| (Trasferimenti erariali agli enti locali).
1. La determinazione dei trasferimenti erariali ordinari,
di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 1^
dicembre 1993, n. 528, valida per l'anno 1994 resta
definitivamente fissata sulla base dei gettiti dell'ICI e
dell'INVIM comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero
dell'interno in data 13 luglio 1994.
2. I trasferimenti erariali ordinari per l'anno 1995 e
successivi, determinati nei modi indicati al comma 1,
costituiscono base di riferimento per l'applicazione della
procedura di riduzione stabilita dall'articolo 3 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
3. Un'ulteriore determinazione dei trasferimenti erariali
di cui ai commi 1 e 2, valida per gli anni 1994 e successivi,
avviene solo per gli enti interessati alle variazioni delle
tariffe d'estimo di cui al decreto legislativo 28 dicembre
1993, n. 568, ed al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n.
596, nonché per quelli interessati ad attribuzioni di proventi
dell'ICI riscossi e non ripartiti alla data del 13 luglio 1994
e per quelli interessati ad eventuali errori.
4. Restano altresì definitivamente fissate le somme
comunicate agli enti locali entro il 31 dicembre 1993 a titolo
di contributo per la perequazione degli squilibri della
fiscalità locale, ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5. Nel caso di istituzione di nuovi enti locali,
eccezione fatta per la fusione, l'attribuzione dei fondi
spettanti avviene con le seguenti modalità:
a) il fondo ordinario, il fondo perequativo degli
squilibri di fiscalità locale e il fondo nazionale ordinario
per gli investimenti previsti dal comma 1, lettere a) e
c) e dal comma 3 dell'articolo 34 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vengono ripartiti
secondo le modalità stabilite ai sensi degli articoli 36, 37,
40 e 41 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992
all'inizio del triennio successivo all'acquisizione dei dati
dagli organi competenti;
b) i trasferimenti erariali relativi al fondo per
lo sviluppo degli investimenti, di cui al comma 1, lettera
c), dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, vengono attribuiti provvisoriamente all'ente
originario in attesa delle novazioni soggettive sui mutui
ammessi a fruire dell'intervento erariale;
c) il fondo consolidato di cui al comma 1,
lettera b) dell'articolo 34 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, il contributo di allineamento alla
media nazionale dei trasferimenti erariali spettante agli enti
locali dissestati, ai sensi del comma 5 dell'articolo 25 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e il
contributo per la mobilità volontaria e per quella degli enti
dissestati sono disposti, all'inizio del triennio
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successivo, in proporzione alla popolazione residente ai
sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 504 del
1992. In attesa della comunicazione dell'ISTAT il riparto è
effettuato in base alla popolazione indicata dalla prefettura
competente per territorio.
6. In attesa delle comunicazioni dei dati da parte degli
organi competenti la ripartizione dei fondi di cui al comma 5,
lettera a), è disposta per il 90 per cento in base alla
popolazione residente e per il 10 per cento in base al
territorio, secondo i dati risultanti alla data
dell'istituzione e attestati dalla prefettura competente per
territorio.
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