| (Rifinanziamento di leggi per interventi
del Ministero degli affari esteri).
1. E' prorogata al 30 giugno 1995 la partecipazione
dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo
sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria,
autorizzata con il decreto-legge 1^ giugno 1993, n.167,
convertito dalla legge 30 luglio 1993, n.261, fermo restando
l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2
del citato decreto n.167 del 1993. A tal fine è autorizzata la
spesa di lire 14.700 milioni per l'anno 1994 e di lire 7.200
milioni per l'anno 1995.
2. All'onere derivante dalla applicazione del comma 1 si
provvede, quanto a lire 14.700 milioni per l'anno 1994, a
carico delle disponibilità dei seguenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle finanze, per il medesimo
anno per gli importi a fianco di ciascuno indicati: capitolo
3006 per lire 8.750 milioni; capitolo 3097 per lire 294
milioni; capitolo 3104 per lire 180 milioni; capitolo 3106 per
lire 1.530 milioni; capitolo 3107 per lire 296 milioni;
capitolo 3109 per lire 60 milioni; capitolo 3110 per lire 47
milioni; capitolo 3112 per lire 12 milioni; capitolo 3113 per
lire 30 milioni; capitolo 3117 per lire 3.391 milioni;
capitolo 3118 per lire 8 milioni; capitolo 3122 per lire 32
milioni; capitolo 3134 per lire 70 milioni; quanto a lire
7.200 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1995,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
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3. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo
14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n.19, e le
provvidenze economiche a favore dei profughi nelle misure
stabilite dalla legge 15 ottobre 1991, n.344, modificandosi in
sei mesi il termine previsto dall'articolo 8 di tale ultima
legge, sono prorogate fino al 28 febbraio 1995. A tal fine è
autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 2.000 milioni,
6.000 milioni, 4.000 milioni e 4.600 milioni per l'anno 1994.
Al relativo onere, pari a complessive lire 16.600 milioni per
l'anno 1994, si provvede a carico delle disponibilità dei
capitoli dei seguenti stati di previsione per il medesimo anno
per gli importi a fianco di ciascuno indicati: Ministero del
tesoro capitolo 5955 per lire 6.000 milioni, capitolo 8775 per
lire 2.000 milioni; Ministero degli affari esteri capitolo
2693 per lire 4.000 milioni, capitolo 3583 per lire 600
milioni; Ministero dell'interno, capitolo 4299 per lire 4.000
milioni.
4. Al fine di assicurare la continuità, l'efficacia e la
speditezza dell'azione degli istituti di cultura all'estero,
il fondo delle relative spese da utilizzare secondo quanto
previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 22 dicembre
1990, n.401, è incrementato nell'anno 1994 di uno stanziamento
aggiuntivo di lire 5.000 milioni. Al relativo onere si
provvede a carico delle disponibilità del capitolo 2694 dello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri per
l'anno 1994. Le somme non impegnate nell'anno 1994 possono
essere utilizzate nell'anno successivo.
5. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6
febbraio 1985, n.15, è sostituito dal seguente:
"Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente
sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso
Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato
di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile
del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero,
applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali
differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri".
6. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1994 degli
interventi dell'Associazione "Servizio sociale internazionale
- Sezione italiana", con sede in Roma, eretta in ente morale
con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n.
361, è autorizzata la concessione del contributo di lire 2
miliardi per il medesimo anno, ferme restando le disposizioni
di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 marzo 1993, n.
86. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità
del capitolo 3191 dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri, per l'anno 1994.
7. E' autorizzata la concessione di un contributo di lire
500 milioni per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi annui a
decorrere dal 1995 a favore del Collegio del Mondo Unito
dell'Adriatico. Al relativo onere si provvede quanto a lire
500 milioni nel 1994, a carico delle disponibilità del
capitolo 2696 dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri; quanto a lire 4.000 milioni annue a decorrere
dal 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
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