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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29784
DDL2447-0002
Progetto di legge Camera n. 2447 - testo presentato - (DDL12-2447)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2447. TESTIPDL
...C2447.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2447 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Il presente decreto reitera
  alcune delle disposizioni contenute nel decreto-legge 25
  febbraio 1995, n. 55, non convertito in legge.
    Trattasi delle disposizioni di cui agli ex articoli 39, 41
  e 42, riguardanti la materia del nuovo decreto-legge.
    Il decreto-legge 24 luglio 1992, n.350, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n.390, ha
  disposto, all'articolo 8, l'istituzione di un nuovo Comitato
  interministeriale di coordinamento delle attività di
  cooperazione nelle
  zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, prevedendo
  lo stanziamento in bilancio dei fondi necessari alla copertura
  delle "spese di funzionamento", nonché degli oneri per
  l'esecuzione degli studi e ricerche, e di promozione
  scientifica e culturale, solo per il 1992.
    Si è resa quindi necessaria la proroga del funzionamento
  del nuovo Comitato per gli anni 1993-1995 (articolo 1) tenuto
  conto che sono state avviate, subito dopo l'approvazione della
  legge 24 settembre 1992, n.390, le procedure per la
  costituzione del Comitato.
 
                               Pag. 2
 
    A seguito del riconoscimento da parte italiana, le
  Repubbliche di Slovenia e di Croazia hanno dichiarato di
  subentrare negli accordi bilaterali italo-jugoslavi di
  cooperazione nelle zone di confine ed in particolare negli
  accordi di Osimo.  Le commissioni miste italo-jugoslave sono
  divenute pertanto nel 1992 italo-slovene, italo-sloveno-croate
  ed italo-croate.
    Nel contesto della collaborazione internazionale i cui
  contenuti formano oggetto dell'attività del predetto Comitato
  interministeriale di coordinamento, assume assoluta priorità
  la realizzazione degli interventi idraulici nel bacino
  dell'Isonzo, quale obiettivo primario di regimentazione ed
  utilizzo delle acque definito in sede internazionale fin dal
  1978 ed il cui adempimento costituisce ora, alla luce anche
  delle note condizioni politiche, un inderogabile e non più
  rinviabile impegno da rispettare, per finalità sia ambientali
  che economiche.
    Con l'articolo 2 si provvede alla proroga di una serie di
  disposizioni riguardanti attività prevalentemente del
  Ministero degli affari esteri e in parte anche della
  Presidenza del Consiglio (contributi alla regione
  Friuli-Venezia Giulia) e del Ministero dell'interno
  (provvidenze a favore dei profughi).  In particolare, i
  contenuti dei singoli commi rispondono ad esigenze
  irrinunciabili che vengono qui di seguito illustrate.
    Dal mese di giugno del 1993 circa 260 uomini appartenenti
  alle forze doganali e di polizia dei Paesi della UEO si
  trovano stazionati in tre Stati rivieraschi del Danubio
  (Ungheria, Romania e Bulgaria) per assistere questi ultimi
  nell'applicazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza
  delle Nazioni Unite nn.713, 757, 787 e 820, che hanno sancito
  un progressivo inasprimento dell' embargo  nei confronti
  della ex Jugoslavia come misura per indurre le parti a
  raggiungere una soluzione pacifica del conflitto in Bosnia
  Erzegovina; e ciò nel quadro dei Memoranda d'intesa stipulati
  dalla UEO con i tre Paesi rivieraschi che disciplinano
  l'operazione di assistenza.  La partecipazione dell'Italia
  riveste un ruolo importante, testimoniato dal contributo della
  Guardia di finanza di due motovedette, mezzi di trasporto e di
  comunicazione e di 81 uomini, nonché dal fatto che il comando
  dell'intera operazione UEO è affidata a un nostro
  Ufficiale.
    Le operazioni di controllo si sono svolte efficacemente.
  Tali attività hanno permesso di sventare numerosi tentativi di
  violazione dell' embargo,  mentre il vivo malumore di
  Belgrado, che testimonia dell'impatto delle sanzioni sulla
  vita economica serbo-montenegrina, si è manifestato con
  blocchi del traffico fluviale ed imposizione di esosi pedaggi
  nel tratto serbo del fiume.
    Poiché tali attività di controllo, stante la perdurante
  situazione di crisi nei territori della ex Jugoslavia, si
  dovranno protrarre fino al raggiungimento di una auspicata
  soluzione negoziale, in conformità agli impegni assunti in
  sede UEO, si rende necessario prorogare il contributo
  dell'Italia almeno fino al mese di giugno del 1995.
    La legge n.19 del 9 gennaio 1991 contenente norme per lo
  sviluppo delle attività economiche e della cooperazione
  internazionale delle regioni alla frontiera orientale, dispose
  con l'articolo 13 un contributo alla regione Friuli-Venezia
  Giulia di lire 2 miliardi annui per il triennio 19911993 al
  fine di dare attuazione all'Accordo di Trieste del 6 aprile
  1982, con la Jugoslavia, per un programma di difesa comune
  antigrandine, onde la proroga della sua durata si impone per
  adempiere ad un impegno assunto in sede internazionale.  Va
  tenuto presente che le Repubbliche di Croazia e Slovenia hanno
  accettato di subentrare alla ex Jugoslavia nell'Accordo  de
  quo  rispettivamente con la nota verbale del 9 ottobre 1991
  e con dichiarazione del 17 gennaio 1992.
    La stessa legge n. 19 del 1991, nel successivo articolo 14,
  ha previsto per la durata del triennio 1991-1993 e in attesa
  di una normativa organica in materia, l'assegnazione di un
  contributo annuo alla regione Friuli-Venezia Giulia per
  iniziative culturali e artistiche a favore della minoranza
  slovena in Italia e lo stanziamento nel bilancio dello Stato
  di somme destinate a finanziare attività in favore della
  minoranza italiana residente nei territori della ex
  Jugoslavia.
 
