| Articolo 1.
Riguardo all'articolo 1, comma 3, si fa presente che
trattasi della realizzazione di un complesso programma di
opere di natura idraulica che comporta la seguente
articolazione funzionale:
a) creazione di un serbatoio di rifasamento ed
accoglimento delle acque;
b) realizzazione della rete di adduzione;
c) realizzazione della rete di distribuzione;
d) costruzione dell'impianto di trattamento e
depurazione delle acque.
Relativamente all'articolo 1, comma 2, il quadro di spesa
viene a definirsi nei seguenti termini:
Personale di segreteria: Ambasciatore
a riposo ................................ L. 28.250.000
Traduzioni di documenti per lire 25.000 a pagina per una
media di 450 pagine valutate in base alla mole di documenti
tradotti nel periodo trascorso .......... " 11.250.000
Spese di missione per delegazioni italiane in commissioni
miste (incluse spese di interpretariato
per circa 15 incontri) .................. " 4.000.000
Spese per consulenze tecniche affidate a 2 esperti (articolo
7 legge n.73 del 1977 - 13.000.000x2) ... " 26.000.000
Totale ... L. 99.500.000
Totale (cifra tonda) ... L. 100.000.000
Per gli anni 1995 e 1996 la spesa si riduce della
metà.
Pag. 5
Articolo 2.
Le disposizioni dell'articolo 2 che comportano maggiori
oneri sono quelle contenute nei commi 1, 3, 4, 6 e 7, la cui
quantificazione viene qui di seguito illustrata voce per
voce.
Comma 1 (proroga della missione italiana sul
Danubio).
Per la determinazione degli oneri sono stati adoperati i
criteri sottoindicati, considerando un periodo di operazioni
determinato dal 1^ gennaio al 30 giugno 1995, anche sulla base
dei dati risultanti dall'esperienza del primo periodo della
missione.
Spese per il personale
La forza complessiva del personale della Guardia di
finanza impiegato nelle operazioni è di 81 unità, così
suddivisa:
Ufficiali 7;
Sottufficiali 36;
Appuntati e Finanzieri 38.
Gli oneri sono riferiti a:
trattamento economico aggiuntivo.
L'onere del trattamento economico aggiuntivo spettante al
personale impiegato nelle missioni lungo il Danubio, che verrà
schierato a Calafat (Romania) e a Mohacs (Ungheria), è stato
determinato prendendo a base il valore della diaria prevista
per la Romania e l'Ungheria. Tenuto conto della particolare
rischiosità della missione, tale diaria è stata maggiorata
dell'indennità speciale pari al 70 per cento, conformemente
alle analoghe missioni precedenti. In allegato 1 è stato
riportato, a titolo di paragone, il trattamento relativo al
personale impiegato all'estero in condizioni similari.
Gli oneri sono pertanto quantificati in lire
4.450.000.000 (allegato 2);
trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio
1982, n.301, nonché copertura assicurativa per le unità
navali, i mezzi, i materiali ed il personale abilitato, per
decreto, alla guida dei mezzi stranieri.
Spese per l'approntamento, il condizionamento ed il
trasferimento (andata e ritorno) di materiali e rifornimenti e
per l'avvicendamento del personale.
Si è ipotizzato un premio assicurativo analogo a quello
praticato per gli altri contingenti italiani in servizio
all'estero.
Il calcolo tiene conto della forza media presunta
impiegata nelle missioni e dei vari trattamenti stipendiali
annui lordi.
Pag. 6
Si sono, altresì, presi in considerazione i costi
derivanti dall'esigenza di dare copertura assicurativa ai
natanti, agli automezzi ed ai materiali impiegati
nell'operazione. Inoltre, l'abilitazione del personale alla
conduzione degli automezzi stranieri, espressamente prevista
dal presente decreto, ha determinato ulteriori oneri
assicurativi.
Nel calcolo si è tenuto conto anche delle spese relative
all'attività di manutenzione, revisione anticipata, reintegro
ed aumento di scorte, condizionamento di materiali, dovute in
parte alla considerevole distanza da basi, porti ed aeroporti
nazionali.
