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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29767
DDL2445-0002
Progetto di legge Camera n. 2445 - testo presentato - (DDL12-2445)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2445. TESTIPDL
...C2445.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2445 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Il presente decreto-legge
  reitera alcune delle disposizioni contenute nel decreto-legge
  25 febbraio 1995, n. 55, non convertito in legge.
    Trattasi delle disposizioni di cui agli ex articoli 1, 2,
  16, 4, 17, 3, 45, 65, 47, 46, comma 3, 45, comma 4, 25, commi
  2 e 3, 26, commi 1 e 2, 28, 29 e 46, comma 2, riguardanti la
  materia del nuovo decretolegge.
    Con l'articolo 1 vengono prorogati al 30 giugno 1995 i
  termini previsti dalla legge 7 agosto 1989, n. 289, ultima
  normativa questa, in ordine di tempo, di proroga e di
  rifinanziamento degli interventi inizialmente previsti dal
  decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con
  modificazioni,
  dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, riguardanti la realizzazione
  di impianti sportivi.
    Durante l'anno 1991 è stato predisposto ed approvato con il
  decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 11 aprile
  1991, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 168 del 19
  luglio 1991, il programma di impiantistica sportiva finanziato
  con la citata legge n. 289 del 1989.  L'ulteriore finanziamento
  di 20 miliardi annui previsto dall'articolo 27, comma 3, della
  legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in
  materia di finanza pubblica, richiede la continuità della
  efficacia della normativa contenuta nella citata legge n.289
  del 1989.
    Con la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, si
  intende rendere operativa
 
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  la legge n.289 del 1989, nel limite massimo dello
  stanziamento di lire 20 miliardi previsto dall'articolo 27,
  comma 3, della legge n. 412 del 1991.
    Per quanto riguarda il tasso degli interessi va precisato
  che, per i mutui contraibili dagli enti locali con l'Istituto
  per il credito sportivo, il tasso è stato fissato mantenendo
  lo stesso tasso previsto dalla legge n.289 del 1989; per le
  società sportive è stata invece mantenuta la proporzione di
  interventi delle società stesse rispetto al tasso oggi
  applicato dall'Istituto medesimo.
    A seguito poi della soppressione del Ministero del turismo
  e dello spettacolo per gli esiti referendari, si è reso
  necessario accorpare nell'ambito della Presidenza del
  Consiglio dei ministri le attribuzioni in materia di
  impiantistica sportiva, nel mentre le regioni e le province
  autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse
  finanziarie per il funzionamento degli organismi ai quali sono
  state delegate o attribuite le funzioni dei disciolti enti
  provinciali per il turismo e delle disciolte aziende autonome
  di soggiorno, cura e turismo.
    La legge 23 dicembre 1991, n. 430, ha previsto,
  all'articolo 1, comma 2, l'erogazione di lire 1.500 miliardi
  per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, mediante
  mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, con oneri di
  ammortamento a totale carico dello Stato.  A tale fine, è stato
  ripartito tra le regioni il relativo finanziamento.  Queste
  ultime hanno, poi, provveduto a pubblicare sui rispettivi
  bollettini ufficiali i relativi piani programmatici, con
  l'indicazione degli enti locali destinatari dei mutui, delle
  opere da realizzare e delle rispettive quote di finanziamento.
  Ciò ha consentito agli enti locali interessati di contrarre i
  mutui presso la Cassa depositi e prestiti e gran parte delle
  opere programmate sono state regolarmente attivate.  In taluni
  casi, però, alcune amministrazioni locali, dopo la
  pubblicazione dei programmi di cui sopra, hanno rappresentato
  l'esigenza di apportare modifiche agli stessi, proponendo o la
  devoluzione ad altre opere dei finanziamenti già concessi e
  divenuti inattuali od inutilizzati, ovvero la semplice
  revisione dei piani, ove tale necessità si sia manifestata
  ancor prima dell'avvenuta concessione del mutuo.
