Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29793
DDL2448-0002
Progetto di legge Camera n. 2448 - testo presentato - (DDL12-2448)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C2448. TESTIPDL
...C2448.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2448 ZZ12 ZZRL ZZPR
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    Onorevoli  Deputati! -- Il presente decreto-legge
  reitera alcune delle disposizioni contenute nel decreto-legge
  25 febbraio 1995, n. 55, non convertito in legge.
    Trattasi delle disposizioni di cui agli ex articoli 6, 7,
  30, 31, 66, 67, 74, 33, 36, comma 2, 37, 38, 77, 52, comma 2,
  20, 21, 11, 12, 40, 61, 68 e 76, commi 2 e 3, riguardanti la
  materia del nuovo decretolegge.
    La legge n. 366 del 1990 ha disposto in merito ad un piano
  di completamento e adeguamento dei laboratori sotterranei
  dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.  All'articolo 3,
  comma 3, si prevede la rimozione da parte dell'INFN, entro tre
  anni dall'entrata in vigore della legge, delle strutture
  prefabbricate installate all'esterno, alla quota di circa
  2.000 metri sul livello del mare, in località Fontari di Campo
  Imperatore.  Si tratta di un capannone e di alcune strutture
  minori, che ospitano apparati di ricerca scientifica collegati
  con le apparecchiature installate nei laboratori sotterranei e
  di cui costituiscono parte integrante; le ricerche in atto,
  cui partecipano scienziati di diverse nazionalità, riguardano
  l'osservazione, contemporaneamente in superficie e in
  profondità, dei grandi "sciami" di particelle generati da
  radiazioni di origine cosmica.
    Il termine di tre anni fissato dalla legge risulta troppo
  breve e incompatibile con i tempi degli esperimenti in corso:
  si è resa perciò necessaria una proroga, con l'articolo 1, che
  può essere ragionevolmente fissata in tre anni, che consente
  di non interrompere anticipatamente le ricerche, e di non
  vanificare il notevole impegno di ricercatori e mezzi
  finanziari che in esse è stato investito.
    A seguito dell'Accordo tra il Governo italiano, l'AIEA e
  l'UNESCO conclusosi
  nell'aprile 1993, è stato convenuto di trasferire la gestione
  delle attività operative ed amministrative del Centro
  internazionale di fisica teorica di Trieste (ICTP) dall'AIEA
  all'UNESCO.
    Il nuovo accordo che sostituisce quello attualmente in
  vigore, consente la continuazione delle attività dell'Istituto
  per un periodo indeterminato, salvo denuncia delle parti
  contraenti.  Pertanto l'impegno richiesto al nostro Paese è
  quello di partecipare in via continuativa al finanziamento dei
  costi connessi alla realizzazione delle attività e quelli
  relativi al bilancio amministrativo dell'Istituto.
    A tal fine è stato già elaborato, da parte del Ministero
  degli affari esteri, un apposito schema di provvedimento di
  ratifica dell'accordo suddetto, che sta completando l' iter
  di raccolta delle adesioni delle competenti
  amministrazioni.  Nelle more di tale procedura, con la norma di
  cui all'articolo 1, comma 3, si provvede ad assicurare un
  finanziamento straordinario per consentire la prosecuzione
  delle ordinarie attività del Centro.
    L'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, prevede
  che per gli anni 1993 e 1994 gli enti di previdenza destinino
  una quota dei fondi annualmente disponibili alla realizzazione
  od all'acquisto di immobili destinati alle esigenze delle
  università e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere
  in uso, anche mediante locazione finanziaria, alle istituzioni
  interessate.
    Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza
  sociale, del tesoro e dell'università e ricerca scientifica e
  tecnologica 6 settembre 1993 (pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  n. 232 del 2 ottobre 1993) sono state dettate
  istruzioni per l'attuazione di tale previsione normativa.
 
