Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29808
DDL2449-0002
Progetto di legge Camera n. 2449 - testo presentato - (DDL12-2449)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2449. TESTIPDL
...C2449.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2449 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Il presente decreto-legge
  reitera alcune delle disposizioni contenute nel decreto-legge
  25 febbraio 1995, n. 55, non convertito in legge.
    Trattasi delle disposizioni di cui agli ex articoli 13, 14,
  15, commi 1, 2, 3 e 5, 18, comma 1, 32, 57, commi 1, 2 e 3,
  58, 35, 19, 54, 55, 56, 70, 71 e 60, riguardanti la materia
  del nuovo decreto-legge.
    L'articolo 1 è inteso, in sostanza, a consentire
  l'attuazione di taluni progetti finalizzati già approvati dai
  competenti organismi.
    Al comma 3 dell'articolo 1 è prevista una ulteriore proroga
  al 30 giugno 1995 per consentire al Consiglio di presidenza
  della Corte dei conti e del Consiglio di Stato di esprimere il
  parere di competenza sul regolamento previsto dall'articolo
  58, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, sugli
  incarichi dei magistrati della Corte dei conti.
    Con il comma 4 dell'articolo 1 vengono chiarificati alcuni
  problemi interpretativi ed applicativi della norma contenuta
  al comma 62 dell'articolo 3 della legge 24
 
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  dicembre 1993, n. 537, concernente l'indennità speciale o
  giudiziaria ai magistrati collocati fuori ruolo ai quali
  vengono corrisposti compensi o indennità di qualsiasi genere
  per l'espletamento di attività non istituzionali.
    A tale riguardo, poiché l'aspetto centrale della
  disposizione di cui trattasi appare connesso alla distinzione,
  nell'ambito delle varie attività extragiudiziarie esercitabili
  dai magistrati, tra quelle da considerare "istituzionali" e
  quelle per le quali tale connotazione dovrebbe essere esclusa,
  è necessaria l'emanazione di un regolamento, ai sensi
  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
  con il quale vengano individuate tutte le attività non
  connesse con i compiti istituzionali dei magistrati per i cui
  compensi si determinerà la facoltà di opzione rispetto
  all'indennità prevista dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27.
    Con il successivo comma 5 viene differita al 30 giugno
  1995, la disciplina prevista dall'articolo 57, comma 6, del
  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla attribuzione
  temporanea delle mansioni superiori, nelle more
  dell'approvazione dei contratti dei pubblici dipendenti.
    L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come
  modificato dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n.
  908, prevedeva che la segreteria del Consiglio superiore della
  magistratura fosse costituita da un magistrato di Cassazione e
  undici magistrati di qualifiche diverse (oltre che da
  personale di cancelleria), i quali erano collocati fuori del
  ruolo organico della magistratura per una durata pari a quella
  del Consiglio che li aveva nominati.
    L'articolo 2 della legge n. 74 del 1990 prefigura una
  diversa struttura burocratica, prevedendo che la segreteria
  del Consiglio superiore della magistratura sia composta da due
  magistrati (uno con funzioni di merito) nominati dal
  Consiglio, e da quattordici dirigenti di segreteria (oltre che
  da ausiliari) assunti a mezzo di concorso pubblico, secondo
  modalità da stabilire con "apposito regolamento".
    A oltre quattro anni dall'entrata in vigore della legge non
  si è potuto realizzare il meccanismo di accesso previsto
  perché, come risulta dai lavori preparatori, la disciplina
  legislativa fu approvata e successivamente promulgata, senza
  la prescritta copertura finanziaria.  Infatti la Commissione
  bilancio della Camera (seduta del 28 marzo 1990), esaminando
  il testo unificato, aveva proposto la soppressione di quella
  parte dell'articolo 2 che prevedeva l'inserimento dei
  quattordici dirigenti di segreteria mancando qualsiasi
  previsione di copertura finanziaria; e nell'imminenza
  dell'approvazione definita della legge il problema della
  copertura finanziaria fu riproposto.
    I concorsi non si sono potuti svolgere, così che gli undici
  magistrati prima addetti al Consiglio non sono stati
  sostituiti e che un organo di rilevanza costituzionale è
  pressoché nell'impossibilità di funzionare; da ciò consegue la
  necessità e l'urgenza di posticipare l'applicazione delle
  norme della legge n. 74 del 1990 sino alla riforma
  dell'ordinamento giudiziario, con conseguente operatività a
  "medio termine", delle disposizioni vigenti.
