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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29764
DDL2444-0007
Relazione Camera n. 2444-A (DDL12-2444-A)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C2444A. TESTIPDL
...C2444A.
...Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1995. Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore degli enti locali.
Pag. 6 Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC2444A ZZ12 ZZDL ZZRM
          (Trasferimenti erariali agli enti locali).
      1.  La determinazione dei trasferimenti erariali ordinari,
  di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre
  1992, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 1^
  dicembre 1993, n. 528, valida per l'anno 1994 resta
  definitivamente fissata sulla base dei gettiti dell'ICI e
  dell'INVIM comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero
  dell'interno in data 13 luglio 1994.
      2.  I trasferimenti erariali ordinari per l'anno 1995 e
  successivi, determinati nei modi indicati al comma 1,
  costituiscono base di riferimento per l'applicazione della
  procedura di riduzione stabilita dall'articolo 3 del
  decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
      3.  Un'ulteriore determinazione dei trasferimenti erariali
  di cui ai commi 1 e 2, valida per gli anni 1994 e successivi,
  avviene solo per gli enti interessati alle variazioni delle
  tariffe d'estimo di cui al decreto legislativo 28 dicembre
  1993, n. 568, ed al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n.
  596, nonché per quelli interessati ad attribuzioni di proventi
  dell'ICI riscossi e non ripartiti alla data del 13 luglio 1994
  e per quelli interessati ad eventuali errori.
      4.  Restano altresì definitivamente fissate le somme
  comunicate agli enti locali entro il 31 dicembre 1993 a titolo
  di contributo per la perequazione degli squilibri della
  fiscalità locale, ai sensi dell'articolo 40 del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
      5.  Nel caso di istituzione di nuovi enti locali,
  eccezione fatta per la fusione, l'attribuzione dei fondi
  spettanti avviene con le seguenti modalità:
          a)  il fondo ordinario, il fondo perequativo degli
  squilibri di fiscalità locale e il fondo nazionale ordinario
  per gli investimenti previsti dal comma 1, lettere  a)  e
  c)  e dal comma 3 dell'articolo 34 del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vengono ripartiti
  secondo le modalità stabilite ai sensi degli articoli 36, 37,
  40 e 41 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992
  all'inizio del triennio successivo all'acquisizione dei dati
  dagli organi competenti;
          b)  i trasferimenti erariali relativi al fondo per
  lo sviluppo degli investimenti, di cui al comma 1, lettera
  c),  dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre
  1992, n. 504, vengono attribuiti provvisoriamente all'ente
  originario in attesa delle novazioni soggettive sui mutui
  ammessi a fruire dell'intervento erariale;
          c)  il fondo consolidato di cui al comma 1,
  lettera  b)  dell'articolo 34 del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n. 504, il contributo di allineamento alla
  media nazionale dei trasferimenti erariali spettante agli enti
  locali dissestati, ai sensi del comma 5 dell'articolo 25 del
  decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e il
  contributo per la mobilità volontaria e per quella degli enti
  dissestati sono disposti, all'inizio del triennio
 
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  successivo, in proporzione alla popolazione residente ai
  sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 504 del
  1992.  In attesa della comunicazione dell'ISTAT il riparto è
  effettuato in base alla popolazione indicata dalla prefettura
  competente per territorio.
      6.  In attesa delle comunicazioni dei dati da parte degli
  organi competenti la ripartizione dei fondi di cui al comma 5,
  lettera  a),  è disposta per il 90 per cento in base alla
  popolazione residente e per il 10 per cento in base al
  territorio, secondo i dati risultanti alla data
  dell'istituzione e attestati dalla prefettura competente per
  territorio.
 
DATA=950620 FASCID=DDL12-2444-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=2444 TOTPAG=0007 TOTDOC=0008 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0006 RIGINIZ=001 PAGFIN=0007 RIGFIN=013 UPAG=SI PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=244400A00 FASCIDC=12DDL2444 A SORTNAV=0244400A000 00000 ZZDDLC2444A NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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