| Onorevoli Deputati! -- Il presente decreto-legge
reitera alcune delle disposizioni contenute nel decreto-legge
25 febbraio 1995, n. 55, non convertito in legge.
Trattasi delle disposizioni di cui agli ex articoli 13, 14,
15, commi 1, 2, 3 e 5, 18, comma 1, 32, 57, commi 1, 2 e 3,
58, 35, 19, 54, 55, 56, 70, 71 e 60, riguardanti la materia
del nuovo decreto-legge.
L'articolo 1 è inteso, in sostanza, a consentire
l'attuazione di taluni progetti finalizzati già approvati dai
competenti organismi.
Al comma 3 dell'articolo 1 è prevista una ulteriore proroga
al 30 giugno 1995 per consentire al Consiglio di presidenza
della Corte dei conti e del Consiglio di Stato di esprimere il
parere di competenza sul regolamento previsto dall'articolo
58, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, sugli
incarichi dei magistrati della Corte dei conti.
Con il comma 4 dell'articolo 1 vengono chiarificati alcuni
problemi interpretativi ed applicativi della norma contenuta
al comma 62 dell'articolo 3 della legge 24
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dicembre 1993, n. 537, concernente l'indennità speciale o
giudiziaria ai magistrati collocati fuori ruolo ai quali
vengono corrisposti compensi o indennità di qualsiasi genere
per l'espletamento di attività non istituzionali.
A tale riguardo, poiché l'aspetto centrale della
disposizione di cui trattasi appare connesso alla distinzione,
nell'ambito delle varie attività extragiudiziarie esercitabili
dai magistrati, tra quelle da considerare "istituzionali" e
quelle per le quali tale connotazione dovrebbe essere esclusa,
è necessaria l'emanazione di un regolamento, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con il quale vengano individuate tutte le attività non
connesse con i compiti istituzionali dei magistrati per i cui
compensi si determinerà la facoltà di opzione rispetto
all'indennità prevista dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Con il successivo comma 5 viene differita al 30 giugno
1995, la disciplina prevista dall'articolo 57, comma 6, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla attribuzione
temporanea delle mansioni superiori, nelle more
dell'approvazione dei contratti dei pubblici dipendenti.
L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come
modificato dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n.
908, prevedeva che la segreteria del Consiglio superiore della
magistratura fosse costituita da un magistrato di Cassazione e
undici magistrati di qualifiche diverse (oltre che da
personale di cancelleria), i quali erano collocati fuori del
ruolo organico della magistratura per una durata pari a quella
del Consiglio che li aveva nominati.
L'articolo 2 della legge n. 74 del 1990 prefigura una
diversa struttura burocratica, prevedendo che la segreteria
del Consiglio superiore della magistratura sia composta da due
magistrati (uno con funzioni di merito) nominati dal
Consiglio, e da quattordici dirigenti di segreteria (oltre che
da ausiliari) assunti a mezzo di concorso pubblico, secondo
modalità da stabilire con "apposito regolamento".
A oltre quattro anni dall'entrata in vigore della legge non
si è potuto realizzare il meccanismo di accesso previsto
perché, come risulta dai lavori preparatori, la disciplina
legislativa fu approvata e successivamente promulgata, senza
la prescritta copertura finanziaria. Infatti la Commissione
bilancio della Camera (seduta del 28 marzo 1990), esaminando
il testo unificato, aveva proposto la soppressione di quella
parte dell'articolo 2 che prevedeva l'inserimento dei
quattordici dirigenti di segreteria mancando qualsiasi
previsione di copertura finanziaria; e nell'imminenza
dell'approvazione definita della legge il problema della
copertura finanziaria fu riproposto.
I concorsi non si sono potuti svolgere, così che gli undici
magistrati prima addetti al Consiglio non sono stati
sostituiti e che un organo di rilevanza costituzionale è
pressoché nell'impossibilità di funzionare; da ciò consegue la
necessità e l'urgenza di posticipare l'applicazione delle
norme della legge n. 74 del 1990 sino alla riforma
dell'ordinamento giudiziario, con conseguente operatività a
"medio termine", delle disposizioni vigenti.
