| 1. E' convertito in legge il decreto-legge 29 aprile 1995,
n.142, recante differimento di termini previsti da
disposizioni legislative in materia di rapporti
internazionali.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1992,
n.512, 2 marzo 1993, n.48, 28 aprile 1993, n.130, 30 giugno
1993, n.212, 30 agosto 1993, n.330, 29 ottobre 1993, n.429, 28
dicembre 1993, n.542, 26 febbraio 1994, n. 134, 29 aprile
1994, n. 257, 27 giugno 1994, n. 414, 27 agosto 1994, n. 514,
28 ottobre 1994, n. 601, 28 dicembre 1994, n. 723, e 25
febbraio 1995, n. 55.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dell'articolo 16 del decreto-legge
2 gennaio 1992, n.1, dell'articolo 27 del decreto-legge 1^
marzo 1992, n.195, dell'articolo 27 del decreto-legge 30
aprile 1992, n.274, e dell'articolo 27 del decreto-legge 1^
luglio 1992, n.325, nonché quelli posti in essere sino alla
data di entrata in vigore della presente legge.
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