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    I Ministeri interessati hanno provveduto agli adempimenti
  di competenza e l'esperienza maturata durante la prima
  attuazione della normativa fa ritenere opportuno, per la
  definizione sollecita dei rapporti tra i soggetti interessati,
  stabilire al riguardo il termine del 30 giugno 1995.
    In tal senso dispone l'articolo 1, comma 4.
    Il comma 5 del medesimo articolo prevede, altresì, la
  proroga al 30 giugno 1995 del termine relativo al compimento
  delle espropriazioni ed alla esecuzione dei lavori per le sedi
  dell'Università di Roma-Tor Vergata.
    La complessità delle opere e la scarsità dei mezzi
  finanziari hanno rallentato in passato i lavori per la nuova
  Università, cosicché al termine del primo decennio, previsto
  dalla legge 3 aprile 1979, n. 122, si fu costretti a prorogare
  di altri 5 anni il suddetto termine e cioè sino al 18 aprile
  1995 con la legge 15 dicembre 1990, n. 396.
    Da allora molte opere sono state realizzate e ciò ha
  consentito a molte migliaia di studenti di trasferirsi
  dall'Università La Sapienza all'Università di Tor Vergata.
    Peraltro, non si sono potute realizzare le opere edilizie
  per tutte le facoltà previste, per cui nella legge finanziaria
  1995 è stato previsto un contributo di 70 miliardi per il
  completamento dell'Università.
    Con la proroga del termine in questione si rende possibile
  evitare la decadenza delle espropriazioni in atto con
  gravissimi pregiudizi economici, in quanto l'Università
  sarebbe costretta a retrocedere i terreni ai proprietari
  espropriati.
    Come è noto la normativa vigente in tema di agevolazioni
  tributarie per la formazione della proprietà coltivatrice,
  consente di produrre, al momento della registrazione degli
  atti di compravendita, un'attestazione provvisoria dei
  requisiti richiesti e di presentare, entro due anni, il
  certificato definitivo, da rilasciarsi da parte
  dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
    In molte province, per ritardi non imputabili agli
  interessati, le attestazioni vengono prodotte tardivamente,
  con conseguente recupero dell'Amministrazione delle ordinarie
  imposte, salvo il successivo diritto del contribuente al
  rimborso.
    In pratica, si verifica che gli interessati, decorso il
  biennio, incorrono nella decadenza dai benefìci ed assolvono
  le normali imposte, salvo a chiederne il rimborso con apposita
  istanza.  Normalmente, la richiesta di rimborso viene inoltrata
  contestualmente al pagamento delle imposte in misura
  ordinaria.
    La norma di cui all'articolo 2, comma 1, offrendo alla
  pubblica amministrazione un termine più elevato per il
  rilascio della certificazione in argomento, eviterà il
  ripetersi di situazioni incresciose ed andrebbe a sanare
  rapporti in essere di contenzioso originati da ritardi
  imputabili alla pubblica amministrazione.
    La Cassa per la piccola proprietà contadina ha il compito
  di erogare mutui agevolati per l'acquisto di terreni agricoli
  per l'arrotondamento delle proprietà fondiarie ed il
  miglioramento delle unità colturali.
    A tale scopo, sono stati stanziati 85 miliardi di lire con
  la legge finanziaria per il 1994.
    Fino al 31 dicembre 1993 gli atti di compravendita godevano
  di esenzione dalle imposte di registro.  Dal 1^ gennaio 1994
  tale agevolazione è decaduta.
    La detta agevolazione è essenziale al funzionamento del
  sistema, in quanto l'onere derivante dall'imposta di registro
  scoraggia gli imprenditori e, di fatto, impedirebbe il ricorso
  al finanziamento della Cassa.
    La norma proposta, all'articolo 2, comma 2, prevede quindi
  la proroga delle agevolazioni al 31 dicembre 1997 con intero
  onere a carico della Cassa.
    Le imposizioni generalizzate di adempimenti previsti dal
  decreto legislativo n.375 del 1993, in materia di accertamento
  dei lavoratori dell'agricoltura, si sono rivelate
  concretamente inattuabili, oltre che per la loro rigidità
  anche a causa della impossibilità per la stessa
  amministrazione di diramare in tempo utile istruzioni e di
  provvedere alla distribuzione di modelli, che a tutt'oggi sono
  indisponibili.
 
