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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29770
DDL2445-0005
Progetto di legge Camera n. 2445 - testo presentato - (DDL12-2445)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C2445. TESTIPDL
...C2445.
...Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1995. Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2445 ZZ12 ZZDL ZZPR
     (Impiantistica sportiva ed edilizia scolastica). 
      1.  I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7
  agosto 1989, n.289, concernenti la definizione dei programmi
  di impiantistica sportiva, sono prorogati al 30 giugno 1995.  I
  mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo
  utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo
  lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge
  30 dicembre 1991, n.412.  I mutui a favore di enti locali sono
  assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla
  contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua
  posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di
  interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di
  ammortamento a carico degli enti beneficiari.  I mutui a favore
  di altri soggetti, ammessi a fruire del credito sportivo, sono
  assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli
  interessi.
 
                              Pag. 11
 
      2.  Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei
  Ministri le competenze statali in materia di impiantistica
  sportiva già appartenenti al soppresso Ministero del turismo e
  dello spettacolo.
      3.  Le regioni e le province autonome continuano ad
  assicurare le necessarie risorse per il funzionamento delle
  rispettive organizzazioni turistiche anche ai sensi del
  settimo comma dell'articolo 4 della legge quadro 17 maggio
  1983, n. 217.
      4.  Le quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi
  dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1991, n.
  430, comunque disponibili alla data di entrata in vigore del
  presente decreto, possono essere riutilizzate nel termine del
  30 giugno 1995 secondo le medesime modalità indicate nella
  legge di riferimento; nello stesso termine, e con le medesime
  procedure, potrà essere disposta una diversa destinazione dei
  relativi mutui, ancorché già concessi.
 
DATA=950429 FASCID=DDL12-2445 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2445 TOTPAG=0015 TOTDOC=0009 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0010 RIGINIZ=021 PAGFIN=0011 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=244500 00 FASCIDC=12DDL2445 SORTNAV=0244500 000 00000 ZZDDLC2445 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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