Gli oneri per il trasferimento dei materiali e
l'avvicendamento del personale tengono conto:
della necessità di noleggiare navi traghetto per il
rientro dei mezzi e materiali dalle zone di operazione nel
territorio nazionale;
della necessità di assicurare, nel tempo, tutto il
supporto tecnico-logistico, sanitario, di sussistenza,
eccetera, occorrente alla spedizione, programmando l'invio dei
materiali con cadenza periodica;
delle esigenze di avvicendamento delle unità in zona di
operazioni.
L'importo previsto per il complesso di tali oneri è
quantificato in lire 2.650.000.000.
La copertura finanziaria per il soddisfacimento delle
esigenze sopra rappresentate ammonta complessivamente a lire
7.100.000.000 (allegato 3).
ALLEGATO 1
DIARIE GIORNALIERE COMPRENSIVE DELL'INDENNITA' SPECIALE
CORRISPOSTE AL PERSONALE IMPIEGATO IN OPERAZIONI
ALL'ESTERO
(Dollari/giorno)
... (omissis) ...
Pag. 7
ALLEGATO 2
RIEPILOGO DEL PERSONALE E DEL RELATIVO TRATTAMENTO
ECONOMICO
(Periodo dal 1^ luglio al 31 dicembre 1994 = giorni
184)
... (omissis) ...
Pag. 8
ALLEGATO 3
... (omissis) ...
Un importo corrispondente (7,2 miliardi) è previsto per
la proroga della missione nel primo semestre del 1995.
Comma 3. La disposizione in esame prevede la
prosecuzione, per il 1994, degli interventi a carattere
economico e socio-assistenziale già previsti dalla legge n.344
del 15 ottobre 1991 in favore dei connazionali profughi
rientrati nel territorio nazionale in data successiva alla
emanazione di appositi decreti di stato di necessità al
rimpatrio.
Come è noto, gli interventi si sostanziano in una
elargizione una tantum delle seguenti provvidenze (che
ovviamente sono connesse all'accertamento di determinati
requisiti soggettivi):
a) una indennità di sistemazione pari a lire
4.000.000;
b) un contributo alloggiativo pari a lire 40.000
al giorno per un massimo di 6 mesi;
c) un eventuale sussidio straordinario non
quantificato (da erogarsi solo nei casi di particolare stato
di bisogno) richiamato dall'articolo 8 della legge-base n.763
del 1981;
d) indennità di rientro nel Paese di provenienza
(lire 4.000.000) e indennità di trasporto (lire 1,5-2
milioni).
La medesima disposizione prevede altresì il perseguimento
delle finalità sotto precisate.
Pag. 9
(Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per il
programma di lotta antigrandine con Slovenia e Croazia).
Nel quadro del programma comune in oggetto l'Ente
regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura
della regione FriuliVenezia Giulia si è attrezzato di un radar
calcolatore meteorologico e ha svolto numerose attività di
ricerca, avvalendosi anche del contributo statale di lire 2
miliardi annui. L'impegno finanziario per il 1994 e per il
1995 prevede una serie di spese riguardanti, tra l'altro, la
gestione e manutenzione del radar, le attrezzature di
laboratorio, gli studi di nucleazione nubi con aereo-meteo,
l'ampliamento della rete di stazioni sinottiche e
agrometeorologiche, che superano largamente il contributo di
lire 2 miliardi.
(Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per
interventi a favore della minoranza slovena in Italia).
Per l'attuazione di tali interventi la regione
Friuli-Venezia Giulia ha approvato la legge regionale 5
settembre 1991, n.46, che comprende l'erogazione di una serie
di contributi di parte corrente a enti culturali sloveni
(quali il Teatro stabile, il Centro musicale, la Biblioteca
nazionale) e ad altri enti minori per attività artistiche
ricreative eccetera, nonché contributi per spese
d'investimento in edilizia teatrale e scolastica e in opere
museali.
Tali iniziative di sostegno proseguiranno e si
intensificheranno in avvenire, rendendo necessaria la proroga
del contributo statale al 1995.
(Finanziamento di interventi a favore della minoranza
italiana in Slovenia e Croazia).
