-legge n. 61
  del 1995, la Commissione V della Camera (Bilancio, tesoro e
  programmazione) ha apportato una modifica concernente
  l'integrazione dei fondi di Napoli e Palermo.  In conseguenza
  il contributo da lire 150 miliardi è stato aumentato a lire
  186 miliardi.
    Pertanto, si è reso necessario in sede di reiterazione del
  decreto-legge n. 61 del 1995 reintegrare i fondi di parte
  corrente precedentemente decurtati a seguito del decreto-legge
  23 febbraio 1995, n. 41.
 
                               Pag. 2
 
    In conseguenza si precisa quanto segue.
    All'articolo 1, comma 1, è previsto un contributo di lire
  60 miliardi in favore delle comunità montane per lo sviluppo
  della montagna previsto dalla legge 23 marzo 1981, n. 93.  Tale
  importo è distribuito alle regioni e alle province autonome di
  Trento e di Bolzano per il successivo riparto alle comunità
  montane.
    Al comma 2, è prevista per la prosecuzione degli interventi
  statali l'ulteriore spesa di lire 130 miliardi in favore del
  comune e dell'amministrazione provinciale di Napoli e di lire
  56 miliardi in favore del comune di Palermo.  Tali enti sono
  tenuti a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione
  sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche
  che saranno intrapresi nel corso dell'anno 1995.  Copia di
  dette relazioni viene trasmessa alle Commissioni parlamentari
  competenti.
    Al comma 3 è prevista l'erogazione dei citati contributi.
  Tale pagamento viene effettuato in due soluzioni.  La prima
  somma è erogata entro il mese di giugno, la seconda entro il
  mese di settembre a condizione che gli enti interessati
  presentino la relazione sugli specifici programmi di lavoro e
  sulle opere pubbliche.
    I commi 4 e 5 prevedono la copertura finanziaria dei fondi
  previsti dall'articolo 1.
    Il comma 6 dell'articolo 1 (nuovo rispetto al precedente
  decreto) esclude i comuni dissestati che hanno riequilibrato
  il proprio bilancio e rideterminate le dotazioni organiche
  dall'applicazione della normativa che limita la durata
  temporale del conferimento delle mansioni superiori, così da
  consentire l'indizione dei concorsi.
    All'articolo 2, comma 1, è previsto il contributo di lire
  1,7 miliardi per il pagamento delle forniture di energia
  elettrica per usi domestici effettuate per il periodo
  1^ gennaio 1991-26 agosto 1992.  Tali forniture sono relative
  agli insediamenti abitativi provvisori costituiti nei comuni
  della zona del Belice in seguito al sisma del gennaio 1968.
    Il comma 2 stabilisce che l'erogazione in favore dell'ENEL
  sia effettuata dai prefetti con i fondi accreditati dal
  Ministero dell'interno.
    I commi 3 e 4 prevedono la copertura finanziaria del citato
  contributo.
    L'articolo 3 disciplina i trasferimenti erariali agli enti
  locali.
    I commi 1, 2, 3 e 4 risolvono il problema di isolare il
  sistema di calcolo dei trasferimenti erariali ai comuni
  dall'influenza delle riscossioni dell'ICI.  Ciò per consentire
  agli enti locali di gestire con certezza le risorse erariali.
  Diversamente, essendo stato stabilito per legge che il
  provento corrispondente all'aliquota del 4 per mille doveva
  essere versato all'Erario, ogni variazione dell'ICI avrebbe
  comportato il rifacimento del riparto a tutti i comuni, per
  via della interconnessione.
    Per il 1994 e per il 1995 è già stato fatto due volte e
  presto dovrebbe farsi una terza, con gravi ripercussioni per i
  comuni.
    I commi 5 e 6 stabiliscono regole precise per il riparto
  dei trasferimenti erariali nel caso, purtroppo frequente, di
  istituzione di nuovi comuni, in quanto l'attuale normativa non
  prevede la ripartizione dei fondi tra gli enti scissi fino a
  quando non si sono conclusi tutti i provvedimenti
  amministrativi adottati al riguardo.
    Si precisa quindi che, in attesa delle comunicazioni dei
  dati da parte degli organi competenti, la ripartizione dei
  fondi è disposta per il 90 per cento in base alla popolazione
  residente e per il 10 per cento in base al territorio, mentre
  il fondo sviluppo investimenti resta provvisoriamente
  attribuito all'ente originario.
 
DATA=950429 FASCID=DDL12-2444 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2444 TOTPAG=0008 TOTDOC=0009 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=018 PAGFIN=0002 RIGFIN=068 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=244400 00 FASCIDC=12DDL2444 SORTNAV=0244400 000 00000 ZZDDLC2444 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati