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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29800
DDL2448-0009
Progetto di legge Camera n. 2448 - testo presentato - (DDL12-2448)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C2448. TESTIPDL
...C2448.
...Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1995. Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale.
Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2448 ZZ12 ZZDL ZZPR
                  (Previdenza e assistenza).
      1.  Al comma 26 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre
  1993, n. 537, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai
  seguenti: "L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 19
  della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere adempiuto
  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
  presente legge.  I contributi dovuti per il periodo
 
                              Pag. 20
 
  successivo al provvedimento di cancellazione devono essere
  versati in tre rate di uguale importo con scadenza,
  rispettivamente, al 30 aprile, al 31 agosto ed al 31 dicembre
  1994.  Fino ai termini sopraindicati non si applicano, per i
  contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo, le
  sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli
  articoli 19 e 20 della legge 12 aprile 1991, n. 136".
      2.  Il termine di cui all'articolo 1, comma 5- bis,
  del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 21, è differito
  al 31 luglio 1994.  I soggetti che non abbiano ancora
  provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva
  nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi possono
  provvedervi, secondo le modalità fissate dagli enti
  impositori, in tre rate bimestrali di eguale importo di cui la
  prima entro il 31 luglio 1994, la seconda entro il 30
  settembre 1994 e la terza entro il 30 novembre 1994.
      3.  Per la regolarizzazione del condono dei contributi
  agricoli unificati, i termini del 31 luglio 1994, del 30
  settembre 1994 e del 30 novembre 1994, di cui al comma 2, sono
  rispettivamente fissati al 31 gennaio 1995, al 28 febbraio
  1995 ed al 31 marzo 1995.  I procedimenti esecutivi riguardanti
  il recupero dei contributi agricoli unificati sono sospesi
  fino al 31 gennaio 1995.
      4.  Sono differiti al 30 giugno 1995 i termini del 1^
  ottobre 1994 previsti al comma 5 dell'articolo 9 della legge
  11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall'articolo 11, commi
  27 e 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
 
DATA=950429 FASCID=DDL12-2448 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2448 TOTPAG=0025 TOTDOC=0015 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0019 RIGINIZ=050 PAGFIN=0020 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=19 PAGEFIN=20 SORTRES= SORTDDL=244800 00 FASCIDC=12DDL2448 SORTNAV=0244800 000 00000 ZZDDLC2448 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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