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Onorevoli Deputati! -- Il presente decreto-legge
reitera alcune delle disposizioni contenute nel decreto-legge
25 febbraio 1995, n. 55, non convertito in legge.
Trattasi delle disposizioni di cui agli ex articoli 6, 7,
30, 31, 66, 67, 74, 33, 36, comma 2, 37, 38, 77, 52, comma 2,
20, 21, 11, 12, 40, 61, 68 e 76, commi 2 e 3, riguardanti la
materia del nuovo decretolegge.
La legge n. 366 del 1990 ha disposto in merito ad un piano
di completamento e adeguamento dei laboratori sotterranei
dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. All'articolo 3,
comma 3, si prevede la rimozione da parte dell'INFN, entro tre
anni dall'entrata in vigore della legge, delle strutture
prefabbricate installate all'esterno, alla quota di circa
2.000 metri sul livello del mare, in località Fontari di Campo
Imperatore. Si tratta di un capannone e di alcune strutture
minori, che ospitano apparati di ricerca scientifica collegati
con le apparecchiature installate nei laboratori sotterranei e
di cui costituiscono parte integrante; le ricerche in atto,
cui partecipano scienziati di diverse nazionalità, riguardano
l'osservazione, contemporaneamente in superficie e in
profondità, dei grandi "sciami" di particelle generati da
radiazioni di origine cosmica.
Il termine di tre anni fissato dalla legge risulta troppo
breve e incompatibile con i tempi degli esperimenti in corso:
si è resa perciò necessaria una proroga, con l'articolo 1, che
può essere ragionevolmente fissata in tre anni, che consente
di non interrompere anticipatamente le ricerche, e di non
vanificare il notevole impegno di ricercatori e mezzi
finanziari che in esse è stato investito.
A seguito dell'Accordo tra il Governo italiano, l'AIEA e
l'UNESCO conclusosi
nell'aprile 1993, è stato convenuto di trasferire la gestione
delle attività operative ed amministrative del Centro
internazionale di fisica teorica di Trieste (ICTP) dall'AIEA
all'UNESCO.
Il nuovo accordo che sostituisce quello attualmente in
vigore, consente la continuazione delle attività dell'Istituto
per un periodo indeterminato, salvo denuncia delle parti
contraenti. Pertanto l'impegno richiesto al nostro Paese è
quello di partecipare in via continuativa al finanziamento dei
costi connessi alla realizzazione delle attività e quelli
relativi al bilancio amministrativo dell'Istituto.
A tal fine è stato già elaborato, da parte del Ministero
degli affari esteri, un apposito schema di provvedimento di
ratifica dell'accordo suddetto, che sta completando l' iter
di raccolta delle adesioni delle competenti
amministrazioni. Nelle more di tale procedura, con la norma di
cui all'articolo 1, comma 3, si provvede ad assicurare un
finanziamento straordinario per consentire la prosecuzione
delle ordinarie attività del Centro.
L'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, prevede
che per gli anni 1993 e 1994 gli enti di previdenza destinino
una quota dei fondi annualmente disponibili alla realizzazione
od all'acquisto di immobili destinati alle esigenze delle
università e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere
in uso, anche mediante locazione finanziaria, alle istituzioni
interessate.
Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, del tesoro e dell'università e ricerca scientifica e
tecnologica 6 settembre 1993 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 232 del 2 ottobre 1993) sono state dettate
istruzioni per l'attuazione di tale previsione normativa.
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I Ministeri interessati hanno provveduto agli adempimenti
di competenza e l'esperienza maturata durante la prima
attuazione della normativa fa ritenere opportuno, per la
definizione sollecita dei rapporti tra i soggetti interessati,
stabilire al riguardo il termine del 30 giugno 1995.
In tal senso dispone l'articolo 1, comma 4.
Il comma 5 del medesimo articolo prevede, altresì, la
proroga al 30 giugno 1995 del termine relativo al compimento
delle espropriazioni ed alla esecuzione dei lavori per le sedi
dell'Università di Roma-Tor Vergata.
La complessità delle opere e la scarsità dei mezzi
finanziari hanno rallentato in passato i lavori per la nuova
Università, cosicché al termine del primo decennio, previsto
dalla legge 3 aprile 1979, n. 122, si fu costretti a prorogare
di altri 5 anni il suddetto termine e cioè sino al 18 aprile
1995 con la legge 15 dicembre 1990, n. 396.
Da allora molte opere sono state realizzate e ciò ha
consentito a molte migliaia di studenti di trasferirsi
dall'Università La Sapienza all'Università di Tor Vergata.
