| Onorevoli Deputati! -- Il presente decreto-legge
reitera alcune delle disposizioni contenute nel decreto-legge
25 febbraio 1995, n. 55, non convertito in legge.
Trattasi delle disposizioni di cui agli ex articoli 1, 2,
16, 4, 17, 3, 45, 65, 47, 46, comma 3, 45, comma 4, 25, commi
2 e 3, 26, commi 1 e 2, 28, 29 e 46, comma 2, riguardanti la
materia del nuovo decretolegge.
Con l'articolo 1 vengono prorogati al 30 giugno 1995 i
termini previsti dalla legge 7 agosto 1989, n. 289, ultima
normativa questa, in ordine di tempo, di proroga e di
rifinanziamento degli interventi inizialmente previsti dal
decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, riguardanti la realizzazione
di impianti sportivi.
Durante l'anno 1991 è stato predisposto ed approvato con il
decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 11 aprile
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19
luglio 1991, il programma di impiantistica sportiva finanziato
con la citata legge n. 289 del 1989. L'ulteriore finanziamento
di 20 miliardi annui previsto dall'articolo 27, comma 3, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in
materia di finanza pubblica, richiede la continuità della
efficacia della normativa contenuta nella citata legge n.289
del 1989.
Con la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, si
intende rendere operativa
Pag. 2
la legge n.289 del 1989, nel limite massimo dello
stanziamento di lire 20 miliardi previsto dall'articolo 27,
comma 3, della legge n. 412 del 1991.
Per quanto riguarda il tasso degli interessi va precisato
che, per i mutui contraibili dagli enti locali con l'Istituto
per il credito sportivo, il tasso è stato fissato mantenendo
lo stesso tasso previsto dalla legge n.289 del 1989; per le
società sportive è stata invece mantenuta la proporzione di
interventi delle società stesse rispetto al tasso oggi
applicato dall'Istituto medesimo.
A seguito poi della soppressione del Ministero del turismo
e dello spettacolo per gli esiti referendari, si è reso
necessario accorpare nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei ministri le attribuzioni in materia di
impiantistica sportiva, nel mentre le regioni e le province
autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse
finanziarie per il funzionamento degli organismi ai quali sono
state delegate o attribuite le funzioni dei disciolti enti
provinciali per il turismo e delle disciolte aziende autonome
di soggiorno, cura e turismo.
La legge 23 dicembre 1991, n. 430, ha previsto,
all'articolo 1, comma 2, l'erogazione di lire 1.500 miliardi
per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, mediante
mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, con oneri di
ammortamento a totale carico dello Stato. A tale fine, è stato
ripartito tra le regioni il relativo finanziamento. Queste
ultime hanno, poi, provveduto a pubblicare sui rispettivi
bollettini ufficiali i relativi piani programmatici, con
l'indicazione degli enti locali destinatari dei mutui, delle
opere da realizzare e delle rispettive quote di finanziamento.
Ciò ha consentito agli enti locali interessati di contrarre i
mutui presso la Cassa depositi e prestiti e gran parte delle
opere programmate sono state regolarmente attivate. In taluni
casi, però, alcune amministrazioni locali, dopo la
pubblicazione dei programmi di cui sopra, hanno rappresentato
l'esigenza di apportare modifiche agli stessi, proponendo o la
devoluzione ad altre opere dei finanziamenti già concessi e
divenuti inattuali od inutilizzati, ovvero la semplice
revisione dei piani, ove tale necessità si sia manifestata
ancor prima dell'avvenuta concessione del mutuo.
In considerazione dell'esigenza di garantire una adeguata
erogazione del servizio scolastico, attesa la stessa
ratio della legge n. 430 del 1991 - finalizzata ad
assicurare, con interventi contingibili ed urgenti, la
funzionalità delle necessarie strutture - si ritiene che, a
fronte delle mutate condizioni di fatto e di diritto che
avevano giustificato, a suo tempo, l'adozione del piano
inizialmente programmato, ben si possa prevedere una
modificabilità dello stesso; e ciò anche in relazione al
generico potere di revoca riconosciuto all'attore
amministrativo, laddove esigenze sopravvenute lo
giustifichino.
