| Onorevoli Deputati! -- Il presente decreto reitera
alcune delle disposizioni contenute nel decreto-legge 25
febbraio 1995, n. 55, non convertito in legge.
Trattasi delle disposizioni di cui agli ex articoli 39, 41
e 42, riguardanti la materia del nuovo decreto-legge.
Il decreto-legge 24 luglio 1992, n.350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n.390, ha
disposto, all'articolo 8, l'istituzione di un nuovo Comitato
interministeriale di coordinamento delle attività di
cooperazione nelle
zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, prevedendo
lo stanziamento in bilancio dei fondi necessari alla copertura
delle "spese di funzionamento", nonché degli oneri per
l'esecuzione degli studi e ricerche, e di promozione
scientifica e culturale, solo per il 1992.
Si è resa quindi necessaria la proroga del funzionamento
del nuovo Comitato per gli anni 1993-1995 (articolo 1) tenuto
conto che sono state avviate, subito dopo l'approvazione della
legge 24 settembre 1992, n.390, le procedure per la
costituzione del Comitato.
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A seguito del riconoscimento da parte italiana, le
Repubbliche di Slovenia e di Croazia hanno dichiarato di
subentrare negli accordi bilaterali italo-jugoslavi di
cooperazione nelle zone di confine ed in particolare negli
accordi di Osimo. Le commissioni miste italo-jugoslave sono
divenute pertanto nel 1992 italo-slovene, italo-sloveno-croate
ed italo-croate.
Nel contesto della collaborazione internazionale i cui
contenuti formano oggetto dell'attività del predetto Comitato
interministeriale di coordinamento, assume assoluta priorità
la realizzazione degli interventi idraulici nel bacino
dell'Isonzo, quale obiettivo primario di regimentazione ed
utilizzo delle acque definito in sede internazionale fin dal
1978 ed il cui adempimento costituisce ora, alla luce anche
delle note condizioni politiche, un inderogabile e non più
rinviabile impegno da rispettare, per finalità sia ambientali
che economiche.
Con l'articolo 2 si provvede alla proroga di una serie di
disposizioni riguardanti attività prevalentemente del
Ministero degli affari esteri e in parte anche della
Presidenza del Consiglio (contributi alla regione
Friuli-Venezia Giulia) e del Ministero dell'interno
(provvidenze a favore dei profughi). In particolare, i
contenuti dei singoli commi rispondono ad esigenze
irrinunciabili che vengono qui di seguito illustrate.
Dal mese di giugno del 1993 circa 260 uomini appartenenti
alle forze doganali e di polizia dei Paesi della UEO si
trovano stazionati in tre Stati rivieraschi del Danubio
(Ungheria, Romania e Bulgaria) per assistere questi ultimi
nell'applicazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite nn.713, 757, 787 e 820, che hanno sancito
un progressivo inasprimento dell' embargo nei confronti
della ex Jugoslavia come misura per indurre le parti a
raggiungere una soluzione pacifica del conflitto in Bosnia
Erzegovina; e ciò nel quadro dei Memoranda d'intesa stipulati
dalla UEO con i tre Paesi rivieraschi che disciplinano
l'operazione di assistenza. La partecipazione dell'Italia
riveste un ruolo importante, testimoniato dal contributo della
Guardia di finanza di due motovedette, mezzi di trasporto e di
comunicazione e di 81 uomini, nonché dal fatto che il comando
dell'intera operazione UEO è affidata a un nostro
Ufficiale.
Le operazioni di controllo si sono svolte efficacemente.
Tali attività hanno permesso di sventare numerosi tentativi di
violazione dell' embargo, mentre il vivo malumore di
Belgrado, che testimonia dell'impatto delle sanzioni sulla
vita economica serbo-montenegrina, si è manifestato con
blocchi del traffico fluviale ed imposizione di esosi pedaggi
nel tratto serbo del fiume.
Poiché tali attività di controllo, stante la perdurante
situazione di crisi nei territori della ex Jugoslavia, si
dovranno protrarre fino al raggiungimento di una auspicata
soluzione negoziale, in conformità agli impegni assunti in
sede UEO, si rende necessario prorogare il contributo
dell'Italia almeno fino al mese di giugno del 1995.