In tal senso dispone il comma 6.
La disposizione di cui al comma 7 è giustificata dalla
necessità di non penalizzare i magistrati addetti al Ministero
di grazia e giustizia e al Consiglio superiore della
magistratura ed alla Corte costituzionale, equiparando
l'attività da loro esplicata all'esercizio di funzione
giudiziaria, e ciò ai soli fini del conseguimento della
qualifica di magistrato di Cassazione.
La disposizione di cui al comma 8 è giustificata
dall'urgenza di evitare la paralisi della sezione disciplinare
del Consiglio superiore della magistratura. Infatti dal 1^
gennaio 1995 dovrebbero applicarsi alla procedura disciplinare
alcune norme del nuovo codice di procedura penale: operazione
impossibile perché richiede la mediazione della riforma di
quella procedura disciplinare che, ripetutamente oggetto di
disegni governativi e di proposte parlamentari in varie
legislature, non è stata mai varata. Di qui la necessità di
prevedere una norma - con natura transitoria - che, al fine di
evitare ambiguità interpretative difficilmente superabili
ovvero inconcepibili vuoti normativi in una materia così
delicata, proroghi ulteriormente il regime vigente.
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D'altro canto, l'assenza di un intervento del tipo di
quello previsto importerebbe per l'interprete una pressoché
impossibile opera di "ricucitura" e di "adeguamento" dei
rinvii al codice di procedura penale che esistono nella
normativa attualmente regolante la procedura disciplinare
della magistratura: "ricucitura" e "adeguamento" impossibili
quanto meno laddove importano il riferimento diretto o
indiretto agli organi della nuova procedura del tutto
inesistenti.
Il comma 9 prevede il modo di poter colmare rapidamente i
vuoti che si verificheranno in un immediato futuro
nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria.
Quanto al comma 10, occorre chiarire che, per varie
disposizioni succedutesi negli ultimi tempi, sono stati
assunti agenti del Corpo di polizia penitenziaria,
reclutandoli dai militari dell'esercito in ferma prolungata;
tale contingente venne a colmare vuoti esistenti nell'organico
complessivo, benché quello specifico del ruolo degli agenti ed
assistenti fosse al completo, in quanto esistevano numerose
vacanze nel ruolo dei sovrintendenti. Poiché, attraverso
concorsi interni è prevedibile che, in breve tempo, numerosi
agenti occuperanno posti di sovrintendente, lasciando liberi
altrettanti posti nel proprio ruolo, è necessario fin d'ora
tener conto dell'entità numerica complessiva del Corpo, in
modo che i nuovi assunti possano collocarsi organicamente
nelle vacanze via via verificatesi nel proprio ruolo, senza
dover operare - oggi - licenziamenti, per poi bandire in tempi
brevi altro concorso per colmare quelle vacanze.
Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 novembre 1994, n.
650, prevedono, rispettivamente, per i pubblici dipendenti
contrattualizzati e per il personale militare e dei corpi di
polizia, un miglioramento economico per l'anno 1994 a titolo
di sostanziale anticipazione rispetto a quelli che saranno
comunque riconosciuti in via contrattuale o mediante
corrispondente provvedimento.
Peraltro tale miglioramento è stato previsto per il solo
anno 1994 non certo nell'intento di farne cessare la
corresponsione dal mese di gennaio 1995, bensì solo per
evidenziare che per il predetto anno 1994 non sarebbe stato
possibile, in base alle risorse disponibili, riconoscere
ulteriori benefìci.
