| All'articolo 1, sostituire il comma 6 con il
seguente:
"6. La disposizione di cui all'articolo 57 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, non si applica nelle more dell'espletamento
delle procedure per la copertura dei posti, di cui
all'articolo 22, comma 14, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, limitatamente alla durata del periodo di incarico, e
comunque per un periodo non superiore a 12 mesi dalla
pubblicazione del bando di concorso".
All'articolo 3, dopo il comma 3 sono inseriti i
seguenti:
"3- bis. In ogni caso, ai comuni che hanno avuto
riduzioni nel gettito dell'ICI per effetto della revisione
degli estimi catastali il Ministero dell'interno provvede ad
erogare il corrispondente contributo dello Stato, nonché un
ulteriore contributo ad esaurimento degli stanziamenti già
autorizzati al riguardo e per i soli anni 1994 e 1995 fino
all'importo delle stime già comunicate dal Ministero
dell'interno per via telematica. Inoltre, alle province ed ai
comuni che per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, hanno avuto una detrazione
superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995,
determinata dal Ministero dell'interno sulla base dei dati
consuntivi disponibili mediante rivalutazione ai tassi
inflattivi programmati, è concesso dallo stesso Ministero un
contributo di pari importo nell'anno 1995 entro il limite
massimo complessivo di lire 105.000 milioni. Gli stessi enti
locali sono autorizzati ad aumentare per l'anno 1995
l'aliquota dell'ICI fino al sette per mille entro il 31 luglio
1995, nonché ad utilizzare l'avanzo di amministrazione al 31
dicembre 1994 per il finanziamento delle spese correnti
dell'anno 1995.
3- ter. All'onere derivante dall'applicazione del
comma 3- bis valutato in lire 105 miliardi, si provvede
con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1995, mediante utilizzo per lire 28 miliardi
dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero del tesoro,
per lire 26 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria del commercio e dell'artigianato, per lire 26
miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero di grazia e
giustizia e per lire 25 miliardi dell'accantonamento relativo
al Ministero della pubblica istruzione".
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