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    Pertanto, vengono rinviati con l'articolo 2, comma 3 al 30
  giugno 1995 i termini del 1^ gennaio 1994, relativo al
  registro d'impresa, del 31 dicembre 1993 per la denuncia
  aziendale della manodopera, del 31 ottobre (già scaduto) per
  la presentazione del piano colturale, nonché quello relativo
  all'estensione generalizzata dell'obbligo di predisporre il
  prospetto di paga.
    Con la norma di cui all'articolo 2, comma 4, si garantisce
  un'adeguata e uniforme applicazione della normativa sulle
  autorizzazioni sanitarie in materia di aziende di produzione
  lattiera.
    Tale previsione, già approvata dal Senato nel corso
  dell' iter  di approvazione del disegno di legge di
  conversione del precedente decreto-legge n.212 del 1993,
  corrisponde all'orientamento espresso dal Ministero della
  sanità, nei casi in cui è stato richiesto di un parere sulla
  specifica questione.
    La norma vale a chiarire che, fuori dei casi indicati
  nell'emendamento in questione, l'autorizzazione non è
  richiesta per le aziende che vendono il latte destinato alla
  trasformazione in formaggio, burro, yogurt, creme, eccetera:
  l'adempimento infatti, come ha chiarito il Ministero della
  sanità, incombe in tal caso ai relativi impianti di
  trasformazione (centrali del latte, caseifici).
    L'articolo 2, comma 5, è diretto a consentire
  all'Agecontrol S.p.A. lo svolgimento delle attività di
  controllo istituzionalmente svolte nel settore di intervento
  comunitario dell'olio d'oliva.
    Si tratta di attività finanziate oltre che dallo Stato
  italiano, anche dalle Comunità europee con propria apposita
  partecipazione.
    L'utilizzo delle somme precostituite dalla legge
  finanziaria si rende pertanto indispensabile al fine di
  realizzare tutti i controlli previsti, incrementati e variati
  a seguito delle modifiche ai regolamenti comunitari, anche al
  fine di evitare l'imputazione allo Stato italiano di
  inadempienza agli obblighi comunitari, traducibili nel mancato
  riconoscimento, in sede di definizione dei conti FEOGA, degli
  importi erogati per gli aiuti comunitari nello specifico
  settore.
    A seguito della mancata realizzazione, entro il termine
  fissato al 31 marzo 1994, delle attività sperimentali di
  utilizzo, in esenzione fiscale, di alcool etilico denaturato
  come carburante, con l'articolo 2, comma 6 si prevede la
  riattribuzione dell'accantonamento di 8 miliardi di lire alle
  attività ordinarie relative agli interventi e programmati in
  agricoltura, cui le somme erano originariamente destinate.
    Con il comma 7 viene differita al 31 dicembre 1995
  l'operatività del gruppo di supporto tecnico, istituito presso
  il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,
  per definire le linee della relativa politica e delle relative
  azioni di indirizzo e di coordinamento in materia.
    Si è resa necessaria con l'articolo 3, comma 1 l'adozione
  di una norma che disponga la riapertura dei termini, previsti
  dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n.46, recante norme
  per la sicurezza degli impianti, per il riconoscimento dei
  requisiti tecnico-professionali delle imprese artigiane
  iscritte nel relativo albo professionale o delle ditte
  iscritte nel relativo registro.
    Tale esigenza è determinata dalla circostanza che sono
  pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato numerose richieste di interpretazione circa
  la disciplina in esame, e che un considerevole numero di
  imprese artigiane e piccole aziende non ha presentato la
  necessaria domanda entro il prescritto termine di un anno
  dall'entrata in vigore della legge predetta.
    Il termine previsto per l'adeguamento degli impianti viene
  differito al 30 giugno 1995, mentre il termine per il
  riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è differito
  di 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della
  legge di conversione del decreto-legge in esame.  Inoltre viene
  chiarito che tale ultimo termine è da intendersi quale termine
  ordinatorio.
    Con l'articolo 3, commi 2 e 3 è stato previsto un
  differimento di termini in tema di iscrizione nel registro
  delle imprese esercenti attività di autoriparazione, ciò al
  fine di consentire la corretta entrata in funzione a regime
  della normativa prevista
 
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  da un apposito decreto del Ministro dei trasporti.
    Contestualmente, per non paralizzare l'attività del
  settore, è stata prevista una disciplina transitoria di
  iscrizione al registro in questione.
    L'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n.
  166, laddove fissa al 13 marzo 1993 (un anno dalla data di
  entrata in vigore della stessa legge) la data ultima di
  esercizio della professione di perito assicurativo in assenza
  dell'iscrizione nel ruolo, risulta di fatto superato dal
  termine previsto nel regolamento di attuazione per la
  presentazione delle domande.  Alla data del 13 marzo 1993,
  infatti, nessun soggetto era iscritto nel ruolo e peraltro il
  termine per la presentazione delle domande non era ancora
  scaduto.
    Appare necessaria, quindi, l'emanazione di una norma
  urgente che proroghi il predetto termine del 13 marzo 1993 al
  30 giugno 1995, permettendo così l'iscrizione nel ruolo agli
  interessati e riconoscendo, nelle more, la possibilità di
  continuare l'esercizio della professione.
    Con i commi 4 e 5 viene appunto disposta tale proroga al 30
  giugno 1995, che appare peraltro indispensabile anche
  nell'interesse di coloro (e pare che siano il maggior numero)
  che, non trovandosi in possesso del titolo equipollente per
  effetto delle norme transitorie, debbono necessariamente, per
  potersi iscrivere, superare la prova di idoneità, prevista
  dalla stessa legge.  L'espletamento della prova richiede, come
  è noto, sufficiente tempo per svolgersi.
    Altro elemento in favore di una proroga espressa,
  attraverso la decretazione in via di urgenza, è costituito dal
  fatto che prevedere espressamente un nuovo termine finale per
  l'esercizio della professione di perito assicurativo in
  mancanza di iscrizione comporta, per maggior chiarezza, la
  conseguenza di limitare nel tempo in maniera certa e definita
  la possibilità per gli interessati di precostituirsi  ad
  hoc  il titolo per l'iscrizione, in esonero dalla prova di
  idoneità.
    La disposizione di cui all'articolo 3, comma 6 si rende
  necessaria al fine di rendere possibile effettivamente e
  giuridicamente l'efficacia di quanto previsto dall'articolo 4,
  comma 11- ter,  del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
  236.
    Nel testo pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 167
  del 19 luglio 1993 tale disposizione difatti recita:
    "Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati
  cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi
  dell'articolo 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
  possono ottenere la reiscrizione nel suddetto registro qualora
  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
  presente decreto presentino la relativa domanda corredata
  dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo articolo
  19".
    E' intuibile come la decorrenza del termine, così come
  previsto nella formulazione sopra riportata, rende di fatto
  impossibile l'interpretazione e l'applicazione operativa della
  disposizione stessa, dovendosi necessariamente, invece,
  intendere la decorrenza di detto termine dalla data di entrata
  in vigore della legge di conversione n. 336 del 1993 che ha
  introdotto tale norma.
    Con l'articolo 3, comma 7 viene disposto il mantenimento in
  bilancio delle somme iscritte in conto residui al 31 dicembre
  1994 destinate alla concessione di contributi in conto
  capitale alle società che realizzano centri commerciali
  all'ingrosso.
    La norma prevede altresì l'estensione ai centri commerciali
  all'ingrosso dello stesso meccanismo finanziario già
  autorizzato dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre
  1991, n.421, per le società consortili che realizzano mercati
  alimentari all'ingrosso.
    Riguardo al comma 8 va tenuto conto che il comma 8
  dell'articolo 9- quater  del decreto-legge 9 settembre
  1988, n.397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
  novembre 1988, n.475, prevede, con richiamo all'allegato 1
  della legge stessa, gli obiettivi minimi di riciclaggio per il
  triennio 1990-1992, mentre il successivo comma
 