Tenuto conto che sia all'indennità di vacanza contrattuale
di cui all'articolo 1, sia al corrispondente miglioramento di
cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 650 del 1994,
può riconoscersi, nella sostanza, natura di anticipazione
rispetto ai miglioramenti comunque spettanti per il biennio
1994-1995 e considerato che le norme in questione
esaurirebbero la loro efficacia, stricto iure, con il
mese di dicembre, si rende indispensabile prevedere al comma
11 apposita norma atta ad assicurare la continuità nella
corresponsione del trattamento in godimento, previo
riassorbimento con i miglioramenti comunque spettanti per
l'anno 1995.
Non è necessario predisporre alcuna norma di copertura
finanziaria atteso che i miglioramenti in questione vengono
erogati attingendo alle risorse già preordinate ai
miglioramenti economici del pubblico impiego per l'anno
1995.
L'articolo 2 detta alcune disposizioni per la proroga di
termini in materia di indizione e svolgimento di procedure
concorsuali per il personale scolastico e di utilizzazione
delle graduatorie.
Le norme che si propongono sono da porre in relazione
all'esigenza - ormai ineludibile e diffusamente avvertita - di
una revisione delle modalità di reclutamento del personale
direttivo e docente, e di altre categorie di personale, delle
accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle
accademie nazionali d'arte drammatica e di danza.
Si tratta di un'esigenza intrinseca alle peculiarità
ordinamentali che, nel quadro complessivo del nostro sistema
scolastico, presentano le istituzioni in parola, peculiarità
di recente rimarcate, sul piano legislativo, dalla legge 24
dicembre 1993, n. 537, il cui articolo 4, nel dettare un
complesso di princìpi innovativi nel settore di pertinenza del
Ministero della pubblica istruzione, segnatamente in tema di
autonomia scolastica, ha configurato le accademie ed i
conservatori come istituzioni di alta cultura.
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Il nuovo assetto organizzativo e didattico che dovrà essere
delineato, per le istituzioni di cui trattasi, in sede di
attuazione delle deleghe legislative previste dal citato
articolo 4, porrà dunque in termini ancor più pressanti la
ridefinizione della disciplina del reclutamento del relativo
personale. Tale disciplina, nella sua concreta traduzione
operativa e nelle sue modalità di svolgimento, dovrà essere
più confacente all'accertamento delle capacità professionali,
in relazione a tipologie di insegnamento non sempre
omologabili, per vari aspetti, a quelle proprie degli altri
gradi ed ordini di istruzione.
In attesa che divenga operante il nuovo sistema di
reclutamento da definire, si rende però indispensabile
intervenire con alcune disposizioni che, nel solco del resto
di analoghi provvedimenti già adottati in materia negli scorsi
anni, consentano di soprassedere all'applicazione di procedure
concorsuali ritenute non più adeguate.
Il che comporta la necessità di modificare alcune
disposizioni legislative vigenti in materia di termini per lo
svolgimento delle procedure concorsuali e, correlativamente,
sull'arco temporale di utilizzabilità delle graduatorie
concorsuali. Il comma 1 dell'articolo 2, pertanto, delegifica
la fissazione dei termini per l'indizione delle procedure
concorsuali, attualmente sancita per legge, demandandola al
Ministero della pubblica istruzione. Nell'ottica della
semplificazione delle procedure concorsuali l'innovazione
riguarda la generalità dei concorsi per il personale direttivo
e docente e per i coordinatori amministrativi della scuola,
dandosi così alla norma una valenza più compiuta, e non
limitata soltanto alle fattispecie cui si è accennato.
E' stata inserita, inoltre, una disposizione sulla
periodicità dell'indizione dei concorsi al fine di evitare
che, in conseguenza di quanto previsto nel comma stesso,
possano configurarsi oneri aggiuntivi di bilancio (ciò si
avrebbe se il Ministro indicesse i concorsi con una
periodicità inferiore a quella triennale, prevista dalle norme
vigenti).
L'articolo 2, comma 2, sostituisce il secondo periodo del
comma 17 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, che è diretto a ricondurre ad un'unica data e
precisamente al 1^ settembre 1994 la cessazione dal servizio
del personale ispettivo, direttivo, docente ed A.T.A. del
comparto scuola.
