| (Proroga del Comitato per la cooperazione nelle zone del
confine
nord-orientale e nell'Adriatico; studi e lavori nel bacino
dell'Isonzo).
1. Le funzioni del Comitato interministeriale di
coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del
confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito
dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n.350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992,
n.390, sono prorogate per il triennio 1993-1995.
2. Per consentire il funzionamento del Comitato
interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di
lire 100 milioni per l'anno 1993 e di lire 50 milioni per
ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede
a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1135 dello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri per
l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
3. E' autorizzata la spesa di lire 75 miliardi, di
cui:
a) lire 1.900 milioni per il finanziamento degli
studi di piano di bacino del fiume Isonzo in territorio
sloveno, da assegnare al Ministero degli affari esteri;
b) lire 3.100 milioni per il proseguimento degli
studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello
stesso fiume Isonzo in territorio italiano, da assegnare
all'Autorità di bacino del fiume Isonzo.
Pag. 13
4. E' demandato all'Autorità di bacino del fiume Isonzo
il coordinamento degli studi di cui alle lettere a) e
b) del comma 3.
5. La restante somma di lire 70 miliardi sarà utilizzata,
con procedure atte a conseguire gli obiettivi di urgenza, per
la progettazione e l'esecuzione di opere di sistemazione
idraulica e di risanamento delle acque del bacino dell'Isonzo,
sulla base di un programma di interventi adottato
dall'Autorità di bacino, nel rispetto dei princìpi del
redigendo piano di bacino. Nel programma degli interventi
potranno essere previste opere da realizzarsi in territorio
sloveno, purché strettamente connesse alle conseguenti opere
da realizzarsi in territorio italiano; per l'esecuzione di
tali opere il Comitato per la cooperazione nelle zone del
confine nord-orientale e nell'Adriatico individuerà le
relative procedure. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla
base del programma adottato dalla competente Autorità di
bacino, in deroga alla procedura di cui all'articolo 22 della
legge 18 maggio 1989, n. 183, provvederà all'assegnazione dei
fondi ai soggetti attuatori.
6. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 3 e 5
si provvede a carico delle disponibilità in conto residui
relative, quanto a lire 1.900 milioni, al capitolo 8225 dello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per
l'anno 1994, quanto a lire 3.100 milioni e a lire 70.000
milioni, rispettivamente, ai capitoli 7015 e 7728 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso
anno. Le somme non impegnate nell'anno 1994 possono esserlo
nell'anno successivo.
| |