    In considerazione dell'esigenza di garantire una adeguata
  erogazione del servizio scolastico, attesa la stessa
  ratio  della legge n. 430 del 1991 - finalizzata ad
  assicurare, con interventi contingibili ed urgenti, la
  funzionalità delle necessarie strutture - si ritiene che, a
  fronte delle mutate condizioni di fatto e di diritto che
  avevano giustificato, a suo tempo, l'adozione del piano
  inizialmente programmato, ben si possa prevedere una
  modificabilità dello stesso; e ciò anche in relazione al
  generico potere di revoca riconosciuto all'attore
  amministrativo, laddove esigenze sopravvenute lo
  giustifichino.
    Si è reso necessario, pertanto, un apposito, tempestivo
  intervento legislativo, diretto ad ovviare alle suesposte
  situazioni di netto disagio in cui si è venuto a trovare un
  buon numero di enti locali, non potendosi apportare le
  opportune modifiche al piano programmatico ovvero ai
  finanziamenti già concessi, attesa la mancanza di un'espressa
  normativa che li consenta, secondo la rigida interpretazione
  della Cassa depositi e prestiti.  In tal senso dispone il comma
  4 dell'articolo 1.
    Con l'articolo 2, si è previsto che la copertura delle
  carenze contributive concernenti alcuni programmi di edilizia
  residenziale agevolata della regione Puglia sia effettuata
  mediante le risorse ("giacenze") attribuite alla stessa
  regione ai sensi della normativa di cui all'articolo 10 del
  decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
    Si è anche previsto al comma 2 che l'accordo di programma
  per la conclusione del quale il termine viene portato da
  sessanta a centottanta giorni, abbia applicazione anche per un
  importante programma straordinario previsto dall'articolo 18
  del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
  modificazioni, dalla legge
 
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  n. 203 del 1991 per la realizzazione di alloggi da destinare
  in locazione per la mobilità di dipendenti di amministrazioni
  statali in connessione con la lotta alla criminalità
  organizzata.
    Il programma di detti interventi prevede un finanziamento
  per un importo di lire 1.740 miliardi che determineranno poi,
  con l'apporto di capitale privato, investimenti complessivi di
  circa 6.000 miliardi.
    La necessità di proroga del termine per l'accordo di
  programma sopracitato scaturisce dalla natura delle
  particolari procedure che, in forza dell'articolo 27 della
  legge n. 142 del 1990, il presidente della giunta regionale è
  chiamato a promuovere con le altre amministrazioni interessate
  per l'accertamento delle compatibilità urbanistiche e
  l'adozione delle relative varianti.
    Le amministrazioni interessate hanno direttamente
  rappresentato l'adozione di detta proroga proprio in
  relazione, da un lato, al carattere innovativo delle
  procedure, dall'altro tenendo conto che allo scadere
  dell'attuale termine di sessanta giorni ai sensi del comma 3
  dell'articolo 8 della legge sopracitata n. 493 del 1993, di
  conversione del decreto-legge n. 398 del 1993, termine che è
  scaduto il 2 aprile, è prevista la revoca di diritto dei
  finanziamenti.
    Come è noto, alla fine del 1993 è cessata la previsione di
  cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre
  1988, n.551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
  febbraio 1989, n.61, ai sensi del quale l'assistenza della
  forza pubblica per i provvedimenti di rilascio di immobili
  urbani adibiti ad uso di abitazione, doveva essere concessa
  entro un periodo non superiore a quarantotto mesi con
  decorrenza non successiva al 1^ gennaio 1990.
    Per effetto del venir meno di tale previsione normativa
  sarebbero stati, quindi, posti in esecuzione un gran numero di
  sfratti, non essendo più consentito ai prefetti di fissare i
  criteri di graduazione degli sfratti, sulla base dei pareri
  delle commissioni indicate dall'articolo 4 della legge
  citata.