Peraltro, non si sono potute realizzare le opere edilizie
per tutte le facoltà previste, per cui nella legge finanziaria
1995 è stato previsto un contributo di 70 miliardi per il
completamento dell'Università.
Con la proroga del termine in questione si rende possibile
evitare la decadenza delle espropriazioni in atto con
gravissimi pregiudizi economici, in quanto l'Università
sarebbe costretta a retrocedere i terreni ai proprietari
espropriati.
Come è noto la normativa vigente in tema di agevolazioni
tributarie per la formazione della proprietà coltivatrice,
consente di produrre, al momento della registrazione degli
atti di compravendita, un'attestazione provvisoria dei
requisiti richiesti e di presentare, entro due anni, il
certificato definitivo, da rilasciarsi da parte
dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
In molte province, per ritardi non imputabili agli
interessati, le attestazioni vengono prodotte tardivamente,
con conseguente recupero dell'Amministrazione delle ordinarie
imposte, salvo il successivo diritto del contribuente al
rimborso.
In pratica, si verifica che gli interessati, decorso il
biennio, incorrono nella decadenza dai benefìci ed assolvono
le normali imposte, salvo a chiederne il rimborso con apposita
istanza. Normalmente, la richiesta di rimborso viene inoltrata
contestualmente al pagamento delle imposte in misura
ordinaria.
La norma di cui all'articolo 2, comma 1, offrendo alla
pubblica amministrazione un termine più elevato per il
rilascio della certificazione in argomento, eviterà il
ripetersi di situazioni incresciose ed andrebbe a sanare
rapporti in essere di contenzioso originati da ritardi
imputabili alla pubblica amministrazione.
La Cassa per la piccola proprietà contadina ha il compito
di erogare mutui agevolati per l'acquisto di terreni agricoli
per l'arrotondamento delle proprietà fondiarie ed il
miglioramento delle unità colturali.
A tale scopo, sono stati stanziati 85 miliardi di lire con
la legge finanziaria per il 1994.
Fino al 31 dicembre 1993 gli atti di compravendita godevano
di esenzione dalle imposte di registro. Dal 1^ gennaio 1994
tale agevolazione è decaduta.
La detta agevolazione è essenziale al funzionamento del
sistema, in quanto l'onere derivante dall'imposta di registro
scoraggia gli imprenditori e, di fatto, impedirebbe il ricorso
al finanziamento della Cassa.
La norma proposta, all'articolo 2, comma 2, prevede quindi
la proroga delle agevolazioni al 31 dicembre 1997 con intero
onere a carico della Cassa.
Le imposizioni generalizzate di adempimenti previsti dal
decreto legislativo n.375 del 1993, in materia di accertamento
dei lavoratori dell'agricoltura, si sono rivelate
concretamente inattuabili, oltre che per la loro rigidità
anche a causa della impossibilità per la stessa
amministrazione di diramare in tempo utile istruzioni e di
provvedere alla distribuzione di modelli, che a tutt'oggi sono
indisponibili.
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Pertanto, vengono rinviati con l'articolo 2, comma 3 al 30
giugno 1995 i termini del 1^ gennaio 1994, relativo al
registro d'impresa, del 31 dicembre 1993 per la denuncia
aziendale della manodopera, del 31 ottobre (già scaduto) per
la presentazione del piano colturale, nonché quello relativo
all'estensione generalizzata dell'obbligo di predisporre il
prospetto di paga.
Con la norma di cui all'articolo 2, comma 4, si garantisce
un'adeguata e uniforme applicazione della normativa sulle
autorizzazioni sanitarie in materia di aziende di produzione
lattiera.
Tale previsione, già approvata dal Senato nel corso
dell' iter di approvazione del disegno di legge di
conversione del precedente decreto-legge n.212 del 1993,
corrisponde all'orientamento espresso dal Ministero della
sanità, nei casi in cui è stato richiesto di un parere sulla
specifica questione.
La norma vale a chiarire che, fuori dei casi indicati
nell'emendamento in questione, l'autorizzazione non è
richiesta per le aziende che vendono il latte destinato alla
trasformazione in formaggio, burro, yogurt, creme, eccetera:
l'adempimento infatti, come ha chiarito il Ministero della
sanità, incombe in tal caso ai relativi impianti di
trasformazione (centrali del latte, caseifici).
L'articolo 2, comma 5, è diretto a consentire
all'Agecontrol S.p.A. lo svolgimento delle attività di
controllo istituzionalmente svolte nel settore di intervento
comunitario dell'olio d'oliva.
Si tratta di attività finanziate oltre che dallo Stato
italiano, anche dalle Comunità europee con propria apposita
partecipazione.