Si è reso necessario, pertanto, un apposito, tempestivo
intervento legislativo, diretto ad ovviare alle suesposte
situazioni di netto disagio in cui si è venuto a trovare un
buon numero di enti locali, non potendosi apportare le
opportune modifiche al piano programmatico ovvero ai
finanziamenti già concessi, attesa la mancanza di un'espressa
normativa che li consenta, secondo la rigida interpretazione
della Cassa depositi e prestiti. In tal senso dispone il comma
4 dell'articolo 1.
Con l'articolo 2, si è previsto che la copertura delle
carenze contributive concernenti alcuni programmi di edilizia
residenziale agevolata della regione Puglia sia effettuata
mediante le risorse ("giacenze") attribuite alla stessa
regione ai sensi della normativa di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
Si è anche previsto al comma 2 che l'accordo di programma
per la conclusione del quale il termine viene portato da
sessanta a centottanta giorni, abbia applicazione anche per un
importante programma straordinario previsto dall'articolo 18
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge
Pag. 3
n. 203 del 1991 per la realizzazione di alloggi da destinare
in locazione per la mobilità di dipendenti di amministrazioni
statali in connessione con la lotta alla criminalità
organizzata.
Il programma di detti interventi prevede un finanziamento
per un importo di lire 1.740 miliardi che determineranno poi,
con l'apporto di capitale privato, investimenti complessivi di
circa 6.000 miliardi.
La necessità di proroga del termine per l'accordo di
programma sopracitato scaturisce dalla natura delle
particolari procedure che, in forza dell'articolo 27 della
legge n. 142 del 1990, il presidente della giunta regionale è
chiamato a promuovere con le altre amministrazioni interessate
per l'accertamento delle compatibilità urbanistiche e
l'adozione delle relative varianti.
Le amministrazioni interessate hanno direttamente
rappresentato l'adozione di detta proroga proprio in
relazione, da un lato, al carattere innovativo delle
procedure, dall'altro tenendo conto che allo scadere
dell'attuale termine di sessanta giorni ai sensi del comma 3
dell'articolo 8 della legge sopracitata n. 493 del 1993, di
conversione del decreto-legge n. 398 del 1993, termine che è
scaduto il 2 aprile, è prevista la revoca di diritto dei
finanziamenti.
Come è noto, alla fine del 1993 è cessata la previsione di
cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre
1988, n.551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 1989, n.61, ai sensi del quale l'assistenza della
forza pubblica per i provvedimenti di rilascio di immobili
urbani adibiti ad uso di abitazione, doveva essere concessa
entro un periodo non superiore a quarantotto mesi con
decorrenza non successiva al 1^ gennaio 1990.
Per effetto del venir meno di tale previsione normativa
sarebbero stati, quindi, posti in esecuzione un gran numero di
sfratti, non essendo più consentito ai prefetti di fissare i
criteri di graduazione degli sfratti, sulla base dei pareri
delle commissioni indicate dall'articolo 4 della legge
citata.
Inoltre, il prevedibile, massiccio ricorso alla forza
pubblica, che si sarebbe determinato a partire dal 1^ gennaio
1994, dietro semplice istanza degli ufficiali giudiziari,
veniva ad inserirsi in un mercato immobiliare ormai svincolato
anche dalla normativa sull'equo canone, ai sensi dell'articolo
11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359, che ha
sottratto alla disciplina della legge 27 luglio 1978, n.392, i
contratti di locazione stipulati successivamente all'entrata
in vigore della stessa legge n.359 del 1992.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si è reso
necessario che la disposizione di cui al richiamato comma 5
dell'articolo 3 del decreto-legge n.551 del 1988, convertito,
con modificazioni, dalla legge n.61 del 1989, venga novellata
mediante la previsione all'articolo 2, comma 4, di una proroga
dei termini in essa previsti tale da consentire che
l'assistenza della forza pubblica venga concessa per un
ulteriore periodo non superiore a ventiquattro mesi a
decorrere dal 1^ gennaio 1994.
Con l'articolo 3, viene prorogata fino al 31 dicembre 1995
l'attività del comitato di esperti per la Torre di Pisa,
costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, con l'incarico di procedere alla individuazione e
definizione degli interventi di consolidamento e di restauro
del monumento. Ciò in quanto il programma dei lavori di
consolidamento già avviato non può subire interruzioni.
