| (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato).
1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del
bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale
anno, possono esserlo nell'anno successivo:
a) Presidenza del Consiglio dei Ministri:
capitoli 1141, 1162, 1166, 1167, 1168, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038,
2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065,
2066, 2086, 2087, 2556, 2839, 2840, 2954, 6274 e 7658 in conto
competenza, capitoli 1204, 2965, 7300, 7701 e 7732 in conto
residui e capitoli 2966, 7571, 7582, 7583, 7584, 7585, 7586,
7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596 e
7597 in conto competenza e in conto residui;
b) Ministero del tesoro: capitoli 5032, 5045,
5046, 5268, 5871 e 6879 in conto competenza e capitoli 7864 e
7865 in conto residui; capitolo 4543 in conto competenza e in
conto residui;
c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139,
3128 e 3846;
(*) Vedi anche il successivo avviso di ERRATA CORRIGE
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio
1995.
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d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli
1587, 1592, 1598, 2089 e 2094 in conto competenza e capitoli
7004 e 7013 in conto residui;
e) Ministero della difesa: capitolo 1112 in conto
competenza e capitoli 4001, 7002, 8002 e 8200 in conto
residui;
f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo
1129 in conto competenza ed in conto residui;
g) Ministero dell'interno: capitoli 1502, 1549,
1550, 1551, 1552, 1587, 1588, 3157, 3165, 4239, 4240, 4241,
4243, 4244, 4281, 4284, 4292 in conto competenza e capitoli
4235, 7401 e 7402 in conto residui;
h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124,
1136, 1156, 1159, 1160, 2001, 2002, 2101, 3406, 3407, 4101,
4501 in conto competenza, capitoli 7011, 7501, 7504, 7511,
7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419,
8422, 8438, 8444, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082,
9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui e capitoli
1161, 3402, 7701, 7747, 7749, 7752, 8881, 8882 in conto
competenza e in conto residui;
i) Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato: capitolo 1107 in conto competenza e capitoli
1112, 7301, 7553, 7561, 7559, 7602, 8043 e 8044 in conto
residui;
l) Ministero dei trasporti e della navigazione:
capitolo 1567 in conto competenza e capitoli 7764, 7765 e 7950
in conto residui;
m) Ministero del lavoro e della previdenza
sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in conto competenza e in
conto residui, e capitolo 8021 in conto residui;
n) Ministero del commercio con l'estero: capitoli
1105 e 1611 in conto competenza;
o) Ministero della sanità: capitolo 4209 in conto
competenza e capitolo 7010 in conto residui;
p) Ministero per i beni culturali e ambientali:
capitoli 1083 e 1536 in conto competenza e capitolo 8301 in
conto residui;
q) Ministero dell'ambiente: capitoli 1552, 1556,
1558, 1704, 1706, 2556 e 4635 in conto competenza e in conto
residui; capitoli 1562, 4631 e 4637 in conto competenza;
capitoli 1557, 1561, 7001, 7104, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352,
7405, 7410, 7411, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712,
7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8504, 8600, 8630 e 8650 in conto
residui;
r) Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151 e 1256 in conto
competenza e in conto residui e capitoli 1131 e 1137 in conto
competenza;
s) Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali: 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1574, 1580,
1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227, 7253,
7290, 7302, 7465, 7746 e 8230 in conto competenza e in conto
residui;
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t) Ministero degli affari esteri: capitoli 1116 e
1125 in conto competenza, capitolo 3583 in conto residui e
capitolo 4620 in conto competenza e in conto residui.
2. Le somme autorizzate ai sensi della legge 4 dicembre
1993, n. 508, non impegnate nell'anno 1994 possono esserlo
nell'anno 1995.
3. Le somme non utilizzate entro i termini di cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991,
n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1992, n. 66, sul capitolo 3816 dello stato di previsione del
Ministero delle finanze, possono essere impegnate fino al 31
dicembre 1995.
4. La spesa autorizzata dall'articolo 9 del decreto-legge
22 dicembre 1994, n. 721, e quelle autorizzate dagli articoli
3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo
7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, iscritte
sui capitoli 1372, 1376, 1378 e 1379 dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate
nell'esercizio di competenza, sono mantenute in bilancio per
essere utilizzate nell'esercizio successivo.
5. Per i residui dei sottoindicati capitoli di bilancio
dello Stato non operano sino al 31 dicembre 1995 le
disposizioni di cui all'articolo 36, primo e terzo comma, del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni e integrazioni:
a) Ministero di grazia e giustizia: capitolo
2501;
b) Ministero dell'ambiente: capitoli 7101, 7103,
7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951.
6. Le somme iscritte al capitolo 7893 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 ed al
capitolo 7640 dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per il medesimo anno, non utilizzate al
termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui
dell'esercizio successivo, per essere trasferite, con decreto
del Ministro del tesoro, al fondo di cui al comma 5
dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalità e
procedure.
7. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte
relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1994, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono
conservate nel conto dei residui per essere utilizzate
nell'anno 1995, anche mediante variazioni compensative nel
conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del
Ministro del tesoro.
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in applicazione
della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio
1992, n. 212, della legge 6 febbraio 1992, n. 180 e della
legge 9 gennaio 1991, n. 19, non utilizzati al termine
dell'esercizio finanziario 1994, possono esserlo
nell'esercizio 1995.
9. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed
in conto residui ai sensi dell'articolo 127, comma 11, e
dell'articolo 135, comma 4, del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
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stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non
impegnate entro l'anno 1994, possono esserlo nell'anno
1995.
10. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza sul
capitolo 1098 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno per l'anno 1994, con le variazioni introdotte
dalla legge 23 settembre 1994, n. 554, non impegnate entro il
31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno 1995.
11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto
dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente
decreto.
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