La norma che si propone tende ad eliminare il disservizio
che si viene a creare nelle istituzioni scolastiche
nell'applicazione della disciplina dell'attuale comma 17 in
ordine alla diversa decorrenza del collocamento a riposo.
Le ragioni che giustificano l'adozione della norma in
questione sono da collegarsi all'acquisizione, in tempi brevi,
di dati certi ai fini della determinazione dell'organico di
diritto indispensabile per il compimento delle operazioni di
movimento del personale scolastico (trasferimenti, passaggi di
cattedra, assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni).
L'integrazione di cui al comma 2 vale a correggere la
paradossale situazione che si è determinata a danno del
personale dei conservatori e delle accademie cessato dal
servizio per dimissioni volontarie a decorrere dall'anno
scolastico 1994-1995, per effetto delle innovazioni recate, in
materia di pensionamento anticipato, dalle disposizioni del
decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553, recepite poi
dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Tali innovazioni, dettate per la generalità dei dipendenti
pubblici e privati, non hanno tenuto conto delle specificità
proprie dell'ordinamento scolastico e dello stato giuridico
del personale della scuola. Infatti, le disposizioni che
disciplinano la cessazione dal servizio del personale della
scuola (articoli 509 e 510 del testo unico sulla pubblica
istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297) ancorano detta cessazione alla data di inizio
dell'anno scolastico che, per la generalità delle tipologie
scolastiche (scuola materna, elementare e secondaria), è
fissata al 1^ settembre, mentre per i conservatori di musica,
le accademie di belle arti e l'accademia di arte drammatica, è
stabilita al 1^ novembre e, per l'accademia nazionale di
danza, al 1^ ottobre.
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Ora, come è evidente, le innovazioni in questione, mentre
non hanno presentato problemi per il personale cessato dal
servizio per dimissioni a decorrere dal 1^ settembre 1994, e
cioè in data antecedente al 28 settembre, hanno determinato
invece gravi inconvenienti per il personale dei conservatori e
delle accademie. Detto personale, infatti, cessando dal
servizio a seconda dei casi dal 1^ novembre 1994 o dal 1^
ottobre 1994 - e cioè con decorrenza successiva al 28
settembre - è caduto nel campo di applicazione della nuova
disciplina.
Pertanto esso è venuto a trovarsi nella particolare,
paradossale situazione di non poter percepire né lo stipendio,
in quanto cessato dal servizio, né il trattamento di pensione
per tutto il periodo in cui è sospesa l'applicazione delle
disposizioni sui trattamenti pensionistici anticipati.
L'applicazione della nuova normativa ha oltretutto
determinato una grave sperequazione tra personale dello stesso
comparto, cessato dal servizio a decorrere dall'inizio dello
stesso anno scolastico 19941995, ma che vede differenziata la
propria situazione soltanto perché le date di inizio dell'anno
scolastico sono diversificate a seconda della tipologia
scolastica di appartenenza, in ragione della peculiarità degli
ordinamenti scolastici.
Né gli effetti perequativi così illustrati avrebbero potuto
essere eliminati con il ricorso al correttivo, previsto dallo
stesso articolo 13 della legge n. 724, della revoca della
domanda di dimissioni con conseguente riammissione in
servizio. Ciò in quanto la riammissione in servizio per il
personale interessato sarebbe dovuta intervenire in un momento
in cui erano state già concluse o comunque sarebbero state in
via di esaurimento tutte le operazioni e gli adempimenti
amministrativi preordinati all'avvio dell'anno scolastico
19941995 con ripercussioni, quindi, sul regolare svolgimento
delle attività didattiche e con il profilarsi di situazioni di
soprannumerarietà del personale interessato.
Le considerazioni svolte inducono pertanto a ritenere
assolutamente indispensabile e urgente il correttivo
proposto.