Infatti la cessazione dei compiti del comitato farebbe venir
meno l'utilità dell'opera svolta e comporterebbe un ritardo di
durata indefinibile nell'attuazione degli ulteriori
interventi.
Il decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, affida al
comitato di esperti di alta qualificazione scientifica,
italiani e stranieri, il compito di redigere i progetti per
gli interventi di consolidamento e restauro della Torre di
Pisa.
Il presidente del comitato ha richiesto di avvalersi della
collaborazione dell'Istituto
Pag. 4
centrale per il restauro per la redazione del progetto
esecutivo di restauro.
Nell'attuale fase, oltremodo delicata, che richiederà
l'analisi di tutti i dati acquisiti in anni di ricerche e la
loro visualizzazione attraverso mappe tematiche, redatte sulla
base dei rilievi già acquisiti, la collaborazione del predetto
Istituto è ritenuta necessaria dovendo il comitato impiegare
le metodologie che l'Istituto stesso ha sperimentato e messo a
punto con grande successo, in anni recenti, in occasione degli
interventi sui monumenti del Foro romano.
Per rendere piena la collaborazione dell'Istituto centrale
per il restauro si ritiene necessario che il suo direttore
faccia parte del comitato degli esperti.
A tal fine la nuova norma di cui al comma 2 prevede sia
l'inserimento del direttore dell'Istituto centrale per il
restauro tra i componenti del comitato di esperti, sia la
collaborazione del comitato stesso con l'Istituto centrale per
il restauro.
Con la legge 6 febbraio 1985, n.16, veniva autorizzata la
spesa di lire 1.450 miliardi per la predisposizione e
realizzazione di un programma straordinario quinquennale per
la costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei
carabinieri, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento ed
il completamento di quelle già esistenti.
Detto programma, la cui scadenza era inizialmente prevista
per il 1989, è stato rimodulato, con la legge finanziaria per
il 1992, fino all'esercizio finanziario 1994.
L'articolo 6, quarto comma, della citata legge consentiva,
"limitatamente all'esercizio 1985", l'assunzione di "impegni
di spesa sino alla concorrenza del 50 per cento dell'importo
di competenza dell'esercizio stesso al fine di acquisire
edifici di nuova costruzione o in corso di realizzazione".
In proposito, nel programma di interventi redatto ai sensi
dell'articolo 1, primo comma, della legge medesima, risulta
inclusa la previsione di settantotto acquisti, una parte
considerevole dei quali, a causa della particolare complessità
della procedura, non è potuta pervenire a compimento entro il
termine del 31 dicembre 1989 di cui all'articolo 10, comma 4,
della legge di bilancio 1989.
E' stata, pertanto, predisposta una proroga, con l'articolo
3, comma 3, del cennato termine al fine di consentire
l'attuazione del programma predisposto.
Con l'ulteriore proroga di quindici anni, disposta
dall'articolo 3, comma 4, si garantisce al capitale privato
adeguata remunerazione nonché maggiori disponibilità di
risorse da destinare ad investimenti sia per l'ammodernamento
che per il potenziamento dei servizi. La modifica proposta
alla legge 12 agosto 1982, n. 531 - che fissava il termine di
scadenza della concessione ad Autostrade S.p.a. al 31 dicembre
2018 - trova il suo fondamento nella necessità di adeguare
l'azione della società Autostrade ai processi, in corso, di
privatizzazioni delle attività sino ad ora gestite dallo Stato
tramite gli enti di gestione all'uopo preposti (nel caso di
autostrade, dall'IRI).
Un ampliamento, nei termini proposti, della durata della
concessione consente, infatti, di adeguare l'attività alle
richieste del mercato che, per definizione, impongono un
limite sufficientemente lungo alla possibilità di investimento
del capitale privato.
Nel caso specifico della società Autostrade assume una
specifica rilevanza la possibilità, consentita dalla proroga
proposta, di ammortizzare, in un tempo maggiore, gli oneri di
investimento mantenendo in attivo il bilancio della
società.
Con l'articolo 3, comma 5, viene assicurata la possibilità
di proseguire i programmi in corso nel settore della
metanizzazione, garantendo le somme necessarie al
cofinanziamento dei relativi programmi ammessi alla
partecipazione finanziaria da parte della CEE.