L'utilizzo delle somme precostituite dalla legge
finanziaria si rende pertanto indispensabile al fine di
realizzare tutti i controlli previsti, incrementati e variati
a seguito delle modifiche ai regolamenti comunitari, anche al
fine di evitare l'imputazione allo Stato italiano di
inadempienza agli obblighi comunitari, traducibili nel mancato
riconoscimento, in sede di definizione dei conti FEOGA, degli
importi erogati per gli aiuti comunitari nello specifico
settore.
A seguito della mancata realizzazione, entro il termine
fissato al 31 marzo 1994, delle attività sperimentali di
utilizzo, in esenzione fiscale, di alcool etilico denaturato
come carburante, con l'articolo 2, comma 6 si prevede la
riattribuzione dell'accantonamento di 8 miliardi di lire alle
attività ordinarie relative agli interventi e programmati in
agricoltura, cui le somme erano originariamente destinate.
Con il comma 7 viene differita al 31 dicembre 1995
l'operatività del gruppo di supporto tecnico, istituito presso
il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,
per definire le linee della relativa politica e delle relative
azioni di indirizzo e di coordinamento in materia.
Si è resa necessaria con l'articolo 3, comma 1 l'adozione
di una norma che disponga la riapertura dei termini, previsti
dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n.46, recante norme
per la sicurezza degli impianti, per il riconoscimento dei
requisiti tecnico-professionali delle imprese artigiane
iscritte nel relativo albo professionale o delle ditte
iscritte nel relativo registro.
Tale esigenza è determinata dalla circostanza che sono
pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato numerose richieste di interpretazione circa
la disciplina in esame, e che un considerevole numero di
imprese artigiane e piccole aziende non ha presentato la
necessaria domanda entro il prescritto termine di un anno
dall'entrata in vigore della legge predetta.
Il termine previsto per l'adeguamento degli impianti viene
differito al 30 giugno 1995, mentre il termine per il
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è differito
di 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge in esame. Inoltre viene
chiarito che tale ultimo termine è da intendersi quale termine
ordinatorio.
Con l'articolo 3, commi 2 e 3 è stato previsto un
differimento di termini in tema di iscrizione nel registro
delle imprese esercenti attività di autoriparazione, ciò al
fine di consentire la corretta entrata in funzione a regime
della normativa prevista
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da un apposito decreto del Ministro dei trasporti.
Contestualmente, per non paralizzare l'attività del
settore, è stata prevista una disciplina transitoria di
iscrizione al registro in questione.
L'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n.
166, laddove fissa al 13 marzo 1993 (un anno dalla data di
entrata in vigore della stessa legge) la data ultima di
esercizio della professione di perito assicurativo in assenza
dell'iscrizione nel ruolo, risulta di fatto superato dal
termine previsto nel regolamento di attuazione per la
presentazione delle domande. Alla data del 13 marzo 1993,
infatti, nessun soggetto era iscritto nel ruolo e peraltro il
termine per la presentazione delle domande non era ancora
scaduto.
Appare necessaria, quindi, l'emanazione di una norma
urgente che proroghi il predetto termine del 13 marzo 1993 al
30 giugno 1995, permettendo così l'iscrizione nel ruolo agli
interessati e riconoscendo, nelle more, la possibilità di
continuare l'esercizio della professione.
Con i commi 4 e 5 viene appunto disposta tale proroga al 30
giugno 1995, che appare peraltro indispensabile anche
nell'interesse di coloro (e pare che siano il maggior numero)
che, non trovandosi in possesso del titolo equipollente per
effetto delle norme transitorie, debbono necessariamente, per
potersi iscrivere, superare la prova di idoneità, prevista
dalla stessa legge. L'espletamento della prova richiede, come
è noto, sufficiente tempo per svolgersi.
Altro elemento in favore di una proroga espressa,
attraverso la decretazione in via di urgenza, è costituito dal
fatto che prevedere espressamente un nuovo termine finale per
l'esercizio della professione di perito assicurativo in
mancanza di iscrizione comporta, per maggior chiarezza, la
conseguenza di limitare nel tempo in maniera certa e definita
la possibilità per gli interessati di precostituirsi ad
hoc il titolo per l'iscrizione, in esonero dalla prova di
idoneità.
La disposizione di cui all'articolo 3, comma 6 si rende
necessaria al fine di rendere possibile effettivamente e
giuridicamente l'efficacia di quanto previsto dall'articolo 4,
comma 11- ter, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
Nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167
del 19 luglio 1993 tale disposizione difatti recita:
"Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati
cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
possono ottenere la reiscrizione nel suddetto registro qualora
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto presentino la relativa domanda corredata
dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo articolo
19".