                               Pag. 6
 
  9 dispone la corresponsione a carico delle imprese aderenti
  ai consorzi, a decorrere dal 31 marzo 1993, di un ulteriore
  contributo di riciclo, in aggiunta a quelli normalmente
  dovuti, qualora tali obiettivi minimi non siano stati
  conseguiti.
    Al fine di evitare che la tardiva costituzione dei consorzi
  per il riciclaggio si risolva in un ingiustificato aggravio
  per i settori produttivi interessati, si ritiene opportuno
  differire di un anno il termine per il raggiungimento dei
  predetti obiettivi minimi di riciclaggio.
    Va peraltro rilevato che i consorzi si sono seriamente
  attivati per migliorare la situazione dello smaltimento dei
  rifiuti e del loro riciclaggio nonché per diffondere
  capillarmente la necessaria informativa agli utenti,
  nonostante le difficoltà incontrate a livello locale, con
  particolare riguardo alla mancata o ritardata attuazione della
  raccolta differenziata dei rifiuti da parte di numerosi
  comuni.
    Si evidenzia, in particolare, che il consorzio della
  plastica ha predisposto un vasto piano industriale ed ha
  contestualmente stipulato un accordo biennale con la
  Federazione delle aziende municipalizzate, valido per l'intero
  territorio nazionale, per la raccolta dei contenitori,
  superando anche le difficoltà derivanti dalla mancata od
  incompleta normativa al riguardo.
    Con la legge 28 dicembre 1993, n. 549, lo Stato italiano ha
  adottato misure a tutela dell'ozono stratosferico e
  dell'ambiente, in relazione, tra l'altro, a due regolamenti
  comunitari operanti in materia.
    Per la stessa la Commissione della Comunità europea ha dato
  inizio ad un procedimento di infrazione della normativa
  comunitaria, in quanto non era stato rispettato l'obbligo
  della preventiva comunicazione alla Commissione stessa del
  progetto di legge che introduceva regole tecniche innovative a
  quelle contenute nel regolamento indicato.
    E' stato, altresì, contestato all'Italia che la legge, a
  fronte di ridotti vantaggi ambientali, costituiva rilevante
  ostacolo agli scambi comunitari.
    Contestualmente la Commissione ha richiesto l'immediata
  sospensione dell'efficacia della legge, osservando che le
  regole tecniche da essa introdotte non potevano essere fatte
  valere dai terzi che avrebbero potuto richiederne, nelle
  competenti sedi giudiziarie, la disapplicazione in quanto
  contrastante con i regolamenti comunitari.
    In relazione a tali presupposti, il comma 9 dell'articolo 3
  prevede una proroga dei termini ivi previsti sino al 30 giugno
  1995.
    La disposta proroga, da un lato implicherà una
  manifestazione di volontà dello Stato di adeguarsi alle
  prescrizioni derivanti dall'ordinamento comunitario,
  dall'altro consentirà l'introduzione di ulteriori misure
  tecniche procedurali occorrenti per il pieno rispetto della
  normativa comunitaria vigente.
    Commi 10 e 11.  La legge 3 agosto 1994, n. 481, recante
  disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di
  ristrutturazione del comparto siderurgico, all'articolo 1,
  comma 3, prevede la concessione di contributi a favore delle
  imprese del settore che entro il 31 marzo 1995 abbiano
  proceduto alla distruzione fisica degli impianti di
  produzione.  La disposizione tende ad incentivare la
  contrazione dell'offerta siderurgica, notoriamente eccedente
  rispetto alla domanda.  Tale programma di incentivazione
  risponde, peraltro, ad un progetto di razionalizzazione del
  settore considerato, nato in ambito Unione europea.
    Entro il 30 luglio 1994, termine indicato al medesimo
  articolo della legge citata, come ultimo valido ai fini della
  presentazione della domanda di ammissione al contributo,
  risultano aderenti al programma di dismissione 80 imprese
  siderurgiche.
    Di queste nessuna ha neppure dato avvio alla distruzione
  dei propri impianti, subordinando la medesima alla cognizione
  dell'effettiva entità del contributo, la cui determinazione
  richiede, da parte del Ministero dell'industria, una
  preventiva istruttoria delle istanze, da effettuarsi per il
  tramite di società di certificazione ed istituti di credito.
  Il Ministero non ha espletato tale fase essendo stata
  notificata solo a metà dicembre 1994 la decisione
 