L'ulteriore proroga del termine di scadenza (30 giugno
1994) dell'accordo di programma volto alla realizzazione di un
progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un
parco tecnologico nell'area della Val Basento, di cui al comma
6, si palesa necessaria ed urgente al fine di consentire il
completamento dell' iter procedurale di adozione del
decreto ministeriale
Pag. 5
regolante la concessione delle agevolazioni per la
reindustrializzazione dell'area stessa, iter che
comprende, tra l'altro, l'acquisizione del parere del
Consiglio di Stato.
Si tratta quindi di una proroga motivata esclusivamente da
esigenze di carattere procedurale, restando fermi, come
specificato nella disposizione normativa, tutti gli altri
termini già previsti nell'atto stipulato il 18 marzo 1994, ed
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il 30 marzo 1994, recante modificazioni ed
integrazioni dell'accordo di programma in parola.
In data 18 dicembre 1993 la Commissione VIII della Camera
dei deputati ha approvato una risoluzione in base alla quale
il Governo è stato impegnato ad adottare iniziative o
provvedimenti idonei a porre rimedio alla vigenza anche per il
1994 dei consorzi idraulici di terza categoria, circostanza
questa derivante dalla decorrenza del nuovo regime degli
stessi consorzi nel corso del 1994.
L'articolo 1 della legge 16 dicembre 1993, n. 520, prevede
infatti che i consorzi predetti sono soppressi a decorrere
dalla chiusura degli esercizi finanziari in corso alla data di
entrata in vigore della suddetta legge.
Con la norma di cui all'articolo 3, comma 7, si interpreta
retroattivamente il suddetto articolo 1 nella parte
concernente la soppressione, chiarendo l'esercizio a partire
dal quale i consorzi sono soppressi.
Il comma 8 disciplina le ipotesi di quei consorzi che, pur
denominati come consorzi idraulici di terza categoria,
svolgono per norma statutaria in forma esclusiva e promiscua
funzioni aventi natura giuridica e finalità diverse (bonifica
e miglioramento fondiario, utilizzazione idrica, regolazione
scoli artificiali, eccetera) precisando che le disposizioni di
soppressione di cui alla legge n. 50 del 1993 si applicano
solo alle gestioni delle predette funzioni idrauliche di terza
categoria vere e proprie.
Ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1994, n.
36, recante disposizioni in materia di risorse idriche, le
amministrazioni regionali, entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge suindicata, devono
provvedere alla delimitazione degli ambiti territoriali
ottimali.
In tale contesto sono state evidenziate dalle
Amministrazioni regionali le difficoltà a rispettare il
termine suindicato, attesa la complessità e la delicatezza dei
provvedimenti necessari.
Si rende, pertanto, necessario prorogare il termine di cui
sopra al 31 dicembre 1994.
Con l'articolo 3, comma 9, si rendono spendibili nel 1993 e
nel 1994 le somme iscritte in conto residui 1990 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il
completamento del Policlinico di Siena. Tale norma integra
l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993,
n.67, la quale prevede l'utilizzo nel 1993 delle analoghe
somme iscritte nel conto residui 1992 destinate alle medesime
finalità.
Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, sono
intese a mantenere in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995
alcune somme già iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e del Ministero dei lavori pubblici
per l'esercizio finanziario 1994, sia in conto competenza, sia
in conto residui, che nel conto di cassa.
Inserendo il capitolo 9050 fra i capitoli di spesa da
conservare nel bilancio dello Stato per il 1994, è stata
riconosciuta l'esigenza di dare continuità al completamento
della ricostruzione del Friuli. Come si sa, i relativi fondi
(circa 80 miliardi) non furono utilizzati a causa dei due
successivi provvedimenti di blocco della spesa pubblica.
Sulla base delle disposizioni attuali, i fondi del capitolo
9050 dovrebbero essere gestiti dal Provveditorato alle opere
pubbliche di Trieste.