E' intuibile come la decorrenza del termine, così come
previsto nella formulazione sopra riportata, rende di fatto
impossibile l'interpretazione e l'applicazione operativa della
disposizione stessa, dovendosi necessariamente, invece,
intendere la decorrenza di detto termine dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione n. 336 del 1993 che ha
introdotto tale norma.
Con l'articolo 3, comma 7 viene disposto il mantenimento in
bilancio delle somme iscritte in conto residui al 31 dicembre
1994 destinate alla concessione di contributi in conto
capitale alle società che realizzano centri commerciali
all'ingrosso.
La norma prevede altresì l'estensione ai centri commerciali
all'ingrosso dello stesso meccanismo finanziario già
autorizzato dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre
1991, n.421, per le società consortili che realizzano mercati
alimentari all'ingrosso.
Riguardo al comma 8 va tenuto conto che il comma 8
dell'articolo 9- quater del decreto-legge 9 settembre
1988, n.397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n.475, prevede, con richiamo all'allegato 1
della legge stessa, gli obiettivi minimi di riciclaggio per il
triennio 1990-1992, mentre il successivo comma
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9 dispone la corresponsione a carico delle imprese aderenti
ai consorzi, a decorrere dal 31 marzo 1993, di un ulteriore
contributo di riciclo, in aggiunta a quelli normalmente
dovuti, qualora tali obiettivi minimi non siano stati
conseguiti.
Al fine di evitare che la tardiva costituzione dei consorzi
per il riciclaggio si risolva in un ingiustificato aggravio
per i settori produttivi interessati, si ritiene opportuno
differire di un anno il termine per il raggiungimento dei
predetti obiettivi minimi di riciclaggio.
Va peraltro rilevato che i consorzi si sono seriamente
attivati per migliorare la situazione dello smaltimento dei
rifiuti e del loro riciclaggio nonché per diffondere
capillarmente la necessaria informativa agli utenti,
nonostante le difficoltà incontrate a livello locale, con
particolare riguardo alla mancata o ritardata attuazione della
raccolta differenziata dei rifiuti da parte di numerosi
comuni.
Si evidenzia, in particolare, che il consorzio della
plastica ha predisposto un vasto piano industriale ed ha
contestualmente stipulato un accordo biennale con la
Federazione delle aziende municipalizzate, valido per l'intero
territorio nazionale, per la raccolta dei contenitori,
superando anche le difficoltà derivanti dalla mancata od
incompleta normativa al riguardo.
Con la legge 28 dicembre 1993, n. 549, lo Stato italiano ha
adottato misure a tutela dell'ozono stratosferico e
dell'ambiente, in relazione, tra l'altro, a due regolamenti
comunitari operanti in materia.
Per la stessa la Commissione della Comunità europea ha dato
inizio ad un procedimento di infrazione della normativa
comunitaria, in quanto non era stato rispettato l'obbligo
della preventiva comunicazione alla Commissione stessa del
progetto di legge che introduceva regole tecniche innovative a
quelle contenute nel regolamento indicato.
E' stato, altresì, contestato all'Italia che la legge, a
fronte di ridotti vantaggi ambientali, costituiva rilevante
ostacolo agli scambi comunitari.
Contestualmente la Commissione ha richiesto l'immediata
sospensione dell'efficacia della legge, osservando che le
regole tecniche da essa introdotte non potevano essere fatte
valere dai terzi che avrebbero potuto richiederne, nelle
competenti sedi giudiziarie, la disapplicazione in quanto
contrastante con i regolamenti comunitari.
In relazione a tali presupposti, il comma 9 dell'articolo 3
prevede una proroga dei termini ivi previsti sino al 30 giugno
1995.
La disposta proroga, da un lato implicherà una
manifestazione di volontà dello Stato di adeguarsi alle
prescrizioni derivanti dall'ordinamento comunitario,
dall'altro consentirà l'introduzione di ulteriori misure
tecniche procedurali occorrenti per il pieno rispetto della
normativa comunitaria vigente.
Commi 10 e 11. La legge 3 agosto 1994, n. 481, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di
ristrutturazione del comparto siderurgico, all'articolo 1,
comma 3, prevede la concessione di contributi a favore delle
imprese del settore che entro il 31 marzo 1995 abbiano
proceduto alla distruzione fisica degli impianti di
produzione. La disposizione tende ad incentivare la
contrazione dell'offerta siderurgica, notoriamente eccedente
rispetto alla domanda. Tale programma di incentivazione
risponde, peraltro, ad un progetto di razionalizzazione del
settore considerato, nato in ambito Unione europea.
Entro il 30 luglio 1994, termine indicato al medesimo
articolo della legge citata, come ultimo valido ai fini della
presentazione della domanda di ammissione al contributo,
risultano aderenti al programma di dismissione 80 imprese
siderurgiche.
