| (Disposizioni varie).
1. In sede di prima applicazione, nell'anno 1994, della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso
all'Ente poste italiane dei maggiori oneri sostenuti per le
spedizioni di cui agli articoli 17 e 20 della medesima legge.
Per la predetta finalità, è autorizzata la spesa di lire 20
miliardi al cui onere si provvede a carico dello stanziamento
del capitolo 4494 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1994.
2. L'entrata in vigore del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, prevista dall'articolo 24, comma 1, del medesimo
regolamento, è differita al 30 giugno 1995.
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