    Inoltre, il prevedibile, massiccio ricorso alla forza
  pubblica, che si sarebbe determinato a partire dal 1^ gennaio
  1994, dietro semplice istanza degli ufficiali giudiziari,
  veniva ad inserirsi in un mercato immobiliare ormai svincolato
  anche dalla normativa sull'equo canone, ai sensi dell'articolo
  11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359, che ha
  sottratto alla disciplina della legge 27 luglio 1978, n.392, i
  contratti di locazione stipulati successivamente all'entrata
  in vigore della stessa legge n.359 del 1992.
    Alla luce delle suesposte considerazioni, si è reso
  necessario che la disposizione di cui al richiamato comma 5
  dell'articolo 3 del decreto-legge n.551 del 1988, convertito,
  con modificazioni, dalla legge n.61 del 1989, venga novellata
  mediante la previsione all'articolo 2, comma 4, di una proroga
  dei termini in essa previsti tale da consentire che
  l'assistenza della forza pubblica venga concessa per un
  ulteriore periodo non superiore a ventiquattro mesi a
  decorrere dal 1^ gennaio 1994.
    Con l'articolo 3, viene prorogata fino al 31 dicembre 1995
  l'attività del comitato di esperti per la Torre di Pisa,
  costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri, con l'incarico di procedere alla individuazione e
  definizione degli interventi di consolidamento e di restauro
  del monumento.  Ciò in quanto il programma dei lavori di
  consolidamento già avviato non può subire interruzioni.
  Infatti la cessazione dei compiti del comitato farebbe venir
  meno l'utilità dell'opera svolta e comporterebbe un ritardo di
  durata indefinibile nell'attuazione degli ulteriori
  interventi.
    Il decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, affida al
  comitato di esperti di alta qualificazione scientifica,
  italiani e stranieri, il compito di redigere i progetti per
  gli interventi di consolidamento e restauro della Torre di
  Pisa.
    Il presidente del comitato ha richiesto di avvalersi della
  collaborazione dell'Istituto
 
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  centrale per il restauro per la redazione del progetto
  esecutivo di restauro.
    Nell'attuale fase, oltremodo delicata, che richiederà
  l'analisi di tutti i dati acquisiti in anni di ricerche e la
  loro visualizzazione attraverso mappe tematiche, redatte sulla
  base dei rilievi già acquisiti, la collaborazione del predetto
  Istituto è ritenuta necessaria dovendo il comitato impiegare
  le metodologie che l'Istituto stesso ha sperimentato e messo a
  punto con grande successo, in anni recenti, in occasione degli
  interventi sui monumenti del Foro romano.
    Per rendere piena la collaborazione dell'Istituto centrale
  per il restauro si ritiene necessario che il suo direttore
  faccia parte del comitato degli esperti.
    A tal fine la nuova norma di cui al comma 2 prevede sia
  l'inserimento del direttore dell'Istituto centrale per il
  restauro tra i componenti del comitato di esperti, sia la
  collaborazione del comitato stesso con l'Istituto centrale per
  il restauro.
    Con la legge 6 febbraio 1985, n.16, veniva autorizzata la
  spesa di lire 1.450 miliardi per la predisposizione e
  realizzazione di un programma straordinario quinquennale per
  la costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei
  carabinieri, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento ed
  il completamento di quelle già esistenti.
    Detto programma, la cui scadenza era inizialmente prevista
  per il 1989, è stato rimodulato, con la legge finanziaria per
  il 1992, fino all'esercizio finanziario 1994.
    L'articolo 6, quarto comma, della citata legge consentiva,
  "limitatamente all'esercizio 1985", l'assunzione di "impegni
  di spesa sino alla concorrenza del 50 per cento dell'importo
  di competenza dell'esercizio stesso al fine di acquisire
  edifici di nuova costruzione o in corso di realizzazione".