La legge n.19 del 9 gennaio 1991 contenente norme per lo
sviluppo delle attività economiche e della cooperazione
internazionale delle regioni alla frontiera orientale, dispose
con l'articolo 13 un contributo alla regione Friuli-Venezia
Giulia di lire 2 miliardi annui per il triennio 19911993 al
fine di dare attuazione all'Accordo di Trieste del 6 aprile
1982, con la Jugoslavia, per un programma di difesa comune
antigrandine, onde la proroga della sua durata si impone per
adempiere ad un impegno assunto in sede internazionale. Va
tenuto presente che le Repubbliche di Croazia e Slovenia hanno
accettato di subentrare alla ex Jugoslavia nell'Accordo de
quo rispettivamente con la nota verbale del 9 ottobre 1991
e con dichiarazione del 17 gennaio 1992.
La stessa legge n. 19 del 1991, nel successivo articolo 14,
ha previsto per la durata del triennio 1991-1993 e in attesa
di una normativa organica in materia, l'assegnazione di un
contributo annuo alla regione Friuli-Venezia Giulia per
iniziative culturali e artistiche a favore della minoranza
slovena in Italia e lo stanziamento nel bilancio dello Stato
di somme destinate a finanziare attività in favore della
minoranza italiana residente nei territori della ex
Jugoslavia.
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Poiché le leggi organiche riguardanti i settori in
questione, pur essendo già in fase di avanzata elaborazione,
non sono ancora state emanate, si rende necessario provvedere
alla proroga fino al 28 febbraio 1995 del finanziamento delle
due disposizioni, rispettivamente per gli importi di lire 6
miliardi e di lire 4 miliardi.
Nel 1991 con la legge n.344 del 15 ottobre fu stabilito di
incrementare per il triennio 1991-1993 le provvidenze già
previste dalla legge base sui profughi italiani (legge n.763
del 26 dicembre 1981) da complessive lire 1.735.000 (importo
perequato al 1991) a complessive lire 11.200.000 (indennità di
sistemazione e contributo straordinario), escludendo il
meccanismo di perequazione automatica previsto dalla
precedente normativa. Tale incremento fu reso necessario per
aggiornare le misure economiche chiaramente insufficienti alla
copertura di gravi stati di bisogno derivanti da rientri
forzati che comportano, quasi sempre, la perdita di tutti i
beni dei nostri connazionali.
Pertanto, considerata l'inadeguatezza delle precedenti
misure, appare necessario prorogare per l'anno 1995 gli
importi attualmente in vigore, mantenendo, in relazione alle
note difficoltà finanziarie, l'esclusione del sistema
perequativo.
Il Servizio sociale internazionale, Sezione italiana,
svolge da numerosi anni un'intensa attività nel campo sociale,
in particolare nel settore delle adozioni internazionali,
coadiuvando l'azione della Direzione generale dell'emigrazione
del Ministero degli affari esteri.
A causa dell'approvazione solo nel 1993 del contributo
concesso all'ente per il 1992, questo si è trovato in gravi
difficoltà finanziarie. Con l'inserimento del comma 6 si rende
possibile assicurare la continuità di operatività
dell'ente.
Con i commi 4 e 5 si interviene per assicurare una più
regolare, efficace e spedita gestione delle spese
dell'amministrazione degli affari esteri all'estero,
incrementando di lire 5 miliardi per il 1994 il fondo
istituito dall'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n.401,
a supporto dell'azione dei nostri istituti di cultura e
consentendo l'imputazione all'apposito capitolo dello stesso
Ministero delle eventuali differenze di cambio nei versamenti
da effettuare sul conto corrente infruttifero istituito
dall'articolo 1 della legge 6 febbraio 1985, n.15.
Con la disposizione del comma 7 del medesimo articolo si
provvede, infine, a consentire una più efficace programmazione
dei programmi didattici realizzati, nell'ambito
dell'Iniziativa centro-europea dal Collegio del Mondo Unito
dell'Adriatico che, com'è noto, mediante il contributo già
assegnato ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 126,
assicura il conseguimento del baccalaureato internazionale da
parte degli studenti provenienti dai Paesi membri
dell'iniziativa medesima.
L'articolo 3 provvede a prorogare le posizioni del
personale fuori ruolo o comandato presso la Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo da altre amministrazioni
dello Stato od enti pubblici, nonché i contratti stipulati
dalla stessa Direzione generale. Tale disposizione si rende
necessaria poiché il personale, impiegato ai sensi
dell'articolo 16 della legge n. 49 del 1987, svolge compiti
indispensabili al funzionamento della Direzione generale
suddetta almeno fino a quando non sarà stata definita la sua
pianta organica. A tale fine, con il decreto-legge n. 534 del
1993, convertito dalla legge n. 121 del 1994, si era già
provveduto a prorogare i fuori ruolo, i comandati e i
contrattisti in servizio presso il Ministero degli affari
esteri fino al 31 dicembre 1994.
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