Di queste nessuna ha neppure dato avvio alla distruzione
dei propri impianti, subordinando la medesima alla cognizione
dell'effettiva entità del contributo, la cui determinazione
richiede, da parte del Ministero dell'industria, una
preventiva istruttoria delle istanze, da effettuarsi per il
tramite di società di certificazione ed istituti di credito.
Il Ministero non ha espletato tale fase essendo stata
notificata solo a metà dicembre 1994 la decisione
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comunitaria di approvazione della legge n. 481 del 1994.
I tre mesi successivi alla notifica (dicembre 1994-marzo
1995) sarebbero comunque stati incapienti anche con
riferimento alla distruzione degli impianti che mediamente
richiede un tempo non inferiore ai sei mesi.
L'articolo 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, ha chiarito con norma interpretativa dell'articolo 32,
comma 1, della legge 12 aprile 1991, n. 136, che l'iscrizione
all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari
(ENPAV), facoltativa per i nuovi veterinari dipendenti, rimane
obbligatoria per gli iscritti anteriomente all'entrata in
vigore della predetta legge. Pertanto, nel disporre la nullità
delle cancellazioni erroneamente effettuate dall'Ente, la
citata legge ha concesso un termine di sessanta giorni per la
reiscrizione degli interessati e per la regolamentazione del
versamento dei relativi contributi pregressi.
La disposizione recata dall'articolo 4, comma 1 è ora
diretta ad operare un breve differimento del termine,
rivelatosi inadeguato all'esecuzione dei predetti adempimenti,
nel contempo consentendo il pagamento dilazionato dei
contributi dovuti.
L'urgente necessità di concedere un ulteriore differimento
del condono previdenziale ed assistenziale è connessa con il
fatto che molti lavoratori autonomi si sono trovati
nell'impossibilità di avvalersi della sanatoria a causa della
eccessiva onerosità delle partite debitorie da
regolarizzare.
In particolare, l'esigenza si pone per i collaboratori
dell'impresa familiare che, anche a causa delle incertezze
normative, si sono trovati nella necessità di dover
regolarizzare ampi periodi pregressi e, conseguentemente, a
dovere versare importi considerevoli agli enti
previdenziali.
La concessione di una più ampia dilazione di pagamento al
31 luglio 1994 prevista dall'articolo 4, commi 2, 3 e 4,
consente la sopravvivenza di molte piccole imprese, che,
nell'attuale momento di grave recessione economica, non godono
di ammortizzatori sociali come altri comparti economici.
In previsione di una organica disciplina del condono
previdenziale nell'ambito del settore agricolo, peraltro
auspicato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali, si è ravvisata la necessità di differire nel
frattempo per il predetto settore i termini di operatività del
condono previdenziale, attesa anche la particolare situazione
di disagio del settore.
Con il comma 1 dell'articolo 5 vengono disposte proroghe in
materia di etichettatura nutrizionale dei prodotti
alimentari.
Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, di
attuazione della direttiva 90/496/CEE relativa
all'etichettatura nutrizionale di prodotti alimentari,
prevede, all'articolo 11, i termini di adeguamento alla nuova
disciplina dei prodotti fabbricati e confezionati prima
dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 77 del 1993
e precisamente: il termine del 30 giugno 1993 per
l'utilizzazione dei materiali di confezionamento e
dell'etichetta non conformi; il termine del 30 settembre 1994
per la commercializzazione dei prodotti di media e di lunga
durata sino all'esaurimento delle scorte; il termine del 1^
ottobre 1994 come data ultima per l'esonero dell'obbligo di
indicare alcune sostanze a fronte del più lungo termine
previsto dall'articolo 11 della direttiva 90/496/CEE e
precisamente il 1^ ottobre 1995.
Tali tempi di attuazione si sono dimostrati inadeguati
mettendo in difficoltà con ripercussioni economiche le imprese
e pertanto si è reso necessario il differimento con l'articolo
5.
Le modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, disposte dal comma 2
dell'articolo 5, si rendono necessarie per sanare la
situazione delle imprese che non hanno presentato istanza di
riconoscimento CEE entro il termine fissato dalle richiamate
disposizioni.
La modifica all'articolo 22, comma 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, prevista dal comma 3
dello stesso articolo 5 si rende necessaria per consentire al
Ministero della sanità di portare a termine i procedimenti di
riconoscimento CEE.
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Il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che
modifica il precendente decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, prevede all'articolo 3, comma 2, che alle regioni
spetta la determinazione dei princìpi organizzativi dei
servizi per la tutela della salute, dei criteri di
finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere, nonché le attività di indirizzo tecnico,
promozione e supporto, il controllo di gestione e la
valutazione delle prestazioni sanitarie.