                               Pag. 7
 
  comunitaria di approvazione della legge n. 481 del 1994.
    I tre mesi successivi alla notifica (dicembre 1994-marzo
  1995) sarebbero comunque stati incapienti anche con
  riferimento alla distruzione degli impianti che mediamente
  richiede un tempo non inferiore ai sei mesi.
    L'articolo 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n.
  537, ha chiarito con norma interpretativa dell'articolo 32,
  comma 1, della legge 12 aprile 1991, n. 136, che l'iscrizione
  all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari
  (ENPAV), facoltativa per i nuovi veterinari dipendenti, rimane
  obbligatoria per gli iscritti anteriomente all'entrata in
  vigore della predetta legge.  Pertanto, nel disporre la nullità
  delle cancellazioni erroneamente effettuate dall'Ente, la
  citata legge ha concesso un termine di sessanta giorni per la
  reiscrizione degli interessati e per la regolamentazione del
  versamento dei relativi contributi pregressi.
    La disposizione recata dall'articolo 4, comma 1 è ora
  diretta ad operare un breve differimento del termine,
  rivelatosi inadeguato all'esecuzione dei predetti adempimenti,
  nel contempo consentendo il pagamento dilazionato dei
  contributi dovuti.
    L'urgente necessità di concedere un ulteriore differimento
  del condono previdenziale ed assistenziale è connessa con il
  fatto che molti lavoratori autonomi si sono trovati
  nell'impossibilità di avvalersi della sanatoria a causa della
  eccessiva onerosità delle partite debitorie da
  regolarizzare.
    In particolare, l'esigenza si pone per i collaboratori
  dell'impresa familiare che, anche a causa delle incertezze
  normative, si sono trovati nella necessità di dover
  regolarizzare ampi periodi pregressi e, conseguentemente, a
  dovere versare importi considerevoli agli enti
  previdenziali.
    La concessione di una più ampia dilazione di pagamento al
  31 luglio 1994 prevista dall'articolo 4, commi 2, 3 e 4,
  consente la sopravvivenza di molte piccole imprese, che,
  nell'attuale momento di grave recessione economica, non godono
  di ammortizzatori sociali come altri comparti economici.
    In previsione di una organica disciplina del condono
  previdenziale nell'ambito del settore agricolo, peraltro
  auspicato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e
  forestali, si è ravvisata la necessità di differire nel
  frattempo per il predetto settore i termini di operatività del
  condono previdenziale, attesa anche la particolare situazione
  di disagio del settore.
    Con il comma 1 dell'articolo 5 vengono disposte proroghe in
  materia di etichettatura nutrizionale dei prodotti
  alimentari.
    Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, di
  attuazione della direttiva 90/496/CEE relativa
  all'etichettatura nutrizionale di prodotti alimentari,
  prevede, all'articolo 11, i termini di adeguamento alla nuova
  disciplina dei prodotti fabbricati e confezionati prima
  dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 77 del 1993
  e precisamente: il termine del 30 giugno 1993 per
  l'utilizzazione dei materiali di confezionamento e
  dell'etichetta non conformi; il termine del 30 settembre 1994
  per la commercializzazione dei prodotti di media e di lunga
  durata sino all'esaurimento delle scorte; il termine del 1^
  ottobre 1994 come data ultima per l'esonero dell'obbligo di
  indicare alcune sostanze a fronte del più lungo termine
  previsto dall'articolo 11 della direttiva 90/496/CEE e
  precisamente il 1^ ottobre 1995.
    Tali tempi di attuazione si sono dimostrati inadeguati
  mettendo in difficoltà con ripercussioni economiche le imprese
  e pertanto si è reso necessario il differimento con l'articolo
  5.
    Le modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, disposte dal comma 2
  dell'articolo 5, si rendono necessarie per sanare la
  situazione delle imprese che non hanno presentato istanza di
  riconoscimento CEE entro il termine fissato dalle richiamate
  disposizioni.
    La modifica all'articolo 22, comma 3 del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, prevista dal comma 3
  dello stesso articolo 5 si rende necessaria per consentire al
  Ministero della sanità di portare a termine i procedimenti di
  riconoscimento CEE.
 
