| Onorevoli Deputati! -- Il presente decreto-legge
reitera alcune delle disposizioni contenute nel decreto-legge
25 febbraio 1995, n. 55, non convertito in legge.
Trattasi, in particolare, delle statuizioni finanziarie
contenute sostanzialmente negli ex articoli 46, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 10 e 44, riguardanti la materia del nuovo
decreto-legge.
Le disposizioni di cui all'articolo 1 consentono
l'utilizzazione nel 1995 di
somme stanziate nel bilancio dello Stato che al 31 dicembre
1994 non avevano formato oggetto di provvedimenti
amministrativo-contabili di spendita.
In particolare esse riguardano, oltre allo stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, quelli
dei più svariati Ministeri in ordine ai quali ha agito il
blocco dell'assunzione degli impegni di spesa disposto
dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 maggio
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1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 243.
Per quanto concerne la Presidenza del Consiglio dei
ministri, va tenuto conto che le procedure contabili per
consentire il passaggio da una gestione fuori bilancio, quale
è il Fondo per la protezione civile, previsto dalla legge 24
febbraio 1992, n. 225, alla gestione ordinaria si sono
concluse solo sul finire del 1993, per cui si rende necessario
conservare in bilancio gli stanziamenti del Dipartimento del
coordinamento della protezione civile appositamente
istituiti.
In materia sociale vengono conservati i fondi destinati al
finanziamento dei progetti finalizzati al perseguimento della
lotta alla droga, di cui alla legge 19 luglio 1991, n.216, al
funzionamento del Comitato nazionale di bioetica, di cui alla
legge 4 dicembre 1993, n.508, ed all'Osservatorio nazionale
per il volontariato, di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266.
Di rilievo sono le disposizioni riguardanti il Ministero
dell'ambiente e dei lavori pubblici. In particolare vengono
conservati gli stanziamenti destinati al risanamento della
Laguna di Venezia e della città stessa.
La norma di cui all'articolo 2 autorizza il Tesoro a
provvedere per il 1994 - anno di prima applicazione della
norma - al rimborso all'Ente poste italiane dei costi
variabili aggiuntivi sostenuti.
L'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, accorda
a ciascun candidato o lista di candidati alle elezioni
politiche (europee ed amministrative in forza della estensione
di cui al successivo articolo 20) la possibilità di usufruire
di tariffa postale ridotta per l'invio di materiale elettorale
durante i trenta giorni precedenti le elezioni.
La norma si riferisce espressamente alla Amministrazione
postale omettendo di considerare che con precedente
decretolegge 1^ dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71,
quest'ultima è stata trasformata, con effetto dal 1^ gennaio
1994, in ente pubblico economico, titolare di proprio bilancio
e di propria autonomia contabile.
La legge in questione non prevede copertura finanziaria né
indica i modi di reperimento della necessaria provvista.
In tale situazione la previsione legislativa di cui
all'articolo 17 della legge n. 515 del 1993 imporrebbe
all'Ente poste italiane la resa di un servizio i cui riflessi
non sono compatibili con i criteri che regolano la redazione
del bilancio ai sensi della disciplina del codice civile.
L'articolo 24, comma 1, del regolamento emanato con il
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, recante semplificazione ed accelerazione delle procedure
di spesa e contabili, ne dispone l'entrata in vigore il
centottantesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, avvenuta in data 13 giugno 1994.
Considerato che l'applicazione di non poche disposizioni
del predetto regolamento richiede la riorganizzazione di
taluni uffici delle amministrazioni interessate e
l'informatizzazione delle relative attività, che non è stato
possibile effettuare nel termine suindicato e precisamente
entro il 10 dicembre 1994, è stato predisposto l'articolo 2,
comma 2, inteso a differire al 30 giugno 1995 l'entrata in
vigore delle disposizioni del regolamento in parola, ad
eccezione di quelle di cui agli articoli 4, 5, 6 e 17 per le
quali è già prevista l'applicazione dal 1^ gennaio 1996.
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