In connessione con tale normativa, e al fine di consentirne
l'attuazione alle regioni, si è prospettata come necessaria la
proroga della durata in carica degli amministratori
straordinari e degli altri organi delle unità sanitarie
locali, di cui alla legge 27 dicembre 1993, n. 423, di
conversione del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324.
La suddetta proroga disposta con il comma 4 dell'articolo 5
in ogni caso non potrà superare la data del 30 giugno 1994.
Nel quadro delle funzioni di coordinamento, di indirizzo e
controllo, che vengono affidate in maniera più ampia ed
incisiva alle regioni, è auspicabile che anche il nuovo
assetto organizzativo delle unità sanitarie locali sia attuato
sulla base del coordinamento regionale, e con tempi
armonizzati a quanto previsto dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517.
Il comma 6 prevede l'applicazione dell'articolo 2403 del
codice civile sui doveri del collegio sindacale in ordine ai
princìpi che devono informare i controlli sugli atti delle
unità sanitarie locali e degli altri organismi sanitari.
Al comma 7 del medesimo articolo 5 viene disposta una
riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
autorizzazione al proseguimento della produzione di gas
medicinali, al fine di assicurare la continuazione della
produzione e fornitura dell'ossigeno terapeutico e degli altri
gas medicinali, la cui carenza determinerebbe danni alla
salute pubblica.
Con il comma 8 sono prorogati al 30 giugno 1995 i termini
relativi all'entrata in vigore dei regolamenti
sull'organizzazione del Ministero della sanità, dell'Istituto
superiore di sanità, dell'Istituto superiore di prevenzione e
sicurezza del lavoro e degli istituti zooprofilattici
sperimentali.
Con il comma 9 viene prorogata l'efficacia dell'abrogazione
delle norme incompatibili con le disposizioni recate dal
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sul riordinamento
degli istituti zooprofilattici sperimentali, fino all'entrata
in vigore delle leggi regionali sulla disciplina delle
modalità gestionali, organizzative e del funzionamento di tali
istituti.
Il comma 10 è volto a consentire il proseguimento delle
attività sanitarie di competenza del Ministero della sanità
per l'accertamento dell'abilitazione alla navigazione del
personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, di cui
al decreto legislativo 31 luglio 1980, n. 620, sulla
disciplina dell'assistenza sanitaria al detto personale,
dipendente dalle società di navigazione marittima e dalle
compagnie aeree.
Ciò in quanto tale attività viene svolta esclusivamente
negli ambulatori del Ministero della sanità con personale
medico a contratto SUMAI il cui mancato turn-over
comporterebbe la chiusura delle strutture stesse con
conseguente fermo di tutta la marina mercantile e del traffico
aereo.
L'articolo 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
105, concernente attuazione della direttiva 80/777/CEE
relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle
acque minerali, prevede che: "I riconoscimenti delle acque
minerali naturali in vendita alla data di entrata in vigore
del presente decreto, ai sensi dell'articolo 199 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del regio decreto 28
settembre 1919, n. 1924, sono sottoposti a revisione entro
trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con
le modalità di cui all'articolo 3".
La complessità della documentazione richiesta, il numero
abbastanza cospicuo di aziende ed acque interessate alla
revisione, il calendario dei lavori del Consiglio superiore di
sanità, cui è richiesta la valutazione tecnico-scientifica
circa le proprietà dell'acqua, la necessità, infine, di
approfondire le conseguenze derivanti al settore dai recenti
avvenimenti alluvionali,
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rendono problematico il rispetto dei termini prescritti.
Si rende, pertanto, indispensabile il differimento dei
termini, previsto dal comma 12, che consenta alle aziende la
predisposizione della documentazione richiesta, agli uffici
competenti una istruttoria quanto più possibile rigorosa e,
infine, al Consiglio superiore di sanità l'attenta valutazione
sotto il profilo clinico-farmacologico.
Per quanto riguarda invece l'inserimento del comma 13,
all'articolo 5 si evidenzia che la norma nazionale in materia
di produzione di latte crudo destinato ad essere utilizzato
per la produzione di latte alimentare trattato termicamente,
prevede che, a partire dal 1^ gennaio 1995, gli allevamenti
debbano essere in possesso di un'autorizzazione sanitaria.
Appare necessario differire tale data sia per la difficoltà
prospettata da varie regioni e organizzazioni di categoria di
poterlo rispettare, che per la necessità di armonizzare la
materia in ambito comunitario, atteso che è in via di
recepimento la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16
giugno 1992, che disciplina l'intero settore.
