| (Contributi in favore degli enti locali).
1. Per l'anno 1995 è autorizzata, per le finalità di cui
alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni,
la spesa di lire 60.000 milioni. Detto importo è distribuito
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
per il successivo riparto tra le comunità montane, per la metà
sulla base della popolazione residente in territorio montano e
per la metà sulla base della superficie dei territori
classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del
penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale
comuni, comunità ed enti montani.
2. Per l'anno 1995, per la prosecuzione degli interventi
statali di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata l'ulteriore spesa
di lire 130.000 milioni a favore del comune e della provincia
di Napoli e lire 56.000 milioni a favore del comune di
Palermo. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di
Palermo sono tenuti a trasmettere al Ministro dell'interno una
relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere
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pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1995; il Ministro
dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle
commissioni parlamentari competenti.
3. L'erogazione del contributo agli enti di cui al comma
2 è effettuata dal Ministero dell'interno in due soluzioni,
pari ciascuna al 50 per cento dello stanziamento. La prima
somma verrà erogata entro il mese di giugno, la seconda verrà
erogata nel mese di settembre, previa presentazione della
relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere
pubbliche.
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, pari a lire 246.000 milioni per l'anno 1995, si
provvede, quanto a lire 186.000 milioni, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per lo stesso anno 1995, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto
a lire 60.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1995
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. La disposizione di cui all'articolo 57 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n 29, e successive modificazioni
ed integrazioni, non si applica nelle more dell'espletamento
delle procedure per la copertura dei posti, di cui
all'articolo 22, comma 14, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.
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