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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29762
DDL2444-0005
Relazione Camera n. 2444-A (DDL12-2444-A)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C2444A. TESTIPDL
...C2444A.
...Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1995. Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore degli enti locali.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC2444A ZZ12 ZZDL ZZRM
          (Contributi in favore degli enti locali).
      1.  Per l'anno 1995 è autorizzata, per le finalità di cui
  alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni,
  la spesa di lire 60.000 milioni.  Detto importo è distribuito
  alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
  per il successivo riparto tra le comunità montane, per la metà
  sulla base della popolazione residente in territorio montano e
  per la metà sulla base della superficie dei territori
  classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del
  penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale
  comuni, comunità ed enti montani.
      2.  Per l'anno 1995, per la prosecuzione degli interventi
  statali di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 20
  maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata l'ulteriore spesa
  di lire 130.000 milioni a favore del comune e della provincia
  di Napoli e lire 56.000 milioni a favore del comune di
  Palermo.  Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di
  Palermo sono tenuti a trasmettere al Ministro dell'interno una
  relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere
 
                               Pag. 5
 
  pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1995; il Ministro
  dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle
  commissioni parlamentari competenti.
      3.  L'erogazione del contributo agli enti di cui al comma
  2 è effettuata dal Ministero dell'interno in due soluzioni,
  pari ciascuna al 50 per cento dello stanziamento.  La prima
  somma verrà erogata entro il mese di giugno, la seconda verrà
  erogata nel mese di settembre, previa presentazione della
  relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere
  pubbliche.
      4.  All'onere derivante dall'applicazione del presente
  articolo, pari a lire 246.000 milioni per l'anno 1995, si
  provvede, quanto a lire 186.000 milioni, mediante
  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro per lo stesso anno 1995, parzialmente utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto
  a lire 60.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello
  stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1995
  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
  dell'interno.
      5.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      6.  La disposizione di cui all'articolo 57 del decreto
  legislativo 3 febbraio 1993, n 29, e successive modificazioni
  ed integrazioni, non si applica nelle more dell'espletamento
  delle procedure per la copertura dei posti, di cui
  all'articolo 22, comma 14, della legge 23 dicembre 1994, n.
  724, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.
 
DATA=950620 FASCID=DDL12-2444-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=2444 TOTPAG=0007 TOTDOC=0008 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0004 RIGINIZ=019 PAGFIN=0005 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=244400A00 FASCIDC=12DDL2444 A SORTNAV=0244400A000 00000 ZZDDLC2444A NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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