| L'articolo 1 stabilisce l'attribuzione di contributi
statali in misura predeterminata.
Il comma 1 prevede l'erogazione del contributo di 60
miliardi di lire in favore delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, da distribuire alle comunità
montane per lo sviluppo dei territori montani di cui alla
legge 23 marzo 1981, n. 93. Tale contributo trova copertura
con l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno
iscritto nella tabella B, fondo speciale in conto capitale,
della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria
1995).
Il comma 2 prevede per la prosecuzione degli interventi
statali l'ulteriore spesa di lire 130 miliardi in favore del
comune e della provincia di Napoli e di lire 56 miliardi in
favore del comune di Palermo.
I relativi oneri trovano copertura mediante lo
stanziamento iscritto nella tabella A, fondo speciale di parte
corrente, di cui alla legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge
finanziaria 1995).
Per quanto riguarda l'articolo 2 si precisa che gli oneri
si riferiscono alle forniture di energia elettrica degli
utenti dei comuni del Belice che non sono state ancora pagate
all'ENEL, per il periodo indicato nello stesso articolo. In
particolare, è da evidenziare che dette forniture sono state
pagate tramite i finanziamenti del Ministero dell'interno a
tutto il gennaio 1972 e, sempre a carico dei fondi statali,
sono state altresì pagate sino al 31 dicembre 1990 (legge 29
aprile 1976, n. 178). Restano pertanto da pagare solo le
forniture relative al periodo 1^ gennaio 1991-26 agosto 1992,
atteso che successivamente la gestione delle utenze è
proseguita con l'applicazione di tutte le norme che regolano i
rapporti con la generalità degli utenti. L'articolo 2 è quindi
finalizzato, pur nella modesta entità dell'intervento statale,
ad evitare che possa accentuarsi la situazione di tensione
sociale tra le famiglie interessate, già in condizioni di
prolungato disagio dal terremoto del gennaio 1968, nonché a
scongiurare che l'ENEL debba procedere al distacco degli
utenti ancora morosi.
Tale onere trova copertura mediante lo stanziamento
iscritto nella tabella A, fondo speciale di parte corrente, di
cui alla legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria
1995).
L'articolo 3 non comporta oneri a carico dell'erario.
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