| (Interventi nel campo della ricerca).
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge
29 novembre 1990, n.366, è differito al 31 dicembre 1996.
2. I fondi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 1^
agosto 1988, n.326, possono essere utilizzati anche negli anni
1994 e 1995, anche per l'assunzione di personale mediante
contratto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991, n.171.
3. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività
scientifiche, di ricerca e di formazione del Centro
internazionale di fisica teorica di Trieste (I.C.T.P.), in
attesa della ratifica e conseguente entrata in vigore
dell'accordo tripartito tra Italia, UNESCO ed AIEA, è
autorizzata la concessione al Centro medesimo di un contributo
straordinario di lire 10 miliardi nel biennio 1994-1995, in
ragione di lire 6 miliardi per
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l'anno 1994 e di lire 4 miliardi per l'anno 1995. Al relativo
onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul
capitolo 7706 dello stato di previsione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per
l'anno 1994 e corrispondente capitolo per l'anno
successivo.
4. Il termine per la definizione, da parte dei soggetti
interessati, dei contenuti dei contratti concernenti la
vendita, l'uso o la locazione finanziaria di immobili di cui
all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, resta
fissato al 30 giugno 1995.
2. Il termine previsto dall'articolo 4, comma secondo,
della legge 3 aprile 1979, n. 122, già differito al 18 aprile
1995 dall'articolo 9, comma 8, della legge 15 dicembre 1990,
n. 396, è ulteriormente differito al 30 giugno 1995.
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