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    Il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che
  modifica il precendente decreto legislativo 30 dicembre 1992,
  n. 502, prevede all'articolo 3, comma 2, che alle regioni
  spetta la determinazione dei princìpi organizzativi dei
  servizi per la tutela della salute, dei criteri di
  finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende
  ospedaliere, nonché le attività di indirizzo tecnico,
  promozione e supporto, il controllo di gestione e la
  valutazione delle prestazioni sanitarie.
    In connessione con tale normativa, e al fine di consentirne
  l'attuazione alle regioni, si è prospettata come necessaria la
  proroga della durata in carica degli amministratori
  straordinari e degli altri organi delle unità sanitarie
  locali, di cui alla legge 27 dicembre 1993, n. 423, di
  conversione del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324.
    La suddetta proroga disposta con il comma 4 dell'articolo 5
  in ogni caso non potrà superare la data del 30 giugno 1994.
    Nel quadro delle funzioni di coordinamento, di indirizzo e
  controllo, che vengono affidate in maniera più ampia ed
  incisiva alle regioni, è auspicabile che anche il nuovo
  assetto organizzativo delle unità sanitarie locali sia attuato
  sulla base del coordinamento regionale, e con tempi
  armonizzati a quanto previsto dal decreto legislativo 7
  dicembre 1993, n. 517.
    Il comma 6 prevede l'applicazione dell'articolo 2403 del
  codice civile sui doveri del collegio sindacale in ordine ai
  princìpi che devono informare i controlli sugli atti delle
  unità sanitarie locali e degli altri organismi sanitari.
    Al comma 7 del medesimo articolo 5 viene disposta una
  riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
  autorizzazione al proseguimento della produzione di gas
  medicinali, al fine di assicurare la continuazione della
  produzione e fornitura dell'ossigeno terapeutico e degli altri
  gas medicinali, la cui carenza determinerebbe danni alla
  salute pubblica.
    Con il comma 8 sono prorogati al 30 giugno 1995 i termini
  relativi all'entrata in vigore dei regolamenti
  sull'organizzazione del Ministero della sanità, dell'Istituto
  superiore di sanità, dell'Istituto superiore di prevenzione e
  sicurezza del lavoro e degli istituti zooprofilattici
  sperimentali.
    Con il comma 9 viene prorogata l'efficacia dell'abrogazione
  delle norme incompatibili con le disposizioni recate dal
  decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sul riordinamento
  degli istituti zooprofilattici sperimentali, fino all'entrata
  in vigore delle leggi regionali sulla disciplina delle
  modalità gestionali, organizzative e del funzionamento di tali
  istituti.
    Il comma 10 è volto a consentire il proseguimento delle
  attività sanitarie di competenza del Ministero della sanità
  per l'accertamento dell'abilitazione alla navigazione del
  personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, di cui
  al decreto legislativo 31 luglio 1980, n. 620, sulla
  disciplina dell'assistenza sanitaria al detto personale,
  dipendente dalle società di navigazione marittima e dalle
  compagnie aeree.
    Ciò in quanto tale attività viene svolta esclusivamente
  negli ambulatori del Ministero della sanità con personale
  medico a contratto SUMAI il cui mancato  turn-over
  comporterebbe la chiusura delle strutture stesse con
  conseguente fermo di tutta la marina mercantile e del traffico
  aereo.
    L'articolo 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
  105, concernente attuazione della direttiva 80/777/CEE
  relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle
  acque minerali, prevede che: "I riconoscimenti delle acque
  minerali naturali in vendita alla data di entrata in vigore
  del presente decreto, ai sensi dell'articolo 199 del regio
  decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del regio decreto 28
  settembre 1919, n. 1924, sono sottoposti a revisione entro
  trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con
  le modalità di cui all'articolo 3".
    La complessità della documentazione richiesta, il numero
  abbastanza cospicuo di aziende ed acque interessate alla
  revisione, il calendario dei lavori del Consiglio superiore di
  sanità, cui è richiesta la valutazione tecnico-scientifica
  circa le proprietà dell'acqua, la necessità, infine, di
  approfondire le conseguenze derivanti al settore dai recenti
  avvenimenti alluvionali,
 
