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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29802
DDL2448-0011
Progetto di legge Camera n. 2448 - testo presentato - (DDL12-2448)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.22 dello stampato)
...C2448. TESTIPDL
...C2448.
...Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1995. Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale.
Articolo 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2448 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Disposizioni in materia di cittadini
                      extracomunitari).
      1.  Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in
  materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini
  extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
  11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
  n.39, è aumentata di lire 30 miliardi.  Al relativo onere si
  provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al
  capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del
  Consiglio dei Ministri per l'anno 1994.
      2.  Per l'anno 1994 i cittadini extracomunitari,
  regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di
  collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non
  occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto
  attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal
  Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo
  contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre
  1978, n.833, e successive modificazioni ed integrazioni.
      3.  All'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1992,
  n.350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre
  1992, n.390, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      " 4- bis.  Per la prosecuzione nell'anno 1994 degli
  interventi straordinari di cui all'articolo 1, le somme non
  impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno
  successivo".
      4.  L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n.350,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992,
  n.390, è sostituito dal seguente:
      "Art. 4. -  (Ordini di accreditamento). -
  1.  Per l'attuazione degli interventi connessi con le
  attività indicate nel presente capo, il
 
                              Pag. 23
 
  Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le
  disponibilità di cui all'articolo 3, comma 1, tra le
  amministrazioni interessate che provvedono alle attività di
  rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri
  funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione
  con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di
  somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello
  Stato.  Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai
  prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli
  enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione
  ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti
  dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.
        2.  I funzionari di cui al comma 1, delegati dai
  Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico
  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono
  tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi
  delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello
  Stato unitamente ad una relazione.  Gli enti locali, la Croce
  rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui
  al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali
  relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla
  Presidenza del Consiglio dei Ministri".
      5.  Le somme rese disponibili per effetto della revoca del
  contributo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge
  30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono versate dalle regioni
  interessate ad apposito capitolo dello stato di previsione
  dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con
  decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello
  stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
  Ministri.
 
DATA=950429 FASCID=DDL12-2448 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2448 TOTPAG=0025 TOTDOC=0015 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0022 RIGINIZ=024 PAGFIN=0023 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=22 PAGEFIN=23 SORTRES= SORTDDL=244800 00 FASCIDC=12DDL2448 SORTNAV=0244800 000 00000 ZZDDLC2448 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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