Il comma 3 prevede la proroga di un anno della durata in
carica degli attuali consigli di circolo e di istituto e in
relazione all'emananda nuova disciplina sulla autonomia
scolastica e sul riordinamento degli organi collegiali.
Le motivazioni di urgenza della norma proposta risiedono
nel fatto che, scadendo gli organi collegiali predetti nel
dicembre 1994, per la loro ricostruzione si dovrebbero avviare
già da ora le complesse procedure per lo svolgimento delle
operazioni elettorali. Di qui, la necessità di una
disposizione legislativa, immediatamente operante, che, nel
sancire la proroga dei consigli attualmente in carica,
consenta di soprassedere dall'avviare dette procedure.
Il comma 4 introduce un correttivo nell'articolo 59, comma
10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 23
dicembre 1993, n. 546. La norma citata prevede che "Fino al
riordinamento degli organi collegiali della scuola e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 1994, nei confronti del
personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo
delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative statali si applicano le norme di cui al titolo IV,
capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417".
Il titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 417 del 1974, citato nella norma sopra riportata
- e che trova ora collocazione negli articoli 502, 503, 504,
505, 506 e 507 del testo unico sulla pubblica istruzione
emanato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 -
stabilisce le competenze degli organi scolastici in materia di
irrogazione delle sanzioni disciplinari e di adozione dei
provvedimenti cautelari nei confronti del personale ispettivo,
direttivo, docente ed educativo.
Il comma 10 dell'articolo 59 in questione, con la
disposizione di carattere transitorio in essa contenuta,
rispondeva ad una esigenza di raccordo con la delega per
l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riassetto
degli organi collegiali della scuola, delega che, in base al
disposto
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dell'articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, aveva come termine di scadenza il 30 settembre 1994, ora
scaduto.
Il sopravvenuto disegno di legge concernente "Proroga di
alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537,
recante interventi correttivi di finanza pubblica", presentato
dal Governo al Senato il 10 agosto 1994 (Atto Senato n. 777)
ha rovesciato tale sequenza temporale prorogando il termine
per l'esercizio della delega al 31 gennaio 1995.
L'applicabilità delle norme del decreto del Presidente della
Repubblica n. 417 del 1974 verrebbe dunque a cessare prima
dell'esercizio della delega, a meno che questo non venga
largamente anticipato (probabilità difficilmente realizzabile)
rispetto alla nuova scadenza per esso prevista. Ciò significa,
in concreto, che, nell'arco temporale intercorrente tra il 31
dicembre 1994 e l'entrata in vigore della nuova normativa
delegata sugli organi collegiali verrebbe meno, per gli organi
scolastici, la possibilità di irrogare le sanzioni
disciplinari a conclusione dei relativi procedimenti o nei
casi previsti, di dichiarare il proscioglimento degli addebiti
per il personale interessato, ovvero di adottare provvedimenti
di sospensione cautelare, obbligatori o facoltativi, a seconda
dei casi.
Tale inconveniente pone l'esigenza di un correttivo alla
norma di cui all'articolo 59, comma 10, del decreto
legislativo n. 29 del 1993, collegando la cessazione
dell'applicabilità del titolo IV, capo II, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 soltanto al
riordinamento degli organi collegiali scolastici e non anche
ad una data predeterminata, che potrebbe risultare
incongruente o inadeguata.
A tal fine è sufficiente introdurre nell'articolo 59, comma
10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, una
modifica soppressiva delle parole "e, comunque, non oltre il
31 dicembre 1994".
Il comma 1 dell'articolo 3 prevede la facoltà per il
Ministero dell'interno di utilizzare, per le vacanze al 30
giugno 1993, la graduatoria degli idonei all'ultimo concorso
per medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia
di Stato. Il comma 2 proroga di un ulteriore triennio la
possibilità di corrispondere il trattamento provvisorio di
quiescenza degli appartenenti alla Polizia di Stato cessati
dal servizio.
