| (Interventi in campo ambientale).
1. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre
1988, n.397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n.475, va interpretato nel senso che esso non
trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da
lavorazioni industriali, assimilabili
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agli urbani e conferiti al pubblico servizio. Il decreto del
Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato
quanto all'articolo 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al
medesimo decreto.
2. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26
gennaio 1987, n.10, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 1987, n.119, è sostituito dal seguente:
" 1. I titolari di impianti di molitura delle olive,
che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui
scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli
articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n.319, e
successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco,
entro il 30 giugno 1995, domanda di autorizzazione allo
smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere
l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua
potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque
reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione,
dell'attuale recapito dei reflui, nonché delle aree
disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della
domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata
alla regione.".
3. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n.10, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n.119, prorogato, da
ultimo, dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1991, n.158, è
differito al 31 maggio 1995.
4. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 12 gennaio 1993, n.2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n.59, per la
presentazione della denuncia di detenzione di esemplari di
specie indicate nell'allegato A, appendice I, e
nell'allegato C, parte I, del regolamento CEE 3626/82
del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni,
resta stabilito al 30 giugno 1994, ad eccezione della
presentazione delle denunce di detenzione degli esemplari di
testuggini appartenenti alle specie Testudo hermanni
(testuggine comune), Testudo graeca (testuggine
graeca) e Testudo marginata (testuggine marginata), per
le quali è possibile autocertificare, entro il 30 giugno 1995,
l'acquisizione delle stesse. La sanzione prevista
dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, così come
sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 12 gennaio 1993,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo
1993, n. 59, non si applica nei confronti di coloro che hanno
presentato, entro i termini previsti, la suddetta
autocertificazione.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito il
modulo da utilizzare per la denuncia o autocertificazione di
cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle
modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso.
6. Il termine di cui all'articolo 12, comma 1- ter,
del decreto-legge 12 gennaio 1993, n.2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n.59, è prorogato al
31 dicembre 1995.
7. All'articolo 15, comma 11, secondo periodo, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "stagione venatoria
1994-1995" sono sostituite dalle seguenti: "stagione venatoria
1995-1996". All'articolo 36, comma 6, della medesima legge le
parole: "entro e non oltre un anno dalla data di entrata in
vigore della stessa" sono sostituite dalle
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seguenti: "entro e non oltre quattro anni dalla data di
entrata in vigore della stessa". All'articolo 21, comma 1,
lettera b), della medesima legge le parole: "entro il 1^
gennaio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1^
gennaio 1996".
8. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela
ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'articolo 1
della legge 28 agosto 1989, n.305, e del programma triennale
per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui
all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n.394, il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in
capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di
cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da
capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche
di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni
interessate.
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