| (Interventi nel settore agricolo).
1. Il termine per la presentazione del certificato
definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della
legge 6 agosto 1954, n.604, per beneficiare delle agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprietà contadina, è elevato a tre anni. La presente
disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora
definiti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 1997. Alle
relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola
proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento
da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del
bilancio dello Stato.
3. Per il primo anno di applicazione della disciplina
recata dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, i
termini per l'effettuazione degli adempimenti di cui agli
articoli 2, 4, 5 e 7 del predetto decreto sono fissati al 30
giugno 1995.
4. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria
prevista dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte
destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9
maggio 1929, n.994, e successive modificazioni, dalla legge 30
aprile 1962, n.283, e successive modificazioni, e ai decreti
ministeriali numeri 184 e 185 del 9 maggio 1991 si intende
riferita soltanto alle aziende di produzione (vaccherie) di
latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare
trattato termicamente, nonché di latte crudo destinato ad
essere utilizzato per la produzione di latte fresco
pastorizzato di alta qualità.
5. Per l'espletamento dei controlli previsti
dall'articolo 1 del regolamento CEE n.2262/84 in data 17
luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel
settore dell'olio d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa
annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al
relativo onere si provvede a carico dello stanziamento
iscritto al
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capitolo 2112 dello stato di previsione del Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1993 e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
6. Il comma 7- bis dell'articolo 33 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è
soppresso. Conseguentemente, la somma di lire 8 miliardi
accantonata dal CIPE, con delibera del 30 novembre 1993, sui
fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201, per essere
destinata alle iniziative di cui al predetto articolo 33,
comma 7- bis, è assegnata rispettivamente per lire 6,5
miliardi al capitolo 7962 e per lire 1,5 miliardi al capitolo
7283 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1994.
7. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4
giugno 1984, n.194, da ultimo differito dall'articolo 3 della
legge 7 febbraio 1992, n.140, è ulteriormente differito al 31
dicembre 1995. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa
di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al
relativo onere si provvede a carico dello stanziamento
iscritto al capitolo 1140 dello stato di previsione del
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per
l'anno 1994 e corrispondente capitolo per l'anno
successivo.
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