Il comma 3 è inteso a prorogare, limitatamente alle
strutture informatiche dell'Amministrazione dell'interno e
delle Forze di polizia, il termine relativo all'emanazione dei
regolamenti in materia di gestione dei sistemi informativi
automatizzati.
Il comma 5 nasce dall'esigenza di completare gli organici
del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.
Infatti, a seguito delle opzioni esercitate in favore
dell'inquadramento nei ruoli amministrativi del Dipartimento,
si sono verificate numerose vacanze che incidono sulle sezioni
femminili degli istituti penitenziari, vacanze che possono
agevolmente coprirsi mediante assunzione di idonee dai
concorsi già espletati per vigilatrici penitenziarie;
viceversa occorrerebbero nuovi bandi di concorso e tempi di
espletamento che comunque impedirebbero il tempestivo impegno
nel servizio di vigilanza. Occorre, quindi, fissare un nuovo
termine entro il quale l'Amministrazione può ancora avvalersi
del meccanismo già previsto dall'articolo 14, comma 1, della
legge 16 ottobre 1991, n.321. La necessità è implicita
nell'esigenza di disporre di tale personale a completamento
degli organici; l'urgenza è implicita nella indefettibilità
del servizio da assicurare perché, viceversa,
l'Amministrazione penitenziaria si vedrebbe costretta a
ridurre le sezioni femminili.
Al comma 6 è prorogato sino alla riorganizzazione del Corpo
forestale dello Stato il termine indicato all'articolo 31,
comma 1, della legge 6 dicembre 1994, n. 394, che consentiva,
per tre anni dalla data di entrata in vigore della normativa,
l'applicazione delle disposizioni della legge 5 aprile 1985,
n. 124.
Ciò renderà possibile la prosecuzione, senza aggravio per
la finanza pubblica, degli ordinari interventi di gestione
conservativa del patrimonio forestale, in particolare
attraverso l'utilizzo di personale operaio assunto con
contratti di lavoro sia a tempo determinato, che con rapporto
continuativo.
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Con l'articolo 4, comma 1, viene disposta l'istituzione di
un fondo per le anticipazioni ai comandi provinciali dei
vigili del fuoco, attesa l'impossibilità di ricorrere alle
anticipazioni di prefettura per sopperire alle momentanee
deficienze di fondi sui capitoli di spesa amministrati dai
comandi stessi.
Con il comma 2 viene disposta la definitività dei
versamenti per i servizi a pagamento del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, al fine di corrispondere ad esigenze di
semplificazione contabile più volte evidenziate dalla Banca
d'Italia.
Le norme di cui ai commi 3, 4 e 5 mirano a dare una
disciplina armonica e coordinata delle varie disposizioni che
regolano il settore della prevenzione incendi nei luoghi di
spettacolo e intrattenimento, che in alcuni casi danno luogo a
dubbi interpretativi ed applicativi e risponde, pertanto, alla
esigenza manifestata dagli operatori del settore.
Conseguentemente è stata stabilita, fino all'emanazione
delle norme tecniche, organiche e coordinate, la proroga di
tutti i termini stabiliti per l'adeguamento dei luoghi di
spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.
L'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, dispone che entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della legge stessa devono essere adottati i
regolamenti di cui all'allegato elenco 4.
Detto termine, scaduto il 30 aprile ultimo scorso, non ha
potuto essere rispettato per l'adozione del regolamento
relativo al procedimento di certificazione di prevenzione
incendi, compreso nel citato elenco, per cui si rende
necessario procedere ad una proroga del termine suddetto.
Si fa inoltre presente che, come è noto, la legge 7
dicembre 1984, n. 818, ha istituito un sistema
transitoriamente sostitutivo del certificato di prevenzione
incendi, attraverso l'adeguamento delle attività soggette ai
controlli dei vigili del fuoco a misure essenziali di
sicurezza antincendi.
