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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29801
DDL2448-0010
Progetto di legge Camera n. 2448 - testo presentato - (DDL12-2448)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.20 dello stampato)
...C2448. TESTIPDL
...C2448.
...Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1995. Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale.
Articolo 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2448 ZZ12 ZZDL ZZPR
              (Interventi in materia sanitaria).
      1.  All'articolo 12 del decreto legislativo 16 febbraio
  1993, n.77, sono apportate le seguenti modifiche:
          a)  al comma 1, le parole: "30 giugno 1993" sono
  sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1993";
          b)  al comma 2, le parole: "30 settembre 1994"
  sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1995";
          c)  al comma 3, le parole: "1^ ottobre 1994" sono
  sostituite dalle seguenti: "1^ ottobre 1995".
      2.  All'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre
  1992, n.530, sono apportate le seguenti modifiche:
          a)  al comma 1, le parole: "entro trenta giorni
  dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono
  sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 1994";
          b)  al comma 2, le parole: "entro trenta giorni
  dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono
  sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 1994".
 
                              Pag. 21
 
      3.  All'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n.537, le parole: "nel termine di un anno" sono
  sostituite dalle seguenti: "nel termine di due anni".
      4.  I termini di cui al comma 1 dell'articolo 1 del
  decreto-legge 27 agosto 1993, n.324, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.423, sono
  prorogati sino all'entrata in vigore delle leggi regionali
  attuative dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre
  1993, n.517, e comunque non oltre il 30 giugno 1994.  Alla
  stessa data è prorogata la durata in carica dei collegi dei
  revisori delle unità sanitarie locali, anche in deroga alla
  disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di
  controllo.
      5.  Le regioni che abbiano già emanato la disciplina,
  anche parziale, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come sostituito
  dall'articolo 4, comma 1, lettera  c),  del decreto
  legislativo 7 dicembre 1993, n.517, o nell'ambito delle quali
  si verifichino vacanze nell'incarico di amministratore
  straordinario presso le unità sanitarie locali, possono
  procedere alla nomina di commissari straordinari che
  subentrano nella gestione delle unità sanitarie locali, sino
  alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 3
  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
  modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre
  1993, n.517.
      6.  All'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n.502, come modificato dall'articolo 4, comma
  1, lettera  i),  del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
  n. 517, sono inserite, dopo le parole: "variazioni ed
  assestamento", le seguenti: "ed informa il controllo sugli
  atti ai princìpi contenuti nell'articolo 2403 del codice
  civile".
      7.  All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n. 538, dopo le parole: "hanno presentato" sono
  aggiunte le seguenti: "o presentino entro il 28 febbraio
  1994".
      8.  I termini di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto
  legislativo 30 giugno 1993, n.266, sono differiti al 30 giugno
  1995.
      9.  I termini di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto
  legislativo 30 giugno 1993, n.270, è differito fino
  all'entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione
  dell'articolo 2, comma 5, del predetto decreto legislativo e,
  comunque, non oltre il 1^ gennaio 1996.
      10.  La disposizione di cui all'articolo 3, comma 23,
  della legge 24 dicembre 1993, n.537, non si applica,
  limitatamente al numero massimo di venti unità, al personale a
  contratto il cui utilizzo gradualmente si rende necessario per
  lo svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria e
  medico-legale al personale navigante, marittimo e
  dell'aviazione civile, assistito dal Ministero della sanità ai
  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
  1980, n.620.  Lo svolgimento dell'attività suddetta non
  costituisce, in nessun caso, titolo per l'assunzione nei ruoli
  dell'Amministrazione.
      11.  L'articolo 5 del decreto del Presidente della
  Repubblica 28 marzo 1994, n.268, è sostituito dal seguente:
        "Art. 5. - 1.  Le disposizioni del presente regolamento
  entrano in vigore il centottantesimo giorno successivo a
  quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
  Ufficiale. ".
 
                              Pag. 22
 
      12.  Ai fini della revisione delle acque minerali, il
  termine previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 25
  gennaio 1992, n. 105, è differito al 31 dicembre 1995.
      13.  All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro
  della sanità 9 maggio 1991, n. 184, la lettera  b)  è
  sostituita dalla seguente:
        " b)  la provenienza di latte crudo da aziende di
  produzione e da centri di raccolta conformi alla legislazione
  nazionale attualmente vigente, fino all'entrata in vigore del
  decreto legislativo di recepimento della direttiva 92/46/CEE,
  del Consiglio del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme
  sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte
  crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di
  latte;".
      14.  L'applicazione delle disposizioni di cui agli
  articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25
  gennaio 1991, n.217, e, conseguentemente, delle sanzioni di
  cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della
  Repubblica 24 maggio 1988, n.236, decorre, rispettivamente,
  dal 28 febbraio 1996 e dal 31 dicembre 1995, tranne che per le
  zone territoriali di cui all'articolo 1 del citato decreto del
  Ministro della sanità n.217.
 
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