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    Poiché le leggi organiche riguardanti i settori in
  questione, pur essendo già in fase di avanzata elaborazione,
  non sono ancora state emanate, si rende necessario provvedere
  alla proroga fino al 28 febbraio 1995 del finanziamento delle
  due disposizioni, rispettivamente per gli importi di lire 6
  miliardi e di lire 4 miliardi.
    Nel 1991 con la legge n.344 del 15 ottobre fu stabilito di
  incrementare per il triennio 1991-1993 le provvidenze già
  previste dalla legge base sui profughi italiani (legge n.763
  del 26 dicembre 1981) da complessive lire 1.735.000 (importo
  perequato al 1991) a complessive lire 11.200.000 (indennità di
  sistemazione e contributo straordinario), escludendo il
  meccanismo di perequazione automatica previsto dalla
  precedente normativa.  Tale incremento fu reso necessario per
  aggiornare le misure economiche chiaramente insufficienti alla
  copertura di gravi stati di bisogno derivanti da rientri
  forzati che comportano, quasi sempre, la perdita di tutti i
  beni dei nostri connazionali.
    Pertanto, considerata l'inadeguatezza delle precedenti
  misure, appare necessario prorogare per l'anno 1995 gli
  importi attualmente in vigore, mantenendo, in relazione alle
  note difficoltà finanziarie, l'esclusione del sistema
  perequativo.
    Il Servizio sociale internazionale, Sezione italiana,
  svolge da numerosi anni un'intensa attività nel campo sociale,
  in particolare nel settore delle adozioni internazionali,
  coadiuvando l'azione della Direzione generale dell'emigrazione
  del Ministero degli affari esteri.
    A causa dell'approvazione solo nel 1993 del contributo
  concesso all'ente per il 1992, questo si è trovato in gravi
  difficoltà finanziarie.  Con l'inserimento del comma 6 si rende
  possibile assicurare la continuità di operatività
  dell'ente.
    Con i commi 4 e 5 si interviene per assicurare una più
  regolare, efficace e spedita gestione delle spese
  dell'amministrazione degli affari esteri all'estero,
  incrementando di lire 5 miliardi per il 1994 il fondo
  istituito dall'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n.401,
  a supporto dell'azione dei nostri istituti di cultura e
  consentendo l'imputazione all'apposito capitolo dello stesso
  Ministero delle eventuali differenze di cambio nei versamenti
  da effettuare sul conto corrente infruttifero istituito
  dall'articolo 1 della legge 6 febbraio 1985, n.15.
    Con la disposizione del comma 7 del medesimo articolo si
  provvede, infine, a consentire una più efficace programmazione
  dei programmi didattici realizzati, nell'ambito
  dell'Iniziativa centro-europea dal Collegio del Mondo Unito
  dell'Adriatico che, com'è noto, mediante il contributo già
  assegnato ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 126,
  assicura il conseguimento del baccalaureato internazionale da
  parte degli studenti provenienti dai Paesi membri
  dell'iniziativa medesima.
    L'articolo 3 provvede a prorogare le posizioni del
  personale fuori ruolo o comandato presso la Direzione generale
  per la cooperazione allo sviluppo da altre amministrazioni
  dello Stato od enti pubblici, nonché i contratti stipulati
  dalla stessa Direzione generale.  Tale disposizione si rende
  necessaria poiché il personale, impiegato ai sensi
  dell'articolo 16 della legge n. 49 del 1987, svolge compiti
  indispensabili al funzionamento della Direzione generale
  suddetta almeno fino a quando non sarà stata definita la sua
  pianta organica.  A tale fine, con il decreto-legge n. 534 del
  1993, convertito dalla legge n. 121 del 1994, si era già
  provveduto a prorogare i fuori ruolo, i comandati e i
  contrattisti in servizio presso il Ministero degli affari
  esteri fino al 31 dicembre 1994.
 
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