| (Pagamento fornitura energia elettrica in favore delle
famiglie
delle zone terremotate del Belice).
1. Per consentire il pagamento delle forniture di energia
elettrica per usi domestici effettuate per il periodo 1^
gennaio 1991-26 agosto 1992 in favore delle famiglie
alloggiate nelle baracche nei comuni colpiti dal terremoto del
Belice ed indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio
1970, n. 21, è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.700
milioni per l'anno 1995.
2. Ai relativi pagamenti in favore dell'ENEL, nei limiti
delle fatture rimaste insolute, provvedono i prefetti, a
valere sui fondi a tal fine accreditati dal Ministero
dell'interno.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
| |