| (Interventi in materia di opere pubbliche).
1. E' ulteriormente differito al 31 dicembre 1995 il
termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'articolo 1, comma
2, della legge 23
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dicembre 1992, n.493, relativo all'espletamento dei compiti
del comitato di esperti istituito per le operazioni
propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro
della torre di Pisa, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 5 ottobre 1990, n.279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n.360.
2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre
1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1990, n. 360, è sostituito dal seguente:
"1. Per gli interventi di consolidamento e restauro della
torre di Pisa, il comitato di undici esperti di alta
qualificazione scientifica, italiani e stranieri, integrato da
due membri scelti tra storici dell'arte medievale e dal
direttore dell'Istituto centrale per il restauro, istituito
per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni
culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici,
provvede, anche in deroga alla normativa vigente, sulla base
dell'esame della documentazione esistente in materia presso il
Ministero dei lavori pubblici, all'individuazione e
definizione del progetto di massima e di quello esecutivo,
stabilendo i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e
designando, anche nel proprio seno, il soggetto responsabile
della direzione dei lavori, nonché all'attuazione dei
necessari interventi e all'indicazione delle modalità per la
successiva fruizione del monumento. Il comitato, ai fini della
redazione del progetto di restauro della torre di Pisa, si
avvale della collaborazione dell'Istituto centrale per il
restauro".
3. La facoltà di acquisizione di edifici indicata
all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985,
n.16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli
stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della
medesima legge n.16 del 1985.
4. Il termine del periodo di concessione di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1982, n.531, è
prorogato, ai fini dell'efficace realizzazione del
procedimento di privatizzazione della società Autostrade
S.p.a., di anni quindici.
5. Per consentire la prosecuzione del programma operativo
"metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con
decisione della Commissione CEE n.C(89)2259/3 del 21 dicembre
1989, nell'ambito del regolamento CEE n.2052/88, le somme
esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione
del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai
sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n.784, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al
finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto
programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è
autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n.183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva
reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro.
6. Il Ministro del bilancio e della programmazione
economica stabilisce, con propri decreti, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo
alla Val Basento.
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7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, primo
periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono
riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993.
I consorzi denominati idraulici di terza categoria che, sulla
base delle rispettive norme statutarie, svolgono,
esclusivamente o promiscuamente con le attività di difesa
idraulica, funzioni aventi natura giuridica e finalità
diverse, tra cui quelle di cui al capo V del testo unico delle
disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle
diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904,
n. 523, continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento
di tali ultime funzioni. In caso di attività promiscue, alla
separazione del patrimonio provvede il Ministero del tesoro -
Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del
patrimonio degli enti disciolti.
8. Il termine di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio
1994, n. 36, è differito al 31 dicembre 1994.
9. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 18
gennaio 1993, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 marzo 1993, n.67, è sostituito dal seguente:
" 7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non
impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono
conservate nel conto dei residui passivi per essere erogate
nell'esercizio 1995 all'Università degli studi di Siena.".
10. I lavori di cui al capitolo 9050 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere
eseguiti, limitatamente all'anno 1994, avvalendosi delle
speciali procedure disposte con i commi terzo, quarto e quinto
dell'articolo 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e
successive modificazioni. Entro il 31 dicembre 1995 possono
comunque essere utilizzate, per le finalità orientate alla
riparazione e ricostruzione delle zone del Belice colpite dal
sisma del 1968, le somme non impegnate di cui all'articolo 17,
comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte in conto
residui indipendentemente dall'anno di provenienza.
11. L'autorizzazione ai comuni delle zone del Belice
colpite dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale
colpite dal terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali
con istituti di credito speciale o sezioni autonome e con la
Cassa depositi e prestiti, di cui all'articolo 6, comma 1,
della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e dell'articolo 3, comma
4- bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, è prorogata sino al 31 dicembre 1995.
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