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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29772
DDL2445-0007
Progetto di legge Camera n. 2445 - testo presentato - (DDL12-2445)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C2445. TESTIPDL
...C2445.
...Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1995. Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali.
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2445 ZZ12 ZZDL ZZPR
         (Interventi in materia di opere pubbliche).
      1.  E' ulteriormente differito al 31 dicembre 1995 il
  termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'articolo 1, comma
  2, della legge 23
 
                              Pag. 12
 
  dicembre 1992, n.493, relativo all'espletamento dei compiti
  del comitato di esperti istituito per le operazioni
  propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro
  della torre di Pisa, di cui all'articolo 1, comma 2, del
  decreto-legge 5 ottobre 1990, n.279, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n.360.
      2.  L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre
  1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
  novembre 1990, n. 360, è sostituito dal seguente:
      "1.  Per gli interventi di consolidamento e restauro della
  torre di Pisa, il comitato di undici esperti di alta
  qualificazione scientifica, italiani e stranieri, integrato da
  due membri scelti tra storici dell'arte medievale e dal
  direttore dell'Istituto centrale per il restauro, istituito
  per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio
  dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni
  culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici,
  provvede, anche in deroga alla normativa vigente, sulla base
  dell'esame della documentazione esistente in materia presso il
  Ministero dei lavori pubblici, all'individuazione e
  definizione del progetto di massima e di quello esecutivo,
  stabilendo i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e
  designando, anche nel proprio seno, il soggetto responsabile
  della direzione dei lavori, nonché all'attuazione dei
  necessari interventi e all'indicazione delle modalità per la
  successiva fruizione del monumento.  Il comitato, ai fini della
  redazione del progetto di restauro della torre di Pisa, si
  avvale della collaborazione dell'Istituto centrale per il
  restauro".
      3.  La facoltà di acquisizione di edifici indicata
  all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985,
  n.16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli
  stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di
  previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della
  medesima legge n.16 del 1985.
      4.  Il termine del periodo di concessione di cui
  all'articolo 13 della legge 12 agosto 1982, n.531, è
  prorogato, ai fini dell'efficace realizzazione del
  procedimento di privatizzazione della società Autostrade
  S.p.a., di anni quindici.
      5.  Per consentire la prosecuzione del programma operativo
  "metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con
  decisione della Commissione CEE n.C(89)2259/3 del 21 dicembre
  1989, nell'ambito del regolamento CEE n.2052/88, le somme
  esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione
  del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai
  sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n.784, e
  successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al
  finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto
  programma operativo.  A tal fine la Cassa depositi e prestiti è
  autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo
  di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
  n.183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva
  reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro.
      6.  Il Ministro del bilancio e della programmazione
  economica stabilisce, con propri decreti, entro trenta giorni
  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
  termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo
  alla Val Basento.
 
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      7.  Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, primo
  periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono
  riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993.
  I consorzi denominati idraulici di terza categoria che, sulla
  base delle rispettive norme statutarie, svolgono,
  esclusivamente o promiscuamente con le attività di difesa
  idraulica, funzioni aventi natura giuridica e finalità
  diverse, tra cui quelle di cui al capo V del testo unico delle
  disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle
  diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904,
  n. 523, continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento
  di tali ultime funzioni.  In caso di attività promiscue, alla
  separazione del patrimonio provvede il Ministero del tesoro -
  Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del
  patrimonio degli enti disciolti.
    8.  Il termine di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio
  1994, n. 36, è differito al 31 dicembre 1994.
      9.  Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 18
  gennaio 1993, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge
  18 marzo 1993, n.67, è sostituito dal seguente:
      " 7.  Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello
  stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non
  impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono
  conservate nel conto dei residui passivi per essere erogate
  nell'esercizio 1995 all'Università degli studi di Siena.".
      10.  I lavori di cui al capitolo 9050 dello stato di
  previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere
  eseguiti, limitatamente all'anno 1994, avvalendosi delle
  speciali procedure disposte con i commi terzo, quarto e quinto
  dell'articolo 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e
  successive modificazioni.  Entro il 31 dicembre 1995 possono
  comunque essere utilizzate, per le finalità orientate alla
  riparazione e ricostruzione delle zone del Belice colpite dal
  sisma del 1968, le somme non impegnate di cui all'articolo 17,
  comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte in conto
  residui indipendentemente dall'anno di provenienza.
      11.  L'autorizzazione ai comuni delle zone del Belice
  colpite dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale
  colpite dal terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali
  con istituti di credito speciale o sezioni autonome e con la
  Cassa depositi e prestiti, di cui all'articolo 6, comma 1,
  della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e dell'articolo 3, comma
  4- bis,  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
  236, è prorogata sino al 31 dicembre 1995.
 
DATA=950429 FASCID=DDL12-2445 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2445 TOTPAG=0015 TOTDOC=0009 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0011 RIGINIZ=053 PAGFIN=0013 RIGFIN=046 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=244500 00 FASCIDC=12DDL2445 SORTNAV=0244500 000 00000 ZZDDLC2445 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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