    In tal senso dispone il comma 6.
    La disposizione di cui al comma 7 è giustificata dalla
  necessità di non penalizzare i magistrati addetti al Ministero
  di grazia e giustizia e al Consiglio superiore della
  magistratura ed alla Corte costituzionale, equiparando
  l'attività da loro esplicata all'esercizio di funzione
  giudiziaria, e ciò ai soli fini del conseguimento della
  qualifica di magistrato di Cassazione.
    La disposizione di cui al comma 8 è giustificata
  dall'urgenza di evitare la paralisi della sezione disciplinare
  del Consiglio superiore della magistratura.  Infatti dal 1^
  gennaio 1995 dovrebbero applicarsi alla procedura disciplinare
  alcune norme del nuovo codice di procedura penale: operazione
  impossibile perché richiede la mediazione della riforma di
  quella procedura disciplinare che, ripetutamente oggetto di
  disegni governativi e di proposte parlamentari in varie
  legislature, non è stata mai varata.  Di qui la necessità di
  prevedere una norma - con natura transitoria - che, al fine di
  evitare ambiguità interpretative difficilmente superabili
  ovvero inconcepibili vuoti normativi in una materia così
  delicata, proroghi ulteriormente il regime vigente.
 
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    D'altro canto, l'assenza di un intervento del tipo di
  quello previsto importerebbe per l'interprete una pressoché
  impossibile opera di "ricucitura" e di "adeguamento" dei
  rinvii al codice di procedura penale che esistono nella
  normativa attualmente regolante la procedura disciplinare
  della magistratura: "ricucitura" e "adeguamento" impossibili
  quanto meno laddove importano il riferimento diretto o
  indiretto agli organi della nuova procedura del tutto
  inesistenti.
    Il comma 9 prevede il modo di poter colmare rapidamente i
  vuoti che si verificheranno in un immediato futuro
  nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria.
    Quanto al comma 10, occorre chiarire che, per varie
  disposizioni succedutesi negli ultimi tempi, sono stati
  assunti agenti del Corpo di polizia penitenziaria,
  reclutandoli dai militari dell'esercito in ferma prolungata;
  tale contingente venne a colmare vuoti esistenti nell'organico
  complessivo, benché quello specifico del ruolo degli agenti ed
  assistenti fosse al completo, in quanto esistevano numerose
  vacanze nel ruolo dei sovrintendenti.  Poiché, attraverso
  concorsi interni è prevedibile che, in breve tempo, numerosi
  agenti occuperanno posti di sovrintendente, lasciando liberi
  altrettanti posti nel proprio ruolo, è necessario fin d'ora
  tener conto dell'entità numerica complessiva del Corpo, in
  modo che i nuovi assunti possano collocarsi organicamente
  nelle vacanze via via verificatesi nel proprio ruolo, senza
  dover operare - oggi - licenziamenti, per poi bandire in tempi
  brevi altro concorso per colmare quelle vacanze.
    Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 novembre 1994, n.
  650, prevedono, rispettivamente, per i pubblici dipendenti
  contrattualizzati e per il personale militare e dei corpi di
  polizia, un miglioramento economico per l'anno 1994 a titolo
  di sostanziale anticipazione rispetto a quelli che saranno
  comunque riconosciuti in via contrattuale o mediante
  corrispondente provvedimento.
    Peraltro tale miglioramento è stato previsto per il solo
  anno 1994 non certo nell'intento di farne cessare la
  corresponsione dal mese di gennaio 1995, bensì solo per
  evidenziare che per il predetto anno 1994 non sarebbe stato
  possibile, in base alle risorse disponibili, riconoscere
  ulteriori benefìci.
    Tenuto conto che sia all'indennità di vacanza contrattuale
  di cui all'articolo 1, sia al corrispondente miglioramento di
  cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 650 del 1994,
  può riconoscersi, nella sostanza, natura di anticipazione
  rispetto ai miglioramenti comunque spettanti per il biennio
  1994-1995 e considerato che le norme in questione
  esaurirebbero la loro efficacia,  stricto iure,  con il
  mese di dicembre, si rende indispensabile prevedere al comma
  11 apposita norma atta ad assicurare la continuità nella
  corresponsione del trattamento in godimento, previo
  riassorbimento con i miglioramenti comunque spettanti per
  l'anno 1995.
    Non è necessario predisporre alcuna norma di copertura
  finanziaria atteso che i miglioramenti in questione vengono
  erogati attingendo alle risorse già preordinate ai
  miglioramenti economici del pubblico impiego per l'anno
  1995.
