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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29776
DDL2446-0002
Progetto di legge Camera n. 2446 - testo presentato - (DDL12-2446)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2446. TESTIPDL
...C2446.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2446 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Il presente decreto-legge
  reitera alcune delle disposizioni contenute nel decreto-legge
  25 febbraio 1995, n. 55, non convertito in legge.
    Trattasi, in particolare, delle statuizioni finanziarie
  contenute sostanzialmente negli ex articoli 46, 48, 49, 50,
  51, 52, 53, 10 e 44, riguardanti la materia del nuovo
  decreto-legge.
    Le disposizioni di cui all'articolo 1 consentono
  l'utilizzazione nel 1995 di
  somme stanziate nel bilancio dello Stato che al 31 dicembre
  1994 non avevano formato oggetto di provvedimenti
  amministrativo-contabili di spendita.
    In particolare esse riguardano, oltre allo stato di
  previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, quelli
  dei più svariati Ministeri in ordine ai quali ha agito il
  blocco dell'assunzione degli impegni di spesa disposto
  dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 maggio
 
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  1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
  luglio 1993, n. 243.
    Per quanto concerne la Presidenza del Consiglio dei
  ministri, va tenuto conto che le procedure contabili per
  consentire il passaggio da una gestione fuori bilancio, quale
  è il Fondo per la protezione civile, previsto dalla legge 24
  febbraio 1992, n. 225, alla gestione ordinaria si sono
  concluse solo sul finire del 1993, per cui si rende necessario
  conservare in bilancio gli stanziamenti del Dipartimento del
  coordinamento della protezione civile appositamente
  istituiti.
    In materia sociale vengono conservati i fondi destinati al
  finanziamento dei progetti finalizzati al perseguimento della
  lotta alla droga, di cui alla legge 19 luglio 1991, n.216, al
  funzionamento del Comitato nazionale di bioetica, di cui alla
  legge 4 dicembre 1993, n.508, ed all'Osservatorio nazionale
  per il volontariato, di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
  266.
    Di rilievo sono le disposizioni riguardanti il Ministero
  dell'ambiente e dei lavori pubblici.  In particolare vengono
  conservati gli stanziamenti destinati al risanamento della
  Laguna di Venezia e della città stessa.
    La norma di cui all'articolo 2 autorizza il Tesoro a
  provvedere per il 1994 - anno di prima applicazione della
  norma - al rimborso all'Ente poste italiane dei costi
  variabili aggiuntivi sostenuti.
    L'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, accorda
  a ciascun candidato o lista di candidati alle elezioni
  politiche (europee ed amministrative in forza della estensione
  di cui al successivo articolo 20) la possibilità di usufruire
  di tariffa postale ridotta per l'invio di materiale elettorale
  durante i trenta giorni precedenti le elezioni.
    La norma si riferisce espressamente alla Amministrazione
  postale omettendo di considerare che con precedente
  decretolegge 1^ dicembre 1993, n. 487, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71,
  quest'ultima è stata trasformata, con effetto dal 1^ gennaio
  1994, in ente pubblico economico, titolare di proprio bilancio
  e di propria autonomia contabile.
    La legge in questione non prevede copertura finanziaria né
  indica i modi di reperimento della necessaria provvista.
    In tale situazione la previsione legislativa di cui
  all'articolo 17 della legge n. 515 del 1993 imporrebbe
  all'Ente poste italiane la resa di un servizio i cui riflessi
  non sono compatibili con i criteri che regolano la redazione
  del bilancio ai sensi della disciplina del codice civile.
    L'articolo 24, comma 1, del regolamento emanato con il
  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
  367, recante semplificazione ed accelerazione delle procedure
  di spesa e contabili, ne dispone l'entrata in vigore il
  centottantesimo giorno dopo la pubblicazione nella  Gazzetta
  Ufficiale,  avvenuta in data 13 giugno 1994.
    Considerato che l'applicazione di non poche disposizioni
  del predetto regolamento richiede la riorganizzazione di
  taluni uffici delle amministrazioni interessate e
  l'informatizzazione delle relative attività, che non è stato
  possibile effettuare nel termine suindicato e precisamente
  entro il 10 dicembre 1994, è stato predisposto l'articolo 2,
  comma 2, inteso a differire al 30 giugno 1995 l'entrata in
  vigore delle disposizioni del regolamento in parola, ad
  eccezione di quelle di cui agli articoli 4, 5, 6 e 17 per le
  quali è già prevista l'applicazione dal 1^ gennaio 1996.
 
DATA=950429 FASCID=DDL12-2446 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2446 TOTPAG=0008 TOTDOC=0008 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=014 PAGFIN=0002 RIGFIN=063 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=244600 00 FASCIDC=12DDL2446 SORTNAV=0244600 000 00000 ZZDDLC2446 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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