| (Personale della cooperazione allo sviluppo).
1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del
personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il
personale docente della scuola ed il personale degli enti
pubblici, anche territoriali, in servizio alla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli
affari esteri alla data del 31 dicembre 1994, sono prorogati
fino al 31 dicembre 1995.
2. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri
ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla
data del 31 dicembre 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre
1995, ovvero, se più ravvicinata, fino alla data
dell'eventuale immissione in ruolo dei contrattisti risultati
vincitori del concorso per titoli bandito ai sensi del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e
conformemente al disposto dell'articolo 5, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121. A tal
fine il termine per bandire il concorso è fissato al 30 giugno
1995.
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