    In proposito, nel programma di interventi redatto ai sensi
  dell'articolo 1, primo comma, della legge medesima, risulta
  inclusa la previsione di settantotto acquisti, una parte
  considerevole dei quali, a causa della particolare complessità
  della procedura, non è potuta pervenire a compimento entro il
  termine del 31 dicembre 1989 di cui all'articolo 10, comma 4,
  della legge di bilancio 1989.
    E' stata, pertanto, predisposta una proroga, con l'articolo
  3, comma 3, del cennato termine al fine di consentire
  l'attuazione del programma predisposto.
    Con l'ulteriore proroga di quindici anni, disposta
  dall'articolo 3, comma 4, si garantisce al capitale privato
  adeguata remunerazione nonché maggiori disponibilità di
  risorse da destinare ad investimenti sia per l'ammodernamento
  che per il potenziamento dei servizi.  La modifica proposta
  alla legge 12 agosto 1982, n. 531 - che fissava il termine di
  scadenza della concessione ad Autostrade S.p.a. al 31 dicembre
  2018 - trova il suo fondamento nella necessità di adeguare
  l'azione della società Autostrade ai processi, in corso, di
  privatizzazioni delle attività sino ad ora gestite dallo Stato
  tramite gli enti di gestione all'uopo preposti (nel caso di
  autostrade, dall'IRI).
    Un ampliamento, nei termini proposti, della durata della
  concessione consente, infatti, di adeguare l'attività alle
  richieste del mercato che, per definizione, impongono un
  limite sufficientemente lungo alla possibilità di investimento
  del capitale privato.
    Nel caso specifico della società Autostrade assume una
  specifica rilevanza la possibilità, consentita dalla proroga
  proposta, di ammortizzare, in un tempo maggiore, gli oneri di
  investimento mantenendo in attivo il bilancio della
  società.
    Con l'articolo 3, comma 5, viene assicurata la possibilità
  di proseguire i programmi in corso nel settore della
  metanizzazione, garantendo le somme necessarie al
  cofinanziamento dei relativi programmi ammessi alla
  partecipazione finanziaria da parte della CEE.
    L'ulteriore proroga del termine di scadenza (30 giugno
  1994) dell'accordo di programma volto alla realizzazione di un
  progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un
  parco tecnologico nell'area della Val Basento, di cui al comma
  6, si palesa necessaria ed urgente al fine di consentire il
  completamento dell' iter  procedurale di adozione del
  decreto ministeriale
 
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  regolante la concessione delle agevolazioni per la
  reindustrializzazione dell'area stessa,  iter  che
  comprende, tra l'altro, l'acquisizione del parere del
  Consiglio di Stato.
    Si tratta quindi di una proroga motivata esclusivamente da
  esigenze di carattere procedurale, restando fermi, come
  specificato nella disposizione normativa, tutti gli altri
  termini già previsti nell'atto stipulato il 18 marzo 1994, ed
  approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
  Ministri il 30 marzo 1994, recante modificazioni ed
  integrazioni dell'accordo di programma in parola.
    In data 18 dicembre 1993 la Commissione VIII della Camera
  dei deputati ha approvato una risoluzione in base alla quale
  il Governo è stato impegnato ad adottare iniziative o
  provvedimenti idonei a porre rimedio alla vigenza anche per il
  1994 dei consorzi idraulici di terza categoria, circostanza
  questa derivante dalla decorrenza del nuovo regime degli
  stessi consorzi nel corso del 1994.
    L'articolo 1 della legge 16 dicembre 1993, n. 520, prevede
  infatti che i consorzi predetti sono soppressi a decorrere
  dalla chiusura degli esercizi finanziari in corso alla data di
  entrata in vigore della suddetta legge.
    Con la norma di cui all'articolo 3, comma 7, si interpreta
  retroattivamente il suddetto articolo 1 nella parte
  concernente la soppressione, chiarendo l'esercizio a partire
  dal quale i consorzi sono soppressi.