    L'articolo 2 detta alcune disposizioni per la proroga di
  termini in materia di indizione e svolgimento di procedure
  concorsuali per il personale scolastico e di utilizzazione
  delle graduatorie.
    Le norme che si propongono sono da porre in relazione
  all'esigenza - ormai ineludibile e diffusamente avvertita - di
  una revisione delle modalità di reclutamento del personale
  direttivo e docente, e di altre categorie di personale, delle
  accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle
  accademie nazionali d'arte drammatica e di danza.
    Si tratta di un'esigenza intrinseca alle peculiarità
  ordinamentali che, nel quadro complessivo del nostro sistema
  scolastico, presentano le istituzioni in parola, peculiarità
  di recente rimarcate, sul piano legislativo, dalla legge 24
  dicembre 1993, n. 537, il cui articolo 4, nel dettare un
  complesso di princìpi innovativi nel settore di pertinenza del
  Ministero della pubblica istruzione, segnatamente in tema di
  autonomia scolastica, ha configurato le accademie ed i
  conservatori come istituzioni di alta cultura.
 
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    Il nuovo assetto organizzativo e didattico che dovrà essere
  delineato, per le istituzioni di cui trattasi, in sede di
  attuazione delle deleghe legislative previste dal citato
  articolo 4, porrà dunque in termini ancor più pressanti la
  ridefinizione della disciplina del reclutamento del relativo
  personale.  Tale disciplina, nella sua concreta traduzione
  operativa e nelle sue modalità di svolgimento, dovrà essere
  più confacente all'accertamento delle capacità professionali,
  in relazione a tipologie di insegnamento non sempre
  omologabili, per vari aspetti, a quelle proprie degli altri
  gradi ed ordini di istruzione.
    In attesa che divenga operante il nuovo sistema di
  reclutamento da definire, si rende però indispensabile
  intervenire con alcune disposizioni che, nel solco del resto
  di analoghi provvedimenti già adottati in materia negli scorsi
  anni, consentano di soprassedere all'applicazione di procedure
  concorsuali ritenute non più adeguate.
    Il che comporta la necessità di modificare alcune
  disposizioni legislative vigenti in materia di termini per lo
  svolgimento delle procedure concorsuali e, correlativamente,
  sull'arco temporale di utilizzabilità delle graduatorie
  concorsuali.  Il comma 1 dell'articolo 2, pertanto, delegifica
  la fissazione dei termini per l'indizione delle procedure
  concorsuali, attualmente sancita per legge, demandandola al
  Ministero della pubblica istruzione.  Nell'ottica della
  semplificazione delle procedure concorsuali l'innovazione
  riguarda la generalità dei concorsi per il personale direttivo
  e docente e per i coordinatori amministrativi della scuola,
  dandosi così alla norma una valenza più compiuta, e non
  limitata soltanto alle fattispecie cui si è accennato.
    E' stata inserita, inoltre, una disposizione sulla
  periodicità dell'indizione dei concorsi al fine di evitare
  che, in conseguenza di quanto previsto nel comma stesso,
  possano configurarsi oneri aggiuntivi di bilancio (ciò si
  avrebbe se il Ministro indicesse i concorsi con una
  periodicità inferiore a quella triennale, prevista dalle norme
  vigenti).
    L'articolo 2, comma 2, sostituisce il secondo periodo del
  comma 17 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n.
  537, che è diretto a ricondurre ad un'unica data e
  precisamente al 1^ settembre 1994 la cessazione dal servizio
  del personale ispettivo, direttivo, docente ed A.T.A. del
  comparto scuola.
    La norma che si propone tende ad eliminare il disservizio
  che si viene a creare nelle istituzioni scolastiche
  nell'applicazione della disciplina dell'attuale comma 17 in
  ordine alla diversa decorrenza del collocamento a riposo.
    Le ragioni che giustificano l'adozione della norma in
  questione sono da collegarsi all'acquisizione, in tempi brevi,
  di dati certi ai fini della determinazione dell'organico di
  diritto indispensabile per il compimento delle operazioni di
  movimento del personale scolastico (trasferimenti, passaggi di
  cattedra, assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni).