Tale soluzione si trascina dietro due inconvenienti
gravi:
1) il Provveditorato alle opere pubbliche di Trieste non
è nella condizione di assicurare l'effettivo impegno di quei
fondi entro il 1994, con la conseguenza che a fine anno ci si
trova nuovamente nella condizione
Pag. 6
di chiedere una nuova proroga dei termini;
2) l'Ordinario diocesano di Udine, che gestiva i fondi in
questione sotto la supervisione del Provveditorato alle opere
pubbliche di Trieste, aveva già predisposto i progetti (circa
60). Si porrebbe ora l'ulteriore problema di chi debba pagare
quei progetti.
Per tutte queste ragioni appare logico confermare in via
eccezionale per il solo 1994 e per il solo capitolo 9050 la
procedura di concessione che è in vigore dall'immediato
dopo-sisma e che fu confermata con le leggi sulla
ricostruzione n. 546 del 1977 e seguenti.
Per quanto riguarda il comma 11, si rappresenta che con la
legge 23 dicembre 1992, n. 505, all'articolo 6 sono stati
stanziati per l'anno 1993 fondi pari a lire 200 miliardi per
mutui che i comuni delle zone del Belice colpite dal terremoto
del 1968 e della Sicilia occidentale colpiti dal sisma del
1981 sono stati autorizzati a contrarre con istituti di
credito speciale o sezioni autonome e con la Cassa depositi e
prestiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4- bis, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di
proseguire gli interventi di ricostruzione e riparazione
dell'edilizia privata nonché delle opere di competenza
locale.
Sulle proposte di ripartizione di detti fondi - ammontanti
a lire 190 miliardi per le zone del Belice - formulate dal
Provveditorato regionale di Palermo d'intesa con i comuni
interessati è stato acquisito solo in data 19 gennaio 1994, ai
sensi dell'articolo 13- bis, comma 6, del decreto-legge
n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
120 del 1987, il parere favorevole della Commissione
bicamerale.
Con decreto ministeriale 28 gennaio 1994, n. 355, è stata
approvata la ripartizione di cui trattasi ed il 31 gennaio
1994 è stato interessato il Ministero del tesoro sul cui
capitolo 9001 dello stato di previsione per il 1993 fa carico
l'onere derivante dall'attuazione del predetto articolo 6
della legge n. 505 del 1992.
La Cassa depositi e prestiti ha rappresentato, fra l'altro,
che il mancato utilizzo dello stanziamento entro il 1993 ha
impedito la concessione dei mutui richiesti dai comuni
interessati.
Tutto ciò premesso, considerata la necessità di completare
l'opera di ricostruzione di dette zone, al fine di poter
utilizzare le risorse finanziarie attualmente resesi
indisponibili, è opportuno differire al 31 dicembre 1995 il
termine entro il quale i comuni sono autorizzati a contrarre i
mutui in questione.
Con l'articolo 4 sono state previste alcune proroghe in
tema di obbligo di comunicazione al catasto dei rifiuti di cui
all'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge 9 settembre
1988, n.397, e del decreto del Ministro dell'ambiente del 14
dicembre 1992 al fine di consentirne una più corretta e
puntuale applicazione.
E' stato inoltre chiarito che l'obbligo non concerne i
rifiuti speciali assimilabili agli urbani di origine non
industriale al fine di rispettare le finalità dell'articolo 3,
comma 2, del citato decreto-legge n.397 del 1988, non
aumentando a dismisura e improduttivamente il numero dei
destinatari passivi di tale obbligo.
In ogni caso, dal punto di vista statistico, il rilevamento
dei dati inerenti a tali rifiuti è comunque assicurato dalla
presentazione delle schede redatte dagli smaltitori.
Con l'articolo 4, comma 3, si è provveduto a differire, al
31 maggio 1995, il termine per l'adeguamento dei parametri
degli scarichi degli impianti di molitura delle olive ai
valori fissati dagli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio
1976, n.319, al fine di consentire l'utilizzazione delle
migliori tecnologie da impiegare, in corso di
sperimentazione.
Al fine peraltro di non paralizzare l'attività produttiva
del settore, consentendo al tempo stesso il controllo delle
attività da parte delle autorità competenti, per una efficace
tutela ambientale, si è provveduto, in via provvisoria, a
deliberare una procedura autorizzativa che prevede la
presentazione, entro il 30 giugno 1995, di una domanda rivolta
al sindaco, copia della quale deve essere trasmessa anche alla
regione.