                               Pag. 9
 
  rendono problematico il rispetto dei termini prescritti.
    Si rende, pertanto, indispensabile il differimento dei
  termini, previsto dal comma 12, che consenta alle aziende la
  predisposizione della documentazione richiesta, agli uffici
  competenti una istruttoria quanto più possibile rigorosa e,
  infine, al Consiglio superiore di sanità l'attenta valutazione
  sotto il profilo clinico-farmacologico.
    Per quanto riguarda invece l'inserimento del comma 13,
  all'articolo 5 si evidenzia che la norma nazionale in materia
  di produzione di latte crudo destinato ad essere utilizzato
  per la produzione di latte alimentare trattato termicamente,
  prevede che, a partire dal 1^ gennaio 1995, gli allevamenti
  debbano essere in possesso di un'autorizzazione sanitaria.
  Appare necessario differire tale data sia per la difficoltà
  prospettata da varie regioni e organizzazioni di categoria di
  poterlo rispettare, che per la necessità di armonizzare la
  materia in ambito comunitario, atteso che è in via di
  recepimento la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16
  giugno 1992, che disciplina l'intero settore.
    Come è noto con il decreto del Ministro della sanità n.436
  del 2 luglio 1992 è stata avviata in via sperimentale la
  raccolta delle schede con le annotazioni da parte degli
  utilizzatori di presìdi sanitari, dei dati di acquisto e di
  impegno nonché di quelli relativi alle operazioni di
  trattamento ed alla situazione di magazzino, limitatamente ad
  alcune zone da individuare a campione sul territorio nazionale
  in quanto rappresentative degli elementi dell'ambiente fisico
  e delle condizioni di rischio connesse allo svolgimento delle
  attività agricole, oltre che a portare a termine una indagine
  per verificare la corrispondenza tra i dati rilevati nelle
  dichiarazioni di vendita e quelli raccolti nel merito delle
  utilizzazioni.
    Era stato precisato che i risultati della citata
  sperimentazione fossero resi disponibili entro il 31 marzo
  1993.
    Per l'attuazione del programma di carattere conoscitivo da
  realizzare a cura della pubblica amministrazione in via
  sperimentale era stata prevista, inoltre, la possibilità di
  adottare sull'intero territorio nazionale un'apposita "scheda
  dei trattamenti in agricoltura" quale documentazione
  alternativa al registro del trattamento e del magazzino dei
  presìdi sanitari.
    E' stato, altresì, disposto l'esplicito esonero degli
  operatori agricoli dall'obbligo di compilazione delle schede e
  di annotazione sui registri, una volta che le competenti
  amministrazioni statali avessero individuato aspetti di
  rilevanza ambientale marginali per particolari settori
  produttivi, aree geografiche e categorie di presìdi contenenti
  princìpi attivi.
    Il dichiarato impegno di introdurre un sistema di
  rilevazione dei dati che permettesse una preliminare verifica
  della validità della metodologia impiegata in vista degli
  obiettivi di tutela sanitaria e di salubrità ambientale,
  risulta senz'altro contraddetto dall'omessa adozione della
  serie di atti di competenza ministeriale individuati nel
  decreto ministeriale n.436 del 1982, contravvenendo anche
  all'obiettivo perseguito dalla risoluzione della VIII
  Commissione permanente della Camera dei deputati n.7-00498 che
  prevedeva un periodo iniziale in cui la tenuta delle schede e
  dei registri fosse regolata attraverso la necessaria
  attuazione di una rete di assistenza tecnica che riducesse le
  difficoltà compilative per gli operatori agricoli.
    Infine, considerate le caratteristiche delle schede di
  rilevazione e la conseguente difficoltà compilativa, si è
  rilevato il grave disagio verificatosi a seguito di
  innumerevoli e documentabili registrazioni dei presìdi
  sanitari aventi diverso nome commerciale e differente attività
  pur essendo contrassegnati con un numero uguale di
  "identificazione" ovvero a seguito di altrettanto numerose e
  comprovabili registrazioni di formulati commerciali suscettivi
  di essere impiegati su culture che escludono gli stessi
  princìpi attivi di cui si compongono.
    Sulla base di tali considerazioni, con l'articolo 5, comma
  14, si dispone il differimento dei termini di entrata in
  vigore dell'obbligo di predisporre le schede di rilevazione
  dei dati sull'utilizzazione dei presìdi sanitari.
 