    L'integrazione di cui al comma 2 vale a correggere la
  paradossale situazione che si è determinata a danno del
  personale dei conservatori e delle accademie cessato dal
  servizio per dimissioni volontarie a decorrere dall'anno
  scolastico 1994-1995, per effetto delle innovazioni recate, in
  materia di pensionamento anticipato, dalle disposizioni del
  decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553, recepite poi
  dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
    Tali innovazioni, dettate per la generalità dei dipendenti
  pubblici e privati, non hanno tenuto conto delle specificità
  proprie dell'ordinamento scolastico e dello stato giuridico
  del personale della scuola.  Infatti, le disposizioni che
  disciplinano la cessazione dal servizio del personale della
  scuola (articoli 509 e 510 del testo unico sulla pubblica
  istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
  n. 297) ancorano detta cessazione alla data di inizio
  dell'anno scolastico che, per la generalità delle tipologie
  scolastiche (scuola materna, elementare e secondaria), è
  fissata al 1^ settembre, mentre per i conservatori di musica,
  le accademie di belle arti e l'accademia di arte drammatica, è
  stabilita al 1^ novembre e, per l'accademia nazionale di
  danza, al 1^ ottobre.
 
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    Ora, come è evidente, le innovazioni in questione, mentre
  non hanno presentato problemi per il personale cessato dal
  servizio per dimissioni a decorrere dal 1^ settembre 1994, e
  cioè in data antecedente al 28 settembre, hanno determinato
  invece gravi inconvenienti per il personale dei conservatori e
  delle accademie.  Detto personale, infatti, cessando dal
  servizio a seconda dei casi dal 1^ novembre 1994 o dal 1^
  ottobre 1994 - e cioè con decorrenza successiva al 28
  settembre - è caduto nel campo di applicazione della nuova
  disciplina.
    Pertanto esso è venuto a trovarsi nella particolare,
  paradossale situazione di non poter percepire né lo stipendio,
  in quanto cessato dal servizio, né il trattamento di pensione
  per tutto il periodo in cui è sospesa l'applicazione delle
  disposizioni sui trattamenti pensionistici anticipati.
    L'applicazione della nuova normativa ha oltretutto
  determinato una grave sperequazione tra personale dello stesso
  comparto, cessato dal servizio a decorrere dall'inizio dello
  stesso anno scolastico 19941995, ma che vede differenziata la
  propria situazione soltanto perché le date di inizio dell'anno
  scolastico sono diversificate a seconda della tipologia
  scolastica di appartenenza, in ragione della peculiarità degli
  ordinamenti scolastici.
    Né gli effetti perequativi così illustrati avrebbero potuto
  essere eliminati con il ricorso al correttivo, previsto dallo
  stesso articolo 13 della legge n. 724, della revoca della
  domanda di dimissioni con conseguente riammissione in
  servizio.  Ciò in quanto la riammissione in servizio per il
  personale interessato sarebbe dovuta intervenire in un momento
  in cui erano state già concluse o comunque sarebbero state in
  via di esaurimento tutte le operazioni e gli adempimenti
  amministrativi preordinati all'avvio dell'anno scolastico
  19941995 con ripercussioni, quindi, sul regolare svolgimento
  delle attività didattiche e con il profilarsi di situazioni di
  soprannumerarietà del personale interessato.
    Le considerazioni svolte inducono pertanto a ritenere
  assolutamente indispensabile e urgente il correttivo
  proposto.
    Il comma 3 prevede la proroga di un anno della durata in
  carica degli attuali consigli di circolo e di istituto e in
  relazione all'emananda nuova disciplina sulla autonomia
  scolastica e sul riordinamento degli organi collegiali.
    Le motivazioni di urgenza della norma proposta risiedono
  nel fatto che, scadendo gli organi collegiali predetti nel
  dicembre 1994, per la loro ricostruzione si dovrebbero avviare
  già da ora le complesse procedure per lo svolgimento delle
  operazioni elettorali.  Di qui, la necessità di una
  disposizione legislativa, immediatamente operante, che, nel
  sancire la proroga dei consigli attualmente in carica,
  consenta di soprassedere dall'avviare dette procedure.
    Il comma 4 introduce un correttivo nell'articolo 59, comma
  10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
  modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 23
  dicembre 1993, n. 546.  La norma citata prevede che "Fino al
  riordinamento degli organi collegiali della scuola e,
  comunque, non oltre il 31 dicembre 1994, nei confronti del
  personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo
  delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
  educative statali si applicano le norme di cui al titolo IV,
  capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
  1974, n. 417".
