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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29799
DDL2448-0008
Progetto di legge Camera n. 2448 - testo presentato - (DDL12-2448)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C2448. TESTIPDL
...C2448.
...Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1995. Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale.
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2448 ZZ12 ZZDL ZZPR
             (Interventi nei settori produttivi).
      1.  Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge
  5 marzo 1990, n.46, è differito al 30 giugno 1995.  Il mancato
  rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei
  confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore
  di condominio per le utenze di uso comune o comunque del
  soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una
  sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque
  milioni, secondo le modalità che saranno determinate con
  decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di
  entrata in vigore del presente decreto.
      2.  Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della
  legge 5 febbraio 1992, n.122, per l'iscrizione nel registro
  delle imprese esercenti attività di autoriparazione, previsto
  dall'articolo 2 della stessa legge, è differito alla data di
  entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
  18 aprile 1994, n. 387.
      3.  Il termine previsto dall'articolo 13, comma 4, della
  legge 5 febbraio 1992, n. 122, per la documentazione della
  sussistenza dei requisiti di cui alle lettere  a)  e
  b)  del comma 1 dell'articolo 3 della medesima legge, è
  differito di due mesi a decorrere dalla data di entrata in
  vigore del presente decreto.
      4.  E' differito al 30 giugno 1995 il termine previsto
  dall'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n.
  166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione
  di cui all'articolo 4 della medesima legge.  Gli ammessi a
  partecipare alla prima prova di idoneità per l'iscrizione nel
  ruolo nazionale di cui all'articolo 1 della predetta legge
 
                              Pag. 19
 
  n. 166 del 1992 possono continuare ad esercitare
  transitoriamente l'attività di perito assicurativo fino alla
  comunicazione dell'esito della prova.
      5.  In attesa del riordino della Commissione nazionale per
  i periti assicurativi, prevista dall'articolo 7 della legge 17
  febbraio 1992, n.166, le materie e gli argomenti del programma
  di esame della prova di idoneità per l'iscrizione nel ruolo di
  cui al comma 1 sono individuati dal Ministero dell'industria,
  del commercio e dell'artigianato, che provvede
  all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione e per
  l'ammissione all'esame, cui possono partecipare i soggetti in
  possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di
  laurea.
      6.  All'articolo 4, comma 11- ter,  del decreto-legge
  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "del presente
  decreto" sono sostituite dalle seguenti: "della legge di
  conversione del presente decreto".  Il termine per la
  reiscrizione di cui all'articolo 4, comma 11- ter,  del
  predetto decretolegge resta fissato al 30 giugno 1994.
      7.  Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della
  legge 28 dicembre 1991, n.421, si applicano anche alle somme
  impegnate per la concessione di contributi a favore delle
  società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui
  alla legge 28 febbraio 1986, n.41.
      8.  Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo
  9- quater,  comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988,
  n.397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
  1988, n.475, è prorogato fino al 30 giugno 1995, nonché fino
  all'attuazione da parte dei comuni della raccolta
  differenziata che deve avvenire entro il termine del 30
  dicembre 1995.
      9.  Sono prorogati al 30 giugno 1995 i termini previsti
  dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela
  dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, fatto salvo quanto
  disposto dal regolamento CEE n. 594/91, come modificato ed
  integrato dal successivo regolamento CEE n. 3952/92.
      10.  Il termine del 31 marzo 1995 previsto all'articolo 1,
  comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, ed
  all'articolo 1, comma 1, lettera  c),  del decreto del
  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12
  ottobre 1994, n. 683, per la distruzione degli impianti
  oggetto di incentivazione, è prorogato al 31 dicembre 1995.
      11.  Il termine per la presentazione della documentazione
  integrativa prevista a corredo delle domande di concessione di
  contributi già presentata resta confermato al 31 marzo
  1995.
 
DATA=950429 FASCID=DDL12-2448 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2448 TOTPAG=0025 TOTDOC=0015 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0018 RIGINIZ=026 PAGFIN=0019 RIGFIN=049 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=244800 00 FASCIDC=12DDL2448 SORTNAV=0244800 000 00000 ZZDDLC2448 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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