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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29760
DDL2444-0003
Relazione Camera n. 2444-A (DDL12-2444-A)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C2444A. TESTIPDL
...C2444A.
...DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (TESTO A FRONTE) ... (omissis) ...
Pag. 3 Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZAL ZZDDLC2444A ZZ12 ZZDC ZZRM
        All'articolo 1, sostituire il comma 6 con il
  seguente:
      "6.  La disposizione di cui all'articolo 57 del decreto
  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
  modificazioni, non si applica nelle more dell'espletamento
  delle procedure per la copertura dei posti, di cui
  all'articolo 22, comma 14, della legge 23 dicembre 1994, n.
  724, limitatamente alla durata del periodo di incarico, e
  comunque per un periodo non superiore a 12 mesi dalla
  pubblicazione del bando di concorso".
      All'articolo 3, dopo il comma 3 sono inseriti i
  seguenti:
      "3- bis.  In ogni caso, ai comuni che hanno avuto
  riduzioni nel gettito dell'ICI per effetto della revisione
  degli estimi catastali il Ministero dell'interno provvede ad
  erogare il corrispondente contributo dello Stato, nonché un
  ulteriore contributo ad esaurimento degli stanziamenti già
  autorizzati al riguardo e per i soli anni 1994 e 1995 fino
  all'importo delle stime già comunicate dal Ministero
  dell'interno per via telematica.  Inoltre, alle province ed ai
  comuni che per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge 23
  febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 22 marzo 1995, n. 85, hanno avuto una detrazione
  superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995,
  determinata dal Ministero dell'interno sulla base dei dati
  consuntivi disponibili mediante rivalutazione ai tassi
  inflattivi programmati, è concesso dallo stesso Ministero un
  contributo di pari importo nell'anno 1995 entro il limite
  massimo complessivo di lire 105.000 milioni.  Gli stessi enti
  locali sono autorizzati ad aumentare per l'anno 1995
  l'aliquota dell'ICI fino al sette per mille entro il 31 luglio
  1995, nonché ad utilizzare l'avanzo di amministrazione al 31
  dicembre 1994 per il finanziamento delle spese correnti
  dell'anno 1995.
      3- ter.  All'onere derivante dall'applicazione del
  comma 3- bis  valutato in lire 105 miliardi, si provvede
  con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro per l'anno 1995, mediante utilizzo per lire 28 miliardi
  dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero del tesoro,
  per lire 26 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero
  dell'industria del commercio e dell'artigianato, per lire 26
  miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero di grazia e
  giustizia e per lire 25 miliardi dell'accantonamento relativo
  al Ministero della pubblica istruzione".
 
DATA=950620 FASCID=DDL12-2444-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=2444 TOTPAG=0007 TOTDOC=0008 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FDC PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0003 RIGFIN=048 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=244400A00 FASCIDC=12DDL2444 A SORTNAV=0244400A000 00000 ZZDDLC2444A NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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