    Il comma 8 disciplina le ipotesi di quei consorzi che, pur
  denominati come consorzi idraulici di terza categoria,
  svolgono per norma statutaria in forma esclusiva e promiscua
  funzioni aventi natura giuridica e finalità diverse (bonifica
  e miglioramento fondiario, utilizzazione idrica, regolazione
  scoli artificiali, eccetera) precisando che le disposizioni di
  soppressione di cui alla legge n. 50 del 1993 si applicano
  solo alle gestioni delle predette funzioni idrauliche di terza
  categoria vere e proprie.
    Ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1994, n.
  36, recante disposizioni in materia di risorse idriche, le
  amministrazioni regionali, entro il termine di sei mesi dalla
  data di entrata in vigore della legge suindicata, devono
  provvedere alla delimitazione degli ambiti territoriali
  ottimali.
    In tale contesto sono state evidenziate dalle
  Amministrazioni regionali le difficoltà a rispettare il
  termine suindicato, attesa la complessità e la delicatezza dei
  provvedimenti necessari.
    Si rende, pertanto, necessario prorogare il termine di cui
  sopra al 31 dicembre 1994.
    Con l'articolo 3, comma 9, si rendono spendibili nel 1993 e
  nel 1994 le somme iscritte in conto residui 1990 dello stato
  di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il
  completamento del Policlinico di Siena.  Tale norma integra
  l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.9,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993,
  n.67, la quale prevede l'utilizzo nel 1993 delle analoghe
  somme iscritte nel conto residui 1992 destinate alle medesime
  finalità.
    Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, sono
  intese a mantenere in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995
  alcune somme già iscritte nello stato di previsione del
  Ministero dell'ambiente e del Ministero dei lavori pubblici
  per l'esercizio finanziario 1994, sia in conto competenza, sia
  in conto residui, che nel conto di cassa.
    Inserendo il capitolo 9050 fra i capitoli di spesa da
  conservare nel bilancio dello Stato per il 1994, è stata
  riconosciuta l'esigenza di dare continuità al completamento
  della ricostruzione del Friuli.  Come si sa, i relativi fondi
  (circa 80 miliardi) non furono utilizzati a causa dei due
  successivi provvedimenti di blocco della spesa pubblica.
    Sulla base delle disposizioni attuali, i fondi del capitolo
  9050 dovrebbero essere gestiti dal Provveditorato alle opere
  pubbliche di Trieste.
    Tale soluzione si trascina dietro due inconvenienti
  gravi:
      1) il Provveditorato alle opere pubbliche di Trieste non
  è nella condizione di assicurare l'effettivo impegno di quei
  fondi entro il 1994, con la conseguenza che a fine anno ci si
  trova nuovamente nella condizione
 
                               Pag. 6
 
  di chiedere una nuova proroga dei termini;
      2) l'Ordinario diocesano di Udine, che gestiva i fondi in
  questione sotto la supervisione del Provveditorato alle opere
  pubbliche di Trieste, aveva già predisposto i progetti (circa
  60).  Si porrebbe ora l'ulteriore problema di chi debba pagare
  quei progetti.
    Per tutte queste ragioni appare logico confermare in via
  eccezionale per il solo 1994 e per il solo capitolo 9050 la
  procedura di concessione che è in vigore dall'immediato
  dopo-sisma e che fu confermata con le leggi sulla
  ricostruzione n. 546 del 1977 e seguenti.
    Per quanto riguarda il comma 11, si rappresenta che con la
  legge 23 dicembre 1992, n. 505, all'articolo 6 sono stati
  stanziati per l'anno 1993 fondi pari a lire 200 miliardi per
  mutui che i comuni delle zone del Belice colpite dal terremoto
  del 1968 e della Sicilia occidentale colpiti dal sisma del
  1981 sono stati autorizzati a contrarre con istituti di
  credito speciale o sezioni autonome e con la Cassa depositi e
  prestiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4- bis,  del
  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di
  proseguire gli interventi di ricostruzione e riparazione
  dell'edilizia privata nonché delle opere di competenza
  locale.
