| (Previdenza e assistenza).
1. Al comma 26 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai
seguenti: "L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 19
della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere adempiuto
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. I contributi dovuti per il periodo
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successivo al provvedimento di cancellazione devono essere
versati in tre rate di uguale importo con scadenza,
rispettivamente, al 30 aprile, al 31 agosto ed al 31 dicembre
1994. Fino ai termini sopraindicati non si applicano, per i
contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo, le
sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli
articoli 19 e 20 della legge 12 aprile 1991, n. 136".
2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5- bis,
del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 21, è differito
al 31 luglio 1994. I soggetti che non abbiano ancora
provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva
nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi possono
provvedervi, secondo le modalità fissate dagli enti
impositori, in tre rate bimestrali di eguale importo di cui la
prima entro il 31 luglio 1994, la seconda entro il 30
settembre 1994 e la terza entro il 30 novembre 1994.
3. Per la regolarizzazione del condono dei contributi
agricoli unificati, i termini del 31 luglio 1994, del 30
settembre 1994 e del 30 novembre 1994, di cui al comma 2, sono
rispettivamente fissati al 31 gennaio 1995, al 28 febbraio
1995 ed al 31 marzo 1995. I procedimenti esecutivi riguardanti
il recupero dei contributi agricoli unificati sono sospesi
fino al 31 gennaio 1995.
4. Sono differiti al 30 giugno 1995 i termini del 1^
ottobre 1994 previsti al comma 5 dell'articolo 9 della legge
11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall'articolo 11, commi
27 e 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
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