| (Interventi nei settori produttivi).
1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge
5 marzo 1990, n.46, è differito al 30 giugno 1995. Il mancato
rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei
confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore
di condominio per le utenze di uso comune o comunque del
soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una
sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque
milioni, secondo le modalità che saranno determinate con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n.122, per l'iscrizione nel registro
delle imprese esercenti attività di autoriparazione, previsto
dall'articolo 2 della stessa legge, è differito alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 387.
3. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 4, della
legge 5 febbraio 1992, n. 122, per la documentazione della
sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 dell'articolo 3 della medesima legge, è
differito di due mesi a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. E' differito al 30 giugno 1995 il termine previsto
dall'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n.
166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione
di cui all'articolo 4 della medesima legge. Gli ammessi a
partecipare alla prima prova di idoneità per l'iscrizione nel
ruolo nazionale di cui all'articolo 1 della predetta legge
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n. 166 del 1992 possono continuare ad esercitare
transitoriamente l'attività di perito assicurativo fino alla
comunicazione dell'esito della prova.
5. In attesa del riordino della Commissione nazionale per
i periti assicurativi, prevista dall'articolo 7 della legge 17
febbraio 1992, n.166, le materie e gli argomenti del programma
di esame della prova di idoneità per l'iscrizione nel ruolo di
cui al comma 1 sono individuati dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, che provvede
all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione e per
l'ammissione all'esame, cui possono partecipare i soggetti in
possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di
laurea.
6. All'articolo 4, comma 11- ter, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "della legge di
conversione del presente decreto". Il termine per la
reiscrizione di cui all'articolo 4, comma 11- ter, del
predetto decretolegge resta fissato al 30 giugno 1994.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della
legge 28 dicembre 1991, n.421, si applicano anche alle somme
impegnate per la concessione di contributi a favore delle
società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui
alla legge 28 febbraio 1986, n.41.
8. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo
9- quater, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988,
n.397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n.475, è prorogato fino al 30 giugno 1995, nonché fino
all'attuazione da parte dei comuni della raccolta
differenziata che deve avvenire entro il termine del 30
dicembre 1995.
9. Sono prorogati al 30 giugno 1995 i termini previsti
dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela
dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, fatto salvo quanto
disposto dal regolamento CEE n. 594/91, come modificato ed
integrato dal successivo regolamento CEE n. 3952/92.
10. Il termine del 31 marzo 1995 previsto all'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, ed
all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12
ottobre 1994, n. 683, per la distruzione degli impianti
oggetto di incentivazione, è prorogato al 31 dicembre 1995.
11. Il termine per la presentazione della documentazione
integrativa prevista a corredo delle domande di concessione di
contributi già presentata resta confermato al 31 marzo
1995.
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