Pag. 7
L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993,
n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993,
n.59, prevede la presentazione delle denunce di possesso di
esemplari di specie selvatiche indicate nell'allegato A,
appendice I, e nell'allegato C, parte I, del regolamento CEE
n.3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982.
L'articolo 9 del decreto-legge sopra menzionato prevede,
inoltre, il versamento all'Erario di un diritto speciale di
prelievo a carico dei soggetti che devono presentare tale
denuncia. La misura e la modalità di versamento del citato
diritto speciale di prelievo sono stabilite con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro
e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Il versamento del diritto speciale di prelievo comporta
inoltre l'istituzione di un capitolo di bilancio nel quale far
affluire gli importi; tale capitolo è stato istituito con
decreto del Ministro del tesoro.
La necessità ed urgenza della proroga dei termini per la
presentazione delle denunce sopra citate deriva dal fatto che
non esistono ancora disposizioni definitive in materia di
importo del diritto speciale di prelievo e di modalità di
versamento del diritto stesso.
Con l'articolo 4, comma 4, viene disposta la proroga al 30
giugno 1994 del termine, per permettere agli organi competenti
di perfezionare gli atti normativi sopra citati.
Con il comma 6 del medesimo articolo si consente il
differimento al 31 dicembre 1995 del termine per la copertura
dei posti di esperto con contratto a tempo determinato
previsto dalla legge n.59 del 1993, di conversione del
decreto-legge n. 2 del 1993. La possibilità di nominare tali
esperti si rende necessaria per garantire il funzionamento
minimo della Commissione scientifica CITES, organo predisposto
all'applicazione della Convenzione di Washington.
La nuova legge venatoria 11 febbraio 1992, n. 157, contiene
una serie di scadenze normative, attraverso le quali si
realizza la piena attuazione della legge stessa. A due anni
dalla sua entrata in vigore, da più parti è stata
rappresentata l'esigenza di modificare alcune di queste
scadenze, giacché l'esperienza maturata in tale periodo, e
verificata dagli organismi regionali competenti in materia, le
fa ritenere troppo "ottimistiche" nella visione del
legislatore nazionale.
Ed in effetti, attualmente trascorsi due anni da tale
momento, soltanto poche regioni (Veneto, Lombardia, Toscana,
Emilia-Romagna e Molise) hanno emanato una propria normativa
di adeguamento ai princìpi ed alle norme stabiliti dalla legge
n. 157 del 1992.
Infatti, se l'emanazione delle leggi regionali in materia
rappresenta il primo momento della riforma delineata dalla
nuova disciplina venatoria nazionale, strettamente collegata
ad essa appare la realizzazione della programmazione
faunistico-venatoria così come disegnata negli articoli 10, 14
e 15 della legge medesima.
Il termine ultimo entro cui debbono compiersi tutti gli
interventi programmatori necessari per la piena attuazione
della legge n. 157 del 1992 è attualmente previsto alla
stagione venatoria 1994-1995. Tuttavia esso non può essere
rispettato, in quanto, slittando il termine per l'adeguamento
della normativa regionale, slitta di conseguenza anche il
momento dal quale dovrebbe funzionare pienamente il meccanismo
creato dalla più volte citata legge. Pertanto, sembra
indispensabile prevedere che gli interventi regionali in
materia vadano a regime a partire dalla stagione venatoria
1995-1996.
La necessità di tale proroga è rilevante soprattutto con
riferimento alle previsioni di cui all'articolo 15, comma 11,
della legge n. 157 del 1992 in base al quale, a partire dalla
stagione venatoria 1994-1995, l'articolo 842 del codice civile
si può applicare esclusivamente nei territori sottoposti al
regime di caccia programmata. In tal modo sarebbe bloccato di
fatto l'accesso ai
Pag. 8
fondi per effettuare l'esercizio venatorio, a meno che il
territorio non sia già sottoposto a tale regime.
Le preoccupazioni sopraccennate, da ultimo, sono state di
recente ampiamente espresse anche a livello tecnico
istituzionale, ovvero dal Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale.
L'articolo 4, comma 7, prevede l'adeguamento dei termini
contenuti negli articoli 15, comma 11, 21, comma 1, lettera
b), e 36, comma 6, della legge n. 157 del 1992.
| |