Come è noto con il decreto del Ministro della sanità n.436
del 2 luglio 1992 è stata avviata in via sperimentale la
raccolta delle schede con le annotazioni da parte degli
utilizzatori di presìdi sanitari, dei dati di acquisto e di
impegno nonché di quelli relativi alle operazioni di
trattamento ed alla situazione di magazzino, limitatamente ad
alcune zone da individuare a campione sul territorio nazionale
in quanto rappresentative degli elementi dell'ambiente fisico
e delle condizioni di rischio connesse allo svolgimento delle
attività agricole, oltre che a portare a termine una indagine
per verificare la corrispondenza tra i dati rilevati nelle
dichiarazioni di vendita e quelli raccolti nel merito delle
utilizzazioni.
Era stato precisato che i risultati della citata
sperimentazione fossero resi disponibili entro il 31 marzo
1993.
Per l'attuazione del programma di carattere conoscitivo da
realizzare a cura della pubblica amministrazione in via
sperimentale era stata prevista, inoltre, la possibilità di
adottare sull'intero territorio nazionale un'apposita "scheda
dei trattamenti in agricoltura" quale documentazione
alternativa al registro del trattamento e del magazzino dei
presìdi sanitari.
E' stato, altresì, disposto l'esplicito esonero degli
operatori agricoli dall'obbligo di compilazione delle schede e
di annotazione sui registri, una volta che le competenti
amministrazioni statali avessero individuato aspetti di
rilevanza ambientale marginali per particolari settori
produttivi, aree geografiche e categorie di presìdi contenenti
princìpi attivi.
Il dichiarato impegno di introdurre un sistema di
rilevazione dei dati che permettesse una preliminare verifica
della validità della metodologia impiegata in vista degli
obiettivi di tutela sanitaria e di salubrità ambientale,
risulta senz'altro contraddetto dall'omessa adozione della
serie di atti di competenza ministeriale individuati nel
decreto ministeriale n.436 del 1982, contravvenendo anche
all'obiettivo perseguito dalla risoluzione della VIII
Commissione permanente della Camera dei deputati n.7-00498 che
prevedeva un periodo iniziale in cui la tenuta delle schede e
dei registri fosse regolata attraverso la necessaria
attuazione di una rete di assistenza tecnica che riducesse le
difficoltà compilative per gli operatori agricoli.
Infine, considerate le caratteristiche delle schede di
rilevazione e la conseguente difficoltà compilativa, si è
rilevato il grave disagio verificatosi a seguito di
innumerevoli e documentabili registrazioni dei presìdi
sanitari aventi diverso nome commerciale e differente attività
pur essendo contrassegnati con un numero uguale di
"identificazione" ovvero a seguito di altrettanto numerose e
comprovabili registrazioni di formulati commerciali suscettivi
di essere impiegati su culture che escludono gli stessi
princìpi attivi di cui si compongono.
Sulla base di tali considerazioni, con l'articolo 5, comma
14, si dispone il differimento dei termini di entrata in
vigore dell'obbligo di predisporre le schede di rilevazione
dei dati sull'utilizzazione dei presìdi sanitari.
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Con l'articolo 6 è previsto uno stanziamento di ulteriori
30 miliardi di lire a favore delle regioni per la
realizzazione di centri e servizi di prima accoglienza e per
programmi regionali integrati di successiva accoglienza per
gli immigrati extracomunitari. Ciò in quanto le disponibilità
finanziarie previste, dopo due anni di prima applicazione, si
sono rivelate insufficienti, specie a seguito del progressivo
dilatarsi dei fenomeni di immigrazione, aggravati anche da
afflussi di massa a causa di guerre civili, mutamenti
internazionali, gravi crisi economiche. Per questo appare
necessario intervenire con immediatezza, per consentire agli
organi all'uopo deputati di fronteggiare con più efficacia
tali fenomeni e prevenire così turbamenti dell'ordine pubblico
e forme acute di allarme sociale, che possono trasformarsi in
inammissibili atti di intolleranza, xenofobia o di
razzismo.
La disposizione di cui all'articolo 7, conformemente alla
formulazione dell'emendamento introdotto dal Senato con
l'articolo 5- bis, di cui all'atto Camera n.3014 della XI
legislatura, risponde alla necessità di evitare ogni
perplessità riguardo al momento di applicazione delle
disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 17- bis,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, introdotto dalla
legge 19 luglio 1993, n.236, che, in fase di conversione, ha
integrato con un comma aggiuntivo (il 4- bis) l'articolo
3 della legge 23 luglio 1991, n.223, sulla riforma della cassa
integrazione. L'esigenza nasce dal fatto che nel testo attuale
non risulta effettivamente chiaro se dette disposizioni
debbano trovare applicazione dall'entrata in vigore della
legge n.223 del 1991, su cui l'integrazione appunto va ad
incidere, o, piuttosto, dalla data di entrata in vigore della
anzidetta legge 19 luglio 1993, n.236, apportatrice di tale
integrazione.