    Sulle proposte di ripartizione di detti fondi - ammontanti
  a lire 190 miliardi per le zone del Belice - formulate dal
  Provveditorato regionale di Palermo d'intesa con i comuni
  interessati è stato acquisito solo in data 19 gennaio 1994, ai
  sensi dell'articolo 13- bis,  comma 6, del decreto-legge
  n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
  120 del 1987, il parere favorevole della Commissione
  bicamerale.
    Con decreto ministeriale 28 gennaio 1994, n. 355, è stata
  approvata la ripartizione di cui trattasi ed il 31 gennaio
  1994 è stato interessato il Ministero del tesoro sul cui
  capitolo 9001 dello stato di previsione per il 1993 fa carico
  l'onere derivante dall'attuazione del predetto articolo 6
  della legge n. 505 del 1992.
    La Cassa depositi e prestiti ha rappresentato, fra l'altro,
  che il mancato utilizzo dello stanziamento entro il 1993 ha
  impedito la concessione dei mutui richiesti dai comuni
  interessati.
    Tutto ciò premesso, considerata la necessità di completare
  l'opera di ricostruzione di dette zone, al fine di poter
  utilizzare le risorse finanziarie attualmente resesi
  indisponibili, è opportuno differire al 31 dicembre 1995 il
  termine entro il quale i comuni sono autorizzati a contrarre i
  mutui in questione.
    Con l'articolo 4 sono state previste alcune proroghe in
  tema di obbligo di comunicazione al catasto dei rifiuti di cui
  all'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge 9 settembre
  1988, n.397, e del decreto del Ministro dell'ambiente del 14
  dicembre 1992 al fine di consentirne una più corretta e
  puntuale applicazione.
    E' stato inoltre chiarito che l'obbligo non concerne i
  rifiuti speciali assimilabili agli urbani di origine non
  industriale al fine di rispettare le finalità dell'articolo 3,
  comma 2, del citato decreto-legge n.397 del 1988, non
  aumentando a dismisura e improduttivamente il numero dei
  destinatari passivi di tale obbligo.
    In ogni caso, dal punto di vista statistico, il rilevamento
  dei dati inerenti a tali rifiuti è comunque assicurato dalla
  presentazione delle schede redatte dagli smaltitori.
    Con l'articolo 4, comma 3, si è provveduto a differire, al
  31 maggio 1995, il termine per l'adeguamento dei parametri
  degli scarichi degli impianti di molitura delle olive ai
  valori fissati dagli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio
  1976, n.319, al fine di consentire l'utilizzazione delle
  migliori tecnologie da impiegare, in corso di
  sperimentazione.
    Al fine peraltro di non paralizzare l'attività produttiva
  del settore, consentendo al tempo stesso il controllo delle
  attività da parte delle autorità competenti, per una efficace
  tutela ambientale, si è provveduto, in via provvisoria, a
  deliberare una procedura autorizzativa che prevede la
  presentazione, entro il 30 giugno 1995, di una domanda rivolta
  al sindaco, copia della quale deve essere trasmessa anche alla
  regione.
 
                               Pag. 7
 
    L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993,
  n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993,
  n.59, prevede la presentazione delle denunce di possesso di
  esemplari di specie selvatiche indicate nell'allegato A,
  appendice I, e nell'allegato C, parte I, del regolamento CEE
  n.3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982.
    L'articolo 9 del decreto-legge sopra menzionato prevede,
  inoltre, il versamento all'Erario di un diritto speciale di
  prelievo a carico dei soggetti che devono presentare tale
  denuncia.  La misura e la modalità di versamento del citato
  diritto speciale di prelievo sono stabilite con decreto del
  Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro
  e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
    Il versamento del diritto speciale di prelievo comporta
  inoltre l'istituzione di un capitolo di bilancio nel quale far
  affluire gli importi; tale capitolo è stato istituito con
  decreto del Ministro del tesoro.