    Il titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della
  Repubblica n. 417 del 1974, citato nella norma sopra riportata
  - e che trova ora collocazione negli articoli 502, 503, 504,
  505, 506 e 507 del testo unico sulla pubblica istruzione
  emanato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 -
  stabilisce le competenze degli organi scolastici in materia di
  irrogazione delle sanzioni disciplinari e di adozione dei
  provvedimenti cautelari nei confronti del personale ispettivo,
  direttivo, docente ed educativo.
    Il comma 10 dell'articolo 59 in questione, con la
  disposizione di carattere transitorio in essa contenuta,
  rispondeva ad una esigenza di raccordo con la delega per
  l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riassetto
  degli organi collegiali della scuola, delega che, in base al
  disposto
 
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  dell'articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n.
  537, aveva come termine di scadenza il 30 settembre 1994, ora
  scaduto.
    Il sopravvenuto disegno di legge concernente "Proroga di
  alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537,
  recante interventi correttivi di finanza pubblica", presentato
  dal Governo al Senato il 10 agosto 1994 (Atto Senato n. 777)
  ha rovesciato tale sequenza temporale prorogando il termine
  per l'esercizio della delega al 31 gennaio 1995.
  L'applicabilità delle norme del decreto del Presidente della
  Repubblica n. 417 del 1974 verrebbe dunque a cessare prima
  dell'esercizio della delega, a meno che questo non venga
  largamente anticipato (probabilità difficilmente realizzabile)
  rispetto alla nuova scadenza per esso prevista.  Ciò significa,
  in concreto, che, nell'arco temporale intercorrente tra il 31
  dicembre 1994 e l'entrata in vigore della nuova normativa
  delegata sugli organi collegiali verrebbe meno, per gli organi
  scolastici, la possibilità di irrogare le sanzioni
  disciplinari a conclusione dei relativi procedimenti o nei
  casi previsti, di dichiarare il proscioglimento degli addebiti
  per il personale interessato, ovvero di adottare provvedimenti
  di sospensione cautelare, obbligatori o facoltativi, a seconda
  dei casi.
    Tale inconveniente pone l'esigenza di un correttivo alla
  norma di cui all'articolo 59, comma 10, del decreto
  legislativo n. 29 del 1993, collegando la cessazione
  dell'applicabilità del titolo IV, capo II, del decreto del
  Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 soltanto al
  riordinamento degli organi collegiali scolastici e non anche
  ad una data predeterminata, che potrebbe risultare
  incongruente o inadeguata.
    A tal fine è sufficiente introdurre nell'articolo 59, comma
  10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, una
  modifica soppressiva delle parole "e, comunque, non oltre il
  31 dicembre 1994".
    Il comma 1 dell'articolo 3 prevede la facoltà per il
  Ministero dell'interno di utilizzare, per le vacanze al 30
  giugno 1993, la graduatoria degli idonei all'ultimo concorso
  per medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia
  di Stato.  Il comma 2 proroga di un ulteriore triennio la
  possibilità di corrispondere il trattamento provvisorio di
  quiescenza degli appartenenti alla Polizia di Stato cessati
  dal servizio.
    Il comma 3 è inteso a prorogare, limitatamente alle
  strutture informatiche dell'Amministrazione dell'interno e
  delle Forze di polizia, il termine relativo all'emanazione dei
  regolamenti in materia di gestione dei sistemi informativi
  automatizzati.
    Il comma 5 nasce dall'esigenza di completare gli organici
  del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.
  Infatti, a seguito delle opzioni esercitate in favore
  dell'inquadramento nei ruoli amministrativi del Dipartimento,
  si sono verificate numerose vacanze che incidono sulle sezioni
  femminili degli istituti penitenziari, vacanze che possono
  agevolmente coprirsi mediante assunzione di idonee dai
  concorsi già espletati per vigilatrici penitenziarie;
  viceversa occorrerebbero nuovi bandi di concorso e tempi di
  espletamento che comunque impedirebbero il tempestivo impegno
  nel servizio di vigilanza.  Occorre, quindi, fissare un nuovo
  termine entro il quale l'Amministrazione può ancora avvalersi
  del meccanismo già previsto dall'articolo 14, comma 1, della
  legge 16 ottobre 1991, n.321.  La necessità è implicita
  nell'esigenza di disporre di tale personale a completamento
  degli organici; l'urgenza è implicita nella indefettibilità
  del servizio da assicurare perché, viceversa,
  l'Amministrazione penitenziaria si vedrebbe costretta a
  ridurre le sezioni femminili.
