| (Orario massimo di lavoro).
1. L'orario normale della settimana lavorativa dei
dipendenti e delle dipendenti da datori di lavoro privati e
pubblici non può eccedere le trentacinque ore di lavoro
effettivo. Per il lavoro a turni devono essere stabiliti
regimi di orario di durata massima non superiore alle sei ore
al giorno per cinque giorni settimanali. Per le attività
usuranti, particolarmente usuranti, faticose, pericolose ed
insalubri di cui all'articolo 8, è demandata alla
contrattazione collettiva la definizione di una ulteriore
riduzione dell'orario di lavoro pari ad almeno altre tre ore
settimanali.
2. All'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 15
marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n.
473, le parole: "le otto ore al giorno o le quarantotto ore
settimanali di lavoro effettivo" sono sostituite dalle
seguenti: "le sette ore al giorno o le trentacinque ore
settimanali".
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,
primo comma, del citato regio decreto-legge n. 692 del 1923,
convertito dalla citata legge n. 473 del 1925, da parte dei
datori di lavoro è punita con l'ammenda fino a lire 500.000
per ciascun giorno, per ogni lavoratore e per ogni
lavoratrice. Tale somma può essere raddoppiata in caso di
recidiva. Il contravventore perde il diritto alle agevolazioni
finanziarie eventualmente ad esso concesse in precedenza dalle
pubbliche amministrazioni.
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