| (Impiantistica sportiva ed edilizia scolastica).
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7
agosto 1989, n.289, concernenti la definizione dei programmi
di impiantistica sportiva, sono prorogati al 30 giugno 1995. I
mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo
utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo
lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge
30 dicembre 1991, n.412. I mutui a favore di enti locali sono
assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla
contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua
posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di
interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di
ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore
di altri soggetti, ammessi a fruire del credito sportivo, sono
assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli
interessi.
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2. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri le competenze statali in materia di impiantistica
sportiva già appartenenti al soppresso Ministero del turismo e
dello spettacolo.
3. Le regioni e le province autonome continuano ad
assicurare le necessarie risorse per il funzionamento delle
rispettive organizzazioni turistiche anche ai sensi del
settimo comma dell'articolo 4 della legge quadro 17 maggio
1983, n. 217.
4. Le quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1991, n.
430, comunque disponibili alla data di entrata in vigore del
presente decreto, possono essere riutilizzate nel termine del
30 giugno 1995 secondo le medesime modalità indicate nella
legge di riferimento; nello stesso termine, e con le medesime
procedure, potrà essere disposta una diversa destinazione dei
relativi mutui, ancorché già concessi.
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