    Al comma 6 è prorogato sino alla riorganizzazione del Corpo
  forestale dello Stato il termine indicato all'articolo 31,
  comma 1, della legge 6 dicembre 1994, n. 394, che consentiva,
  per tre anni dalla data di entrata in vigore della normativa,
  l'applicazione delle disposizioni della legge 5 aprile 1985,
  n. 124.
    Ciò renderà possibile la prosecuzione, senza aggravio per
  la finanza pubblica, degli ordinari interventi di gestione
  conservativa del patrimonio forestale, in particolare
  attraverso l'utilizzo di personale operaio assunto con
  contratti di lavoro sia a tempo determinato, che con rapporto
  continuativo.
 
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    Con l'articolo 4, comma 1, viene disposta l'istituzione di
  un fondo per le anticipazioni ai comandi provinciali dei
  vigili del fuoco, attesa l'impossibilità di ricorrere alle
  anticipazioni di prefettura per sopperire alle momentanee
  deficienze di fondi sui capitoli di spesa amministrati dai
  comandi stessi.
    Con il comma 2 viene disposta la definitività dei
  versamenti per i servizi a pagamento del Corpo nazionale dei
  vigili del fuoco, al fine di corrispondere ad esigenze di
  semplificazione contabile più volte evidenziate dalla Banca
  d'Italia.
    Le norme di cui ai commi 3, 4 e 5 mirano a dare una
  disciplina armonica e coordinata delle varie disposizioni che
  regolano il settore della prevenzione incendi nei luoghi di
  spettacolo e intrattenimento, che in alcuni casi danno luogo a
  dubbi interpretativi ed applicativi e risponde, pertanto, alla
  esigenza manifestata dagli operatori del settore.
    Conseguentemente è stata stabilita, fino all'emanazione
  delle norme tecniche, organiche e coordinate, la proroga di
  tutti i termini stabiliti per l'adeguamento dei luoghi di
  spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.
    L'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n.
  537, dispone che entro centoventi giorni dalla data di entrata
  in vigore della legge stessa devono essere adottati i
  regolamenti di cui all'allegato elenco 4.
    Detto termine, scaduto il 30 aprile ultimo scorso, non ha
  potuto essere rispettato per l'adozione del regolamento
  relativo al procedimento di certificazione di prevenzione
  incendi, compreso nel citato elenco, per cui si rende
  necessario procedere ad una proroga del termine suddetto.
    Si fa inoltre presente che, come è noto, la legge 7
  dicembre 1984, n. 818, ha istituito un sistema
  transitoriamente sostitutivo del certificato di prevenzione
  incendi, attraverso l'adeguamento delle attività soggette ai
  controlli dei vigili del fuoco a misure essenziali di
  sicurezza antincendi.
    Entro il termine di vigenza del sistema transitorio, i
  titolari delle attività soggette a tale regime hanno l'obbligo
  di adeguarle alle maggiori misure previste per il rilascio del
  certificato in parola, previa verifica attraverso le visite
  sopralluogo che i comandi provinciali devono effettuare.
    Si evidenzia che, a tutt'oggi, risultano presentate circa
  1.000.000 di istanze per il rilascio del nulla osta
  provvisorio.
    Sono stati rilasciati 400.000 nulla-osta provvisori e
  500.000 sono stati negati, per assenza o carenza di
  documentazione.  Allo stato, devono ancora essere esaminate
  circa 80-90 mila domande, concentrate nelle aree a maggior
  densità industriale.
    La legge n. 818 del 1984 ha, quindi, avuto il merito di
  aver fatto emergere gran parte delle attività soggette ai
  controlli antincendi.
    Per effetto dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1990, n.
  128, peraltro, il 30 giugno 1994 scade la validità dell'atto
  transitoriamente autorizzativo ed i comandi dei vigili del
  fuoco non potranno nel breve periodo a disposizione effettuare
  tutti i sopralluoghi.
    Con lo scadere del termine suddetto si profila, pertanto,
  il rischio che l'attività in possesso del nulla-osta
  provvisorio - che assicurano quelle misure di sicurezza
  essenziali previste dalla più volte citata legge n. 818 del
  1984 - per il fatto di essere sprovviste del certificato di
  prevenzione incendi possano incorrere in provvedimenti di
  sospensione o di chiusura da parte della autorità competenti,
  con inevitabili conseguenze occupazionali attualmente non
  facilmente quantificabili: tali posizioni saranno
  definitivamente superate con apposite norme transitorie già
  previste nella bozza del regolamento di cui trattasi.
