| (Commissione nazionale per la parità e pari opportunità
tra uomo e donna).
1. Le somme destinate alla realizzazione delle finalità
della Commissione per la parità e per le pari opportunità tra
uomo e donna, istituita con legge 22 giugno 1990, n. 164,
contenute, in ogni caso nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio, potranno essere utilizzate anche per
riconoscere ai componenti della Commissione e dei gruppi di
lavoro istituiti nell'ambito della stessa ed ai segretari,
gettoni di presenza per l'attività svolta in seno al Collegio,
nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, nonché per fronteggiare ogni altra spesa anche di
rappresentanza.
2. All'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 1990,
n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea è sostituito dal seguente:
"1. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta
da trenta donne, nominate dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, con proprio decreto:";
b) la lettera c) è sostituita dalla
seguente:
" c) quattro, prescelte nell'ambito delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;".
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