Il decreto-legge 21 giugno 1993, n.199, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n.293, concedeva ai
lavoratori sospesi dal lavoro ovvero disoccupati a seguito del
licenziamento dovuto alla crisi delle imprese di spedizione
conseguente all'abolizione delle frontiere fiscali e doganali
in ambito CEE (1^ gennaio 1993), una indennità pari al
trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria
per un periodo di un anno.
Tale durata si è però dimostrata inadeguata in relazione al
permanere della crisi occupazionale per le maestranze
interessate; da qui l'istanza, fortemente sostenuta sia dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori che da parte
datoriale, di prorogare il periodo di protezione di ulteriori
dodici mesi.
L'intervento non comporta maggiori oneri posto che il
decreto-legge n.199 del 1993 contemplava una protezione
complessivamente riferita a 3.500 unità lavorative delle
quali, dai dati acquisiti presso l'INPS, solo 1.500 unità
circa sono state ammesse ai menzionati benefìci in funzione
del fabbisogno del settore.
In considerazione di ciò, con la disposizione di cui al
comma 2 si intende disporre l'estensione non del numero dei
beneficiari, che rimangono gli attuali fruitori del
trattamento, ma della durata dell'intervento effettuato in
favore dei medesimi. Tale operazione doveva attuarsi nel corso
del 1993 ove non si volesse far ricadere l'eccedentarietà
dello stanziamento nell'ambito delle economie finanziarie
dell'anno medesimo.
La legge 25 febbraio 1987, n. 67, prevedeva all'articolo
28, comma 5, che fosse riservato, a valere sugli stanziamenti
dello stesso articolo, un contributo di lire 500 milioni annui
da destinare interamente allo sviluppo e distribuzione
dell'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con
caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e
braille.
Il regolamento di attuazione di tale disposizione fu
emanato soltanto nel 1990, con decreto del Presidente della
Repubblica 3 aprile 1990, n. 78, ed alla distribuzione del
contributo fu provveduto soltanto nel 1992.
Da allora l'editoria periodica per non vedenti non ha più
ricevuto alcun contributo, poiché l'articolo 28 della legge n.
67 del 1987 limitava i finanziamenti a tale titolo al 1990,
successivamente non è stato più rifinanziato.
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Si è creata così una situazione di grave disagio poiché gli
editori del settore, sulla base dei finanziamenti prima
sperati, e poi finalmente ricevuti, hanno impostato una azione
di sviluppo delle testate e della loro diffusione che ora,
esaurite le risorse, dovrà essere drasticamente ridotta o, nei
casi estremi, cessare del tutto.
Non si può lasciare senza più risorse un settore editoriale
che, per l'utenza cui si rivolge, costituisce uno strumento
insostituibile di integrazione culturale e sociale.
Ciò tanto più se si tiene presente che per altre categorie
editoriali si è provveduto al rifinanziamento con disposizioni
varie (vedi ad esempio le leggi 7 agosto 1990, n. 250, e 14
agosto 1991, n. 278, e successive integrazioni e
modificazioni).
Con l'articolo 8 si pone rimedio all'attuale mancanza di
risorse per l'editoria speciale per non vedenti proponendo
allo scopo il ripristino di un contributo annuo di 1.000
milioni, da ripartire con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78.
La Commissione pari opportunità è scaduta l'8 marzo 1994.
Dovendo la nuova Commissione essere nominata dal Governo
si proroga con l'articolo 9, fino al 15 giugno 1994, data in
cui la stessa deve predisporre il Rapporto del Governo
italiano all'ONU in preparazione della Conferenza mondiale di
Pechino.
Il comma 1 consente di riconoscere ai componenti della
Commissione stessa e dei gruppi di lavoro istituiti nel suo
ambito, nonché ai segretari, un gettone di presenza da
rapportare all'impegno ed alla professionalità, la cui misura
verrà determinata con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da emanare di concerto con il Ministro
del tesoro.
Nel prevedere, poi, la possibilità di fronteggiare anche le
spese di rappresentanza, si consente di ricevere adeguatamente
i componenti degli altri analoghi organismi operanti nei Paesi
esteri.
Tali disposizioni non comportano una maggiore spesa, che
rimane contenuta negli ordinari stanziamenti di bilancio, di
cui al capitolo 1159 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a lire 2.000
milioni in ragione d'anno.
Il comma 2 prevede l'elevazione da tre a quattro nel numero
dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
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