    Nelle more dell'entrata in vigore di detto provvedimento si
  rende, pertanto, indispensabile procedere ad una proroga del
  termine del 30 giugno 1994, includendo nella previsione
  normativa, allo scopo di evitare analoghe conseguenze, anche
  quelle attività i cui titolari, pur avendo presentato nei
  termini di legge l'istanza corredata dalla prevista
  documentazione, sono in attesa dell'esame da parte dei
  comandi.
    E' stato pertanto provveduto alla proroga dei termini
  suddetti con i commi 4 e 5 dell'articolo 4.
 
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    L'articolo 4, comma 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58,
  recante "Disposizioni per la riforma del settore delle
  telecomunicazioni", ha disposto che al personale della ex
  Azienda di Stato per i servizi telefonici che opta per la
  permanenza nella pubblica amministrazione si debbano applicare
  le procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e
  dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554.
    Poiché le predette norme stabiliscono, tra l'altro, che
  agli enti locali vanno trasferiti i fondi relativi agli oneri
  concernenti il trattamento economico in godimento del
  personale ad essi destinato, con l'articolo 5, comma 1, si
  provvede a fornire la relativa copertura.
    In adempimento alla deliberazione, assunta dal Consiglio
  dei Ministri nella seduta del 7 dicembre 1994, di prorogare al
  31 dicembre 1995 il termine per l'esercizio della delega per
  l'istituzione di nuove province di cui alla legge n. 436 del
  1993, il comma 2 dell'articolo 5 dispone in tal senso.
    Con il comma 3 resta stabilita anche per il 1994
  l'attribuzione da parte degli enti territoriali, a favore di
  altri enti, delle somme sostitutive dei tributi soppressi con
  la riforma tributaria del 1971, il cui ammontare non doveva
  superare l'importo del 1992.
    Con il comma 4 viene fissato il termine per la
  presentazione dei rendiconti delle consultazioni elettorali
  effettuate fino al mese di marzo 1993 a sei mesi, decorrenti
  dalla data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993,
  n.68, di conversione in legge, con modificazioni, del
  decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, sulla finanza derivata.
    Ciò al fine di consentire ad alcuni enti locali, che hanno
  presentato oltre il prescritto termine di cinque mesi il
  rendiconto delle spese elettorali dell'anno 1992, di ricorrere
  all'applicazione del nuovo termine, in quanto, versando in
  gravi difficoltà finanziarie, la mancata erogazione del
  contributo erariale avrebbe rischiato di compromettere la loro
  già difficile situazione di bilancio.
    La vigente normativa in materia di ordinamenti finanziari
  degli enti locali ha fissato al 31 ottobre 1992 il termine per
  l'approvazione del bilancio 1993 dei comuni, delle province e
  delle comunità montane.
    Tale termine, differito al 30 novembre 1992 con il
  decreto-legge 19 novembre 1992, n.440, in sede di esame
  parlamentare presso la VI Commissione permanente del Senato
  era stato portato al 31 dicembre 1992.
    Successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 1992, n.512,
  aveva prorogato il medesimo termine al 31 gennaio 1993.
    Poiché la conversione del cennato decreto-legge non è stata
  conseguita nei termini costituzionali, è stata necessaria
  l'immediata entrata in vigore di una disposizione di proroga
  di tale termine onde tener conto della nuova disciplina sulla
  finanza locale di cui al decreto delegato previsto
  dall'articolo 4 della legge delega 23 ottobre 1992, n.421
  (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504), termine questo
  fissato al 28 febbraio 1993 con il decreto-legge n.130 del
  1993.
    Gli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n.504, prevedono che il Ministero dell'interno
  dia comunicazione agli enti locali, entro il 30 settembre
  1993, dei contributi erariali spettanti agli enti stessi per
  il biennio 1994-1995.
    Il termine era fissato in funzione della possibilità di
  acquisire per tempo i necessari elementi di conoscenza degli
  introiti per l'ICI, il cui versamento era previsto entro il
  mese di giugno dall'articolo 10, comma 2, dello stesso decreto
  legislativo n.504 del 1992.
    A seguito dell'intervenuto rinvio al 19 luglio del termine
  per il versamento della prima rata di ICI, disposto
  dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 maggio 1993,
  n.140, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno
  1993, n.192, e della decisione assunta in sede parlamentare di
  far gravare soltanto sull'ICI di spettanza dello Stato la
  detrazione concessa in misura fissa per l'abitazione
  principale, la quantificazione dell'ICI indispensabile per
 
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  il calcolo dei contributi erariali era disponibile nel mese
  di ottobre 1993.