Lo stanziamento di lire 4 miliardi è stato utilizzato
nell'anno 1993 mediante la convenzione stipulata tra il
Ministero affari esteri e l'Università popolare di Trieste per
la realizzazione di lavori indicati dalle Comunità italiane in
Istria e dall'Unione italiana di Fiume, d'intesa con la
regione Friuli-Venezia Giulia.
Con tale convenzione si prevede anche la costituzione di
un "Fondo di garanzia" da utilizzare tramite il sistema
bancario italiano operante in Slovenia e Croazia a favore
dell'Associazione imprenditori privati italiani
dell'Istria.
Parecchi lavori (per esempio la costruzione di scuole e
delle sedi delle Comunità) sono stati previsti dalla
convenzione limitatamente alla prima fase e saranno completati
nel prossimo esercizio finanziario.
Pertanto il Ministero degli affari esteri dovrà procedere
alla stipulazione di una nuova convenzione nel 1994 per
completare i suddetti lavori ed effettuare gli ulteriori
interventi che saranno indicati dalle Associazioni sopra
menzionate.
Di qui l'esigenza di prorogare lo stanziamento di lire 4
miliardi che sarà appena sufficiente a realizzare le
iniziative prevedibili.
Pag. 10
Comma 4. La legge n.401 del 1990 ha previsto
l'istituzione presso ogni istituto di cultura all'estero di un
"fondo scorta per l'effettuazione dei pagamenti delle spese
necessarie al funzionamento dell'istituto stesso", da
utilizzare in attesa dell'arrivo dei finanziamenti
ministeriali e da ricostituire dopo tale arrivo, fissando
l'ammontare complessivo iniziale in 450 milioni (articolo 8,
comma 7).
Tale cifra è chiaramente inadeguata ai bisogni degli
istituti, che devono sopportare con i loro bilanci non solo le
spese per la propria attività di promozione culturale, ma
anche quelle di funzionamento e di locazione, che sono per
loro natura indifferibili e gravano spesso sui primi mesi
dell'anno, quando i finanziamenti ministeriali non sono ancora
pervenuti, ed assorbono una quota elevata del bilancio
complessivo.
Di qui l'esigenza di disporre l'incremento dell'ammontare
complessivo dei fondi scorta con una somma di lire 5.000
milioni per il solo anno 1994, così da rendere effettivamente
funzionanti i fondi ammontanti in media a 4,5 milioni di lire
(corrispondenti a meno del 6 per cento della dotazione
finanziaria) e sono quindi assolutamente insufficienti per
adempiere la funzione assegnata ai fondi stessi dalla legge,
che aveva del resto già previsto il loro adeguamento.
La cifra di 5.000 milioni, sommata ai 450 milioni già
stanziati dalla legge n.401 del 1990, permetterebbe agli
istituti di disporre di un fondo pari in media a poco meno dei
due terzi dell'ammontare complessivo delle dotazioni
finanziarie erogate dal Ministero degli affari esteri (8.500
milioni).
L'urgenza del provvedimento deriva dal fatto che è
imminente l'emanazione del regolamento sull'organizzazione, il
funzionamento, la gestione finanziaria ed
economico-patrimoniale degli istituti di cultura che
comporterà automaticamente, ai sensi dell'articolo 19, comma
12, della legge n.401 del 1990, la decadenza
dell'autorizzazione agli istituti stessi di ricorrere al
credito bancario.
Comma 6.
Trattasi di mera contribuzione in favore
dell'Associazione Servizio sociale internazionale, correlata
alle esigenze di funzionamento dell'Associazione stessa.
Comma 7.
La disposizione di cui al comma 7 prevede la concessione
di un contributo di lire 500 milioni per l'anno 1994 e di lire
4 miliardi annui a decorrere dal 1995 a favore delle attività
svolte dal Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico. Com'è noto
con la legge n. 126 del 1994 si era già provveduto ad
assegnare, nell'ambito dell'Iniziativa centroeuropea, un
contributo " una tantum " di lire 1 miliardo all'istituto
suddetto. L'incremento di tale contributo, in relazione alle
effettive esigenze dell'istituto per lo svolgimento dei propri
programmi didattici, e la sua trasformazione su base
permanente, consentiranno una migliore razionalizzazione e
programmazione dei corsi in favore degli studenti provenienti
dai 10 Paesi membri dell'Iniziativa medesima.
| |