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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29751
DDL2444-0003
Progetto di legge Camera n. 2444 - testo presentato - (DDL12-2444)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C2444. TESTIPDL
...C2444.
Pag. 3 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362)
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2444 ZZ12 ZZRT ZZPR
      L'articolo 1 stabilisce l'attribuzione di contributi
  statali in misura predeterminata.
      Il comma 1 prevede l'erogazione del contributo di 60
  miliardi di lire in favore delle regioni e delle province
  autonome di Trento e di Bolzano, da distribuire alle comunità
  montane per lo sviluppo dei territori montani di cui alla
  legge 23 marzo 1981, n. 93.  Tale contributo trova copertura
  con l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno
  iscritto nella tabella B, fondo speciale in conto capitale,
  della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria
  1995).
      Il comma 2 prevede per la prosecuzione degli interventi
  statali l'ulteriore spesa di lire 130 miliardi in favore del
  comune e della provincia di Napoli e di lire 56 miliardi in
  favore del comune di Palermo.
      I relativi oneri trovano copertura mediante lo
  stanziamento iscritto nella tabella A, fondo speciale di parte
  corrente, di cui alla legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge
  finanziaria 1995).
      Per quanto riguarda l'articolo 2 si precisa che gli oneri
  si riferiscono alle forniture di energia elettrica degli
  utenti dei comuni del Belice che non sono state ancora pagate
  all'ENEL, per il periodo indicato nello stesso articolo.  In
  particolare, è da evidenziare che dette forniture sono state
  pagate tramite i finanziamenti del Ministero dell'interno a
  tutto il gennaio 1972 e, sempre a carico dei fondi statali,
  sono state altresì pagate sino al 31 dicembre 1990 (legge 29
  aprile 1976, n. 178).  Restano pertanto da pagare solo le
  forniture relative al periodo 1^ gennaio 1991-26 agosto 1992,
  atteso che successivamente la gestione delle utenze è
  proseguita con l'applicazione di tutte le norme che regolano i
  rapporti con la generalità degli utenti.  L'articolo 2 è quindi
  finalizzato, pur nella modesta entità dell'intervento statale,
  ad evitare che possa accentuarsi la situazione di tensione
  sociale tra le famiglie interessate, già in condizioni di
  prolungato disagio dal terremoto del gennaio 1968, nonché a
  scongiurare che l'ENEL debba procedere al distacco degli
  utenti ancora morosi.
      Tale onere trova copertura mediante lo stanziamento
  iscritto nella tabella A, fondo speciale di parte corrente, di
  cui alla legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria
  1995).
      L'articolo 3 non comporta oneri a carico dell'erario.
 
DATA=950429 FASCID=DDL12-2444 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2444 TOTPAG=0008 TOTDOC=0009 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRT PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0003 RIGFIN=049 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=244400 00 FASCIDC=12DDL2444 SORTNAV=0244400 000 00000 ZZDDLC2444 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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