    E' stabilita quindi al comma 6 dell'articolo 5 una proroga
  al mese di dicembre 1993 degli adempimenti previsti dagli
  articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo n.504 del
  1992, che abbisognavano di tempi tecnici di elaborazione
  commisurati ad almeno due mesi.
    Conseguentemente è previsto al comma 7 il rinvio al 28
  febbraio 1994 del termine per l'approvazione del bilancio di
  previsione 1994, previsto in via ordinaria al 31 ottobre 1993,
  dall'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n.142.
    Alla scadenza del termine del 28 febbraio 1993, stabilito
  dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n.130 del 1993,
  sono state avviate le procedure per i conseguenti interventi
  sostitutivi di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 8
  giugno 1990, n.142, sull'ordinamento delle autonomie
  locali.
    Con il comma 8 si stabilisce una più puntuale disciplina
  della partecipazione ai consorzi tra enti locali, nonché si
  consente la partecipazione a tali consorzi di altri enti
  pubblici ripristinando la possibilità di costituire i
  cosiddetti consorzi misti.
    Il comma 10 differisce al 30 aprile 1995 il termine per la
  revisione dei consorzi.  La disposizione precisa inoltre la
  procedura da seguire in caso di inadempienze da parte degli
  enti interessati: decorso il termine il prefetto diffida gli
  enti a provvedere entro il termine di tre mesi durate il quale
  il consorzio può compiere solo gli atti di ordinaria
  amministrazione.  Qualora anche tale termine scada inutilmente
  il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di
  controllo per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti
  dall'articolo 48 della legge n. 142 del 1990, e nomina un
  commissario per la temporanea gestione del consorzio.
    Per quanto riguarda l'articolo 6, si precisa che i limiti
  di spesa fissati dalla legge 13 luglio 1966, n.559, fermi
  ormai da oltre venticinque anni, costituiscono un pesante
  ostacolo per l'attività amministrativa
  dell'Istituto Poligrafico dello Stato.  Essi, infatti,
  costringono a presentare agli organi dell'Istituto relazioni
  anche su acquisti di modico valore che rappresentano la parte
  più numerosa degli acquisti stessi.
    Il livello di inflazione registrato nel decorso periodo ha
  privato di significato i limiti stessi, per cui si rende
  necessario - anche sul piano economico - il loro adeguamento
  ai mutati valori monetari.
    Con la Relazione al Parlamento sui risultati della gestione
  dell'Istituto negli esercizi 1989, 1990 e 1991, la Corte dei
  conti ha richiamato ulteriormente (confronta punti 2 e 3 del
  capitolo V: Sintesi conclusiva), l'esigenza di adeguamento
  della composizione e delle funzioni degli Organi, in relazione
  al "consolidamento della natura economica dell'Istituto ed al
  progressivo ampliarsi dell'attività rivolta al mercato, che
  sottolineano, sempre più marcatamente, le inadeguatezze -
  rispetto allo stato di fatto venuto a determinarsi - della
  legge 13 luglio 1966, n.559 che, integrata dalla legge 20
  aprile 1978, n.154, dal decreto del Presidente della
  Repubblica 24 luglio 1967, n.806 e dal decreto ministeriale 8
  agosto 1979 (questi ultimi due di attuazione rispettivamente
  delle leggi precedentemente richiamate), costituisce ancora
  oggi la base normativa alla quale l'Istituto è obbligato a
  conformare il proprio modo di essere ed operare".
    In particolare per quanto concerne la natura economica
  dell'Istituto, ulteriore e definitivo riconoscimento
  legislativo è intervenuto con l'articolo 1 della legge 11
  luglio 1988, n.266.
    Al fine di consentire, con gli approfondimenti del caso,
  attuazioni in linea con le esigenze evidenziate, viene
  previsto al comma 2 dell'articolo 6 che il Ministro del
  tesoro, sia per legge autorizzato, con proprio decreto, a
  rideterminare le attribuzioni e la composizione degli organi
  di cui all'articolo 10, come integrato e modificato
  dall'articolo 5 della legge 20 aprile 1978, n.154,
  all'articolo 2 della legge 20 aprile 1978, n.154, ed
  all'articolo 11 della legge 13 luglio 1966, n.559.
 
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