| (Disposizioni in materia di cittadini
extracomunitari).
1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in
materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini
extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n.39, è aumentata di lire 30 miliardi. Al relativo onere si
provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al
capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per l'anno 1994.
2. Per l'anno 1994 i cittadini extracomunitari,
regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di
collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non
occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto
attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal
Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo
contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre
1978, n.833, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. All'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1992,
n.350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre
1992, n.390, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 4- bis. Per la prosecuzione nell'anno 1994 degli
interventi straordinari di cui all'articolo 1, le somme non
impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno
successivo".
4. L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n.350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992,
n.390, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Ordini di accreditamento). -
1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le
attività indicate nel presente capo, il
Pag. 23
Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le
disponibilità di cui all'articolo 3, comma 1, tra le
amministrazioni interessate che provvedono alle attività di
rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri
funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione
con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di
somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello
Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai
prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli
enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione
ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti
dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.
2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai
Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono
tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi
delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello
Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce
rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui
al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali
relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri".
5. Le somme rese disponibili per effetto della revoca del
contributo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono versate dalle regioni
interessate ad apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con
decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
| |