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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29780
DDL2446-0006
Progetto di legge Camera n. 2446 - testo presentato - (DDL12-2446)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C2446. TESTIPDL
...C2446.
...Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 141, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1995. (*) Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2446 ZZ12 ZZDL ZZPR
      (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato).
      1.  Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del
  bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale
  anno, possono esserlo nell'anno successivo:
          a)  Presidenza del Consiglio dei Ministri:
  capitoli 1141, 1162, 1166, 1167, 1168, 2010, 2011, 2012, 2013,
  2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038,
  2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065,
  2066, 2086, 2087, 2556, 2839, 2840, 2954, 6274 e 7658 in conto
  competenza, capitoli 1204, 2965, 7300, 7701 e 7732 in conto
  residui e capitoli 2966, 7571, 7582, 7583, 7584, 7585, 7586,
  7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596 e
  7597 in conto competenza e in conto residui;
          b)  Ministero del tesoro: capitoli 5032, 5045,
  5046, 5268, 5871 e 6879 in conto competenza e capitoli 7864 e
  7865 in conto residui; capitolo 4543 in conto competenza e in
  conto residui;
          c)  Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139,
  3128 e 3846;
      (*) Vedi anche il successivo avviso di ERRATA CORRIGE
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 100 del 2 maggio
  1995.
 
                               Pag. 6
 
          d)  Ministero di grazia e giustizia: capitoli
  1587, 1592, 1598, 2089 e 2094 in conto competenza e capitoli
  7004 e 7013 in conto residui;
          e)  Ministero della difesa: capitolo 1112 in conto
  competenza e capitoli 4001, 7002, 8002 e 8200 in conto
  residui;
          f)  Ministero della pubblica istruzione: capitolo
  1129 in conto competenza ed in conto residui;
          g)  Ministero dell'interno: capitoli 1502, 1549,
  1550, 1551, 1552, 1587, 1588, 3157, 3165, 4239, 4240, 4241,
  4243, 4244, 4281, 4284, 4292 in conto competenza e capitoli
  4235, 7401 e 7402 in conto residui;
          h)  Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124,
  1136, 1156, 1159, 1160, 2001, 2002, 2101, 3406, 3407, 4101,
  4501 in conto competenza, capitoli 7011, 7501, 7504, 7511,
  7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419,
  8422, 8438, 8444, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082,
  9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui e capitoli
  1161, 3402, 7701, 7747, 7749, 7752, 8881, 8882 in conto
  competenza e in conto residui;
          i)  Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato: capitolo 1107 in conto competenza e capitoli
  1112, 7301, 7553, 7561, 7559, 7602, 8043 e 8044 in conto
  residui;
          l)  Ministero dei trasporti e della navigazione:
  capitolo 1567 in conto competenza e capitoli 7764, 7765 e 7950
  in conto residui;
          m)  Ministero del lavoro e della previdenza
  sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in conto competenza e in
  conto residui, e capitolo 8021 in conto residui;
          n)  Ministero del commercio con l'estero: capitoli
  1105 e 1611 in conto competenza;
          o)  Ministero della sanità: capitolo 4209 in conto
  competenza e capitolo 7010 in conto residui;
          p)  Ministero per i beni culturali e ambientali:
  capitoli 1083 e 1536 in conto competenza e capitolo 8301 in
  conto residui;
          q)  Ministero dell'ambiente: capitoli 1552, 1556,
  1558, 1704, 1706, 2556 e 4635 in conto competenza e in conto
  residui; capitoli 1562, 4631 e 4637 in conto competenza;
  capitoli 1557, 1561, 7001, 7104, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352,
  7405, 7410, 7411, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712,
  7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8504, 8600, 8630 e 8650 in conto
  residui;
          r)  Ministero dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151 e 1256 in conto
  competenza e in conto residui e capitoli 1131 e 1137 in conto
  competenza;
          s)  Ministero delle risorse agricole, alimentari e
  forestali: 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1574, 1580,
  1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227, 7253,
  7290, 7302, 7465, 7746 e 8230 in conto competenza e in conto
  residui;
 
                               Pag. 7
 
          t)  Ministero degli affari esteri: capitoli 1116 e
  1125 in conto competenza, capitolo 3583 in conto residui e
  capitolo 4620 in conto competenza e in conto residui.
      2.  Le somme autorizzate ai sensi della legge 4 dicembre
  1993, n. 508, non impegnate nell'anno 1994 possono esserlo
  nell'anno 1995.
      3.  Le somme non utilizzate entro i termini di cui
  all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991,
  n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
  1992, n. 66, sul capitolo 3816 dello stato di previsione del
  Ministero delle finanze, possono essere impegnate fino al 31
  dicembre 1995.
      4.  La spesa autorizzata dall'articolo 9 del decreto-legge
  22 dicembre 1994, n. 721, e quelle autorizzate dagli articoli
  3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo
  7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, iscritte
  sui capitoli 1372, 1376, 1378 e 1379 dello stato di previsione
  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate
  nell'esercizio di competenza, sono mantenute in bilancio per
  essere utilizzate nell'esercizio successivo.
      5.  Per i residui dei sottoindicati capitoli di bilancio
  dello Stato non operano sino al 31 dicembre 1995 le
  disposizioni di cui all'articolo 36, primo e terzo comma, del
  regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
  modificazioni e integrazioni:
          a)  Ministero di grazia e giustizia: capitolo
  2501;
          b)  Ministero dell'ambiente: capitoli 7101, 7103,
  7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951.
      6.  Le somme iscritte al capitolo 7893 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 ed al
  capitolo 7640 dello stato di previsione della Presidenza del
  Consiglio dei Ministri per il medesimo anno, non utilizzate al
  termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui
  dell'esercizio successivo, per essere trasferite, con decreto
  del Ministro del tesoro, al fondo di cui al comma 5
  dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
  ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalità e
  procedure.
      7.  Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte
  relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato
  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
  1994, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono
  conservate nel conto dei residui per essere utilizzate
  nell'anno 1995, anche mediante variazioni compensative nel
  conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del
  Ministro del tesoro.
      8.  Gli stanziamenti iscritti in bilancio in applicazione
  della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio
  1992, n. 212, della legge 6 febbraio 1992, n. 180 e della
  legge 9 gennaio 1991, n. 19, non utilizzati al termine
  dell'esercizio finanziario 1994, possono esserlo
  nell'esercizio 1995.
      9.  Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed
  in conto residui ai sensi dell'articolo 127, comma 11, e
  dell'articolo 135, comma 4, del testo unico delle leggi in
  materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
  psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
 
                               Pag. 8
 
  stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non
  impegnate entro l'anno 1994, possono esserlo nell'anno
  1995.
      10.  Le somme iscritte in bilancio in conto competenza sul
  capitolo 1098 dello stato di previsione del Ministero
  dell'interno per l'anno 1994, con le variazioni introdotte
  dalla legge 23 settembre 1994, n. 554, non impegnate entro il
  31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno 1995.
      11.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
  con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto
  dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente
  decreto.
 
DATA=950429 FASCID=DDL12-2446 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2446 TOTPAG=0008 TOTDOC=0008 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0005 RIGINIZ=020 PAGFIN=0008 RIGFIN=014 UPAG=SI PAGEIN=5 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=244600 00 FASCIDC=12DDL2446 SORTNAV=0244600 000 00000 ZZDDLC2446 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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