    La necessità ed urgenza della proroga dei termini per la
  presentazione delle denunce sopra citate deriva dal fatto che
  non esistono ancora disposizioni definitive in materia di
  importo del diritto speciale di prelievo e di modalità di
  versamento del diritto stesso.
    Con l'articolo 4, comma 4, viene disposta la proroga al 30
  giugno 1994 del termine, per permettere agli organi competenti
  di perfezionare gli atti normativi sopra citati.
    Con il comma 6 del medesimo articolo si consente il
  differimento al 31 dicembre 1995 del termine per la copertura
  dei posti di esperto con contratto a tempo determinato
  previsto dalla legge n.59 del 1993, di conversione del
  decreto-legge n. 2 del 1993.  La possibilità di nominare tali
  esperti si rende necessaria per garantire il funzionamento
  minimo della Commissione scientifica CITES, organo predisposto
  all'applicazione della Convenzione di Washington.
    La nuova legge venatoria 11 febbraio 1992, n. 157, contiene
  una serie di scadenze normative, attraverso le quali si
  realizza la piena attuazione della legge stessa.  A due anni
  dalla sua entrata in vigore, da più parti è stata
  rappresentata l'esigenza di modificare alcune di queste
  scadenze, giacché l'esperienza maturata in tale periodo, e
  verificata dagli organismi regionali competenti in materia, le
  fa ritenere troppo "ottimistiche" nella visione del
  legislatore nazionale.
    Ed in effetti, attualmente trascorsi due anni da tale
  momento, soltanto poche regioni (Veneto, Lombardia, Toscana,
  Emilia-Romagna e Molise) hanno emanato una propria normativa
  di adeguamento ai princìpi ed alle norme stabiliti dalla legge
  n. 157 del 1992.
    Infatti, se l'emanazione delle leggi regionali in materia
  rappresenta il primo momento della riforma delineata dalla
  nuova disciplina venatoria nazionale, strettamente collegata
  ad essa appare la realizzazione della programmazione
  faunistico-venatoria così come disegnata negli articoli 10, 14
  e 15 della legge medesima.
    Il termine ultimo entro cui debbono compiersi tutti gli
  interventi programmatori necessari per la piena attuazione
  della legge n. 157 del 1992 è attualmente previsto alla
  stagione venatoria 1994-1995.  Tuttavia esso non può essere
  rispettato, in quanto, slittando il termine per l'adeguamento
  della normativa regionale, slitta di conseguenza anche il
  momento dal quale dovrebbe funzionare pienamente il meccanismo
  creato dalla più volte citata legge.  Pertanto, sembra
  indispensabile prevedere che gli interventi regionali in
  materia vadano a regime a partire dalla stagione venatoria
  1995-1996.
    La necessità di tale proroga è rilevante soprattutto con
  riferimento alle previsioni di cui all'articolo 15, comma 11,
  della legge n. 157 del 1992 in base al quale, a partire dalla
  stagione venatoria 1994-1995, l'articolo 842 del codice civile
  si può applicare esclusivamente nei territori sottoposti al
  regime di caccia programmata.  In tal modo sarebbe bloccato di
  fatto l'accesso ai
 
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  fondi per effettuare l'esercizio venatorio, a meno che il
  territorio non sia già sottoposto a tale regime.
    Le preoccupazioni sopraccennate, da ultimo, sono state di
  recente ampiamente espresse anche a livello tecnico
  istituzionale, ovvero dal Comitato tecnico
  faunistico-venatorio nazionale.
    L'articolo 4, comma 7, prevede l'adeguamento dei termini
  contenuti negli articoli 15, comma 11, 21, comma 1, lettera
  b),  e 36, comma 6, della legge n. 157 del 1992.
 
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