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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29789
DDL2447-0007
Progetto di legge Camera n. 2447 - testo presentato - (DDL12-2447)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C2447. TESTIPDL
...C2447.
...Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 142, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1995. Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di rapporti internazionali.
Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2447 ZZ12 ZZDL ZZPR
           (Rifinanziamento di leggi per interventi
             del Ministero degli affari esteri).
      1.  E' prorogata al 30 giugno 1995 la partecipazione
  dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo
  sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria,
  autorizzata con il decreto-legge 1^ giugno 1993, n.167,
  convertito dalla legge 30 luglio 1993, n.261, fermo restando
  l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2
  del citato decreto n.167 del 1993.  A tal fine è autorizzata la
  spesa di lire 14.700 milioni per l'anno 1994 e di lire 7.200
  milioni per l'anno 1995.
      2.  All'onere derivante dalla applicazione del comma 1 si
  provvede, quanto a lire 14.700 milioni per l'anno 1994, a
  carico delle disponibilità dei seguenti capitoli dello stato
  di previsione del Ministero delle finanze, per il medesimo
  anno per gli importi a fianco di ciascuno indicati: capitolo
  3006 per lire 8.750 milioni; capitolo 3097 per lire 294
  milioni; capitolo 3104 per lire 180 milioni; capitolo 3106 per
  lire 1.530 milioni; capitolo 3107 per lire 296 milioni;
  capitolo 3109 per lire 60 milioni; capitolo 3110 per lire 47
  milioni; capitolo 3112 per lire 12 milioni; capitolo 3113 per
  lire 30 milioni; capitolo 3117 per lire 3.391 milioni;
  capitolo 3118 per lire 8 milioni; capitolo 3122 per lire 32
  milioni; capitolo 3134 per lire 70 milioni; quanto a lire
  7.200 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente
  riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
  stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1995,
  all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
  Ministero degli affari esteri.
 
                              Pag. 14
 
      3.  Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo
  14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n.19, e le
  provvidenze economiche a favore dei profughi nelle misure
  stabilite dalla legge 15 ottobre 1991, n.344, modificandosi in
  sei mesi il termine previsto dall'articolo 8 di tale ultima
  legge, sono prorogate fino al 28 febbraio 1995.  A tal fine è
  autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 2.000 milioni,
  6.000 milioni, 4.000 milioni e 4.600 milioni per l'anno 1994.
  Al relativo onere, pari a complessive lire 16.600 milioni per
  l'anno 1994, si provvede a carico delle disponibilità dei
  capitoli dei seguenti stati di previsione per il medesimo anno
  per gli importi a fianco di ciascuno indicati: Ministero del
  tesoro capitolo 5955 per lire 6.000 milioni, capitolo 8775 per
  lire 2.000 milioni;  Ministero degli affari esteri capitolo
  2693 per lire 4.000 milioni, capitolo 3583 per lire 600
  milioni;  Ministero dell'interno, capitolo 4299 per lire 4.000
  milioni.
      4.  Al fine di assicurare la continuità, l'efficacia e la
  speditezza dell'azione degli istituti di cultura all'estero,
  il fondo delle relative spese da utilizzare secondo quanto
  previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 22 dicembre
  1990, n.401, è incrementato nell'anno 1994 di uno stanziamento
  aggiuntivo di lire 5.000 milioni.  Al relativo onere si
  provvede a carico delle disponibilità del capitolo 2694 dello
  stato di previsione del Ministero degli affari esteri per
  l'anno 1994.  Le somme non impegnate nell'anno 1994 possono
  essere utilizzate nell'anno successivo.
      5.  Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6
  febbraio 1985, n.15, è sostituito dal seguente:
      "Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente
  sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso
  Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato
  di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile
  del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero,
  applicando i vigenti cambi di finanziamento.  Le eventuali
  differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello
  stato di previsione del Ministero degli affari esteri".
      6.  Per consentire la prosecuzione nell'anno 1994 degli
  interventi dell'Associazione "Servizio sociale internazionale
  - Sezione italiana", con sede in Roma, eretta in ente morale
  con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n.
  361, è autorizzata la concessione del contributo di lire 2
  miliardi per il medesimo anno, ferme restando le disposizioni
  di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 marzo 1993, n.
  86.  Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità
  del capitolo 3191 dello stato di previsione del Ministero
  degli affari esteri, per l'anno 1994.
      7.  E' autorizzata la concessione di un contributo di lire
  500 milioni per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi annui a
  decorrere dal 1995 a favore del Collegio del Mondo Unito
  dell'Adriatico.  Al relativo onere si provvede quanto a lire
  500 milioni nel 1994, a carico delle disponibilità del
  capitolo 2696 dello stato di previsione del Ministero degli
  affari esteri; quanto a lire 4.000 milioni annue a decorrere
  dal 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
  iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al
  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 
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