                              Pag. 10
 
    Con l'articolo 6 è previsto uno stanziamento di ulteriori
  30 miliardi di lire a favore delle regioni per la
  realizzazione di centri e servizi di prima accoglienza e per
  programmi regionali integrati di successiva accoglienza per
  gli immigrati extracomunitari.  Ciò in quanto le disponibilità
  finanziarie previste, dopo due anni di prima applicazione, si
  sono rivelate insufficienti, specie a seguito del progressivo
  dilatarsi dei fenomeni di immigrazione, aggravati anche da
  afflussi di massa a causa di guerre civili, mutamenti
  internazionali, gravi crisi economiche.  Per questo appare
  necessario intervenire con immediatezza, per consentire agli
  organi all'uopo deputati di fronteggiare con più efficacia
  tali fenomeni e prevenire così turbamenti dell'ordine pubblico
  e forme acute di allarme sociale, che possono trasformarsi in
  inammissibili atti di intolleranza, xenofobia o di
  razzismo.
    La disposizione di cui all'articolo 7, conformemente alla
  formulazione dell'emendamento introdotto dal Senato con
  l'articolo 5- bis,  di cui all'atto Camera n.3014 della XI
  legislatura, risponde alla necessità di evitare ogni
  perplessità riguardo al momento di applicazione delle
  disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 17- bis,
  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, introdotto dalla
  legge 19 luglio 1993, n.236, che, in fase di conversione, ha
  integrato con un comma aggiuntivo (il 4- bis)  l'articolo
  3 della legge 23 luglio 1991, n.223, sulla riforma della cassa
  integrazione.  L'esigenza nasce dal fatto che nel testo attuale
  non risulta effettivamente chiaro se dette disposizioni
  debbano trovare applicazione dall'entrata in vigore della
  legge n.223 del 1991, su cui l'integrazione appunto va ad
  incidere, o, piuttosto, dalla data di entrata in vigore della
  anzidetta legge 19 luglio 1993, n.236, apportatrice di tale
  integrazione.
    Il decreto-legge 21 giugno 1993, n.199, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n.293, concedeva ai
  lavoratori sospesi dal lavoro ovvero disoccupati a seguito del
  licenziamento dovuto alla crisi delle imprese di spedizione
  conseguente all'abolizione delle frontiere fiscali e doganali
  in ambito CEE (1^ gennaio 1993), una indennità pari al
  trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria
  per un periodo di un anno.
    Tale durata si è però dimostrata inadeguata in relazione al
  permanere della crisi occupazionale per le maestranze
  interessate; da qui l'istanza, fortemente sostenuta sia dalle
  organizzazioni sindacali dei lavoratori che da parte
  datoriale, di prorogare il periodo di protezione di ulteriori
  dodici mesi.
    L'intervento non comporta maggiori oneri posto che il
  decreto-legge n.199 del 1993 contemplava una protezione
  complessivamente riferita a 3.500 unità lavorative delle
  quali, dai dati acquisiti presso l'INPS, solo 1.500 unità
  circa sono state ammesse ai menzionati benefìci in funzione
  del fabbisogno del settore.
    In considerazione di ciò, con la disposizione di cui al
  comma 2 si intende disporre l'estensione non del numero dei
  beneficiari, che rimangono gli attuali fruitori del
  trattamento, ma della durata dell'intervento effettuato in
  favore dei medesimi.  Tale operazione doveva attuarsi nel corso
  del 1993 ove non si volesse far ricadere l'eccedentarietà
  dello stanziamento nell'ambito delle economie finanziarie
  dell'anno medesimo.
    La legge 25 febbraio 1987, n. 67, prevedeva all'articolo
  28, comma 5, che fosse riservato, a valere sugli stanziamenti
  dello stesso articolo, un contributo di lire 500 milioni annui
  da destinare interamente allo sviluppo e distribuzione
  dell'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con
  caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e
  braille.
    Il regolamento di attuazione di tale disposizione fu
  emanato soltanto nel 1990, con decreto del Presidente della
  Repubblica 3 aprile 1990, n. 78, ed alla distribuzione del
  contributo fu provveduto soltanto nel 1992.
    Da allora l'editoria periodica per non vedenti non ha più
  ricevuto alcun contributo, poiché l'articolo 28 della legge n.
  67 del 1987 limitava i finanziamenti a tale titolo al 1990,
  successivamente non è stato più rifinanziato.
 
                              Pag. 11
 
    Si è creata così una situazione di grave disagio poiché gli
  editori del settore, sulla base dei finanziamenti prima
  sperati, e poi finalmente ricevuti, hanno impostato una azione
  di sviluppo delle testate e della loro diffusione che ora,
  esaurite le risorse, dovrà essere drasticamente ridotta o, nei
  casi estremi, cessare del tutto.
    Non si può lasciare senza più risorse un settore editoriale
  che, per l'utenza cui si rivolge, costituisce uno strumento
  insostituibile di integrazione culturale e sociale.
    Ciò tanto più se si tiene presente che per altre categorie
  editoriali si è provveduto al rifinanziamento con disposizioni
  varie (vedi ad esempio le leggi 7 agosto 1990, n. 250, e 14
  agosto 1991, n. 278, e successive integrazioni e
  modificazioni).
    Con l'articolo 8 si pone rimedio all'attuale mancanza di
  risorse per l'editoria speciale per non vedenti proponendo
  allo scopo il ripristino di un contributo annuo di 1.000
  milioni, da ripartire con le modalità di cui al decreto del
  Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78.
    La Commissione pari opportunità è scaduta l'8 marzo 1994.
  Dovendo la nuova Commissione essere nominata dal Governo
  si proroga con l'articolo 9, fino al 15 giugno 1994, data in
  cui la stessa deve predisporre il Rapporto del Governo
  italiano all'ONU in preparazione della Conferenza mondiale di
  Pechino.
    Il comma 1 consente di riconoscere ai componenti della
  Commissione stessa e dei gruppi di lavoro istituiti nel suo
  ambito, nonché ai segretari, un gettone di presenza da
  rapportare all'impegno ed alla professionalità, la cui misura
  verrà determinata con apposito decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri da emanare di concerto con il Ministro
  del tesoro.
    Nel prevedere, poi, la possibilità di fronteggiare anche le
  spese di rappresentanza, si consente di ricevere adeguatamente
  i componenti degli altri analoghi organismi operanti nei Paesi
  esteri.
    Tali disposizioni non comportano una maggiore spesa, che
  rimane contenuta negli ordinari stanziamenti di bilancio, di
  cui al capitolo 1159 dello stato di previsione della
  Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a lire 2.000
  milioni in ragione d'anno.
    Il comma 2 prevede l'elevazione da tre a quattro nel numero
  dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
  rappresentative.
 
DATA=950429 FASCID=DDL12-2448 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2448 TOTPAG=0025 TOTDOC=0015 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0002 RIGINIZ=001 PAGFIN=0011 RIGFIN=045 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=244800 00 FASCIDC=12DDL2448 SORTNAV=0244800 000 00000 ZZDDLC2448 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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