| (Interventi in materia sanitaria).
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 febbraio
1993, n.77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "30 giugno 1993" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1993";
b) al comma 2, le parole: "30 settembre 1994"
sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1995";
c) al comma 3, le parole: "1^ ottobre 1994" sono
sostituite dalle seguenti: "1^ ottobre 1995".
2. All'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.530, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 1994";
b) al comma 2, le parole: "entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 1994".
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3. All'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.537, le parole: "nel termine di un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "nel termine di due anni".
4. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 27 agosto 1993, n.324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.423, sono
prorogati sino all'entrata in vigore delle leggi regionali
attuative dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n.517, e comunque non oltre il 30 giugno 1994. Alla
stessa data è prorogata la durata in carica dei collegi dei
revisori delle unità sanitarie locali, anche in deroga alla
disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di
controllo.
5. Le regioni che abbiano già emanato la disciplina,
anche parziale, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come sostituito
dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n.517, o nell'ambito delle quali
si verifichino vacanze nell'incarico di amministratore
straordinario presso le unità sanitarie locali, possono
procedere alla nomina di commissari straordinari che
subentrano nella gestione delle unità sanitarie locali, sino
alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n.517.
6. All'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.502, come modificato dall'articolo 4, comma
1, lettera i), del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, sono inserite, dopo le parole: "variazioni ed
assestamento", le seguenti: "ed informa il controllo sugli
atti ai princìpi contenuti nell'articolo 2403 del codice
civile".
7. All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 538, dopo le parole: "hanno presentato" sono
aggiunte le seguenti: "o presentino entro il 28 febbraio
1994".
8. I termini di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n.266, sono differiti al 30 giugno
1995.
9. I termini di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n.270, è differito fino
all'entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione
dell'articolo 2, comma 5, del predetto decreto legislativo e,
comunque, non oltre il 1^ gennaio 1996.
10. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 23,
della legge 24 dicembre 1993, n.537, non si applica,
limitatamente al numero massimo di venti unità, al personale a
contratto il cui utilizzo gradualmente si rende necessario per
lo svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria e
medico-legale al personale navigante, marittimo e
dell'aviazione civile, assistito dal Ministero della sanità ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1980, n.620. Lo svolgimento dell'attività suddetta non
costituisce, in nessun caso, titolo per l'assunzione nei ruoli
dell'Amministrazione.
11. L'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 1994, n.268, è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Le disposizioni del presente regolamento
entrano in vigore il centottantesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. ".
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12. Ai fini della revisione delle acque minerali, il
termine previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 105, è differito al 31 dicembre 1995.
13. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro
della sanità 9 maggio 1991, n. 184, la lettera b) è
sostituita dalla seguente:
" b) la provenienza di latte crudo da aziende di
produzione e da centri di raccolta conformi alla legislazione
nazionale attualmente vigente, fino all'entrata in vigore del
decreto legislativo di recepimento della direttiva 92/46/CEE,
del Consiglio del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme
sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte
crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di
latte;".
14. L'applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25
gennaio 1991, n.217, e, conseguentemente, delle sanzioni di
cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n.236, decorre, rispettivamente,
dal 28 febbraio 1996 e dal 31 dicembre 1995, tranne che per le
zone territoriali di cui all'articolo 1 del citato decreto del
Ministro della sanità n.217.
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