Entro il termine di vigenza del sistema transitorio, i
titolari delle attività soggette a tale regime hanno l'obbligo
di adeguarle alle maggiori misure previste per il rilascio del
certificato in parola, previa verifica attraverso le visite
sopralluogo che i comandi provinciali devono effettuare.
Si evidenzia che, a tutt'oggi, risultano presentate circa
1.000.000 di istanze per il rilascio del nulla osta
provvisorio.
Sono stati rilasciati 400.000 nulla-osta provvisori e
500.000 sono stati negati, per assenza o carenza di
documentazione. Allo stato, devono ancora essere esaminate
circa 80-90 mila domande, concentrate nelle aree a maggior
densità industriale.
La legge n. 818 del 1984 ha, quindi, avuto il merito di
aver fatto emergere gran parte delle attività soggette ai
controlli antincendi.
Per effetto dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1990, n.
128, peraltro, il 30 giugno 1994 scade la validità dell'atto
transitoriamente autorizzativo ed i comandi dei vigili del
fuoco non potranno nel breve periodo a disposizione effettuare
tutti i sopralluoghi.
Con lo scadere del termine suddetto si profila, pertanto,
il rischio che l'attività in possesso del nulla-osta
provvisorio - che assicurano quelle misure di sicurezza
essenziali previste dalla più volte citata legge n. 818 del
1984 - per il fatto di essere sprovviste del certificato di
prevenzione incendi possano incorrere in provvedimenti di
sospensione o di chiusura da parte della autorità competenti,
con inevitabili conseguenze occupazionali attualmente non
facilmente quantificabili: tali posizioni saranno
definitivamente superate con apposite norme transitorie già
previste nella bozza del regolamento di cui trattasi.
Nelle more dell'entrata in vigore di detto provvedimento si
rende, pertanto, indispensabile procedere ad una proroga del
termine del 30 giugno 1994, includendo nella previsione
normativa, allo scopo di evitare analoghe conseguenze, anche
quelle attività i cui titolari, pur avendo presentato nei
termini di legge l'istanza corredata dalla prevista
documentazione, sono in attesa dell'esame da parte dei
comandi.
E' stato pertanto provveduto alla proroga dei termini
suddetti con i commi 4 e 5 dell'articolo 4.
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L'articolo 4, comma 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58,
recante "Disposizioni per la riforma del settore delle
telecomunicazioni", ha disposto che al personale della ex
Azienda di Stato per i servizi telefonici che opta per la
permanenza nella pubblica amministrazione si debbano applicare
le procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e
dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554.
Poiché le predette norme stabiliscono, tra l'altro, che
agli enti locali vanno trasferiti i fondi relativi agli oneri
concernenti il trattamento economico in godimento del
personale ad essi destinato, con l'articolo 5, comma 1, si
provvede a fornire la relativa copertura.
In adempimento alla deliberazione, assunta dal Consiglio
dei Ministri nella seduta del 7 dicembre 1994, di prorogare al
31 dicembre 1995 il termine per l'esercizio della delega per
l'istituzione di nuove province di cui alla legge n. 436 del
1993, il comma 2 dell'articolo 5 dispone in tal senso.
Con il comma 3 resta stabilita anche per il 1994
l'attribuzione da parte degli enti territoriali, a favore di
altri enti, delle somme sostitutive dei tributi soppressi con
la riforma tributaria del 1971, il cui ammontare non doveva
superare l'importo del 1992.
Con il comma 4 viene fissato il termine per la
presentazione dei rendiconti delle consultazioni elettorali
effettuate fino al mese di marzo 1993 a sei mesi, decorrenti
dalla data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993,
n.68, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, sulla finanza derivata.
Ciò al fine di consentire ad alcuni enti locali, che hanno
presentato oltre il prescritto termine di cinque mesi il
rendiconto delle spese elettorali dell'anno 1992, di ricorrere
all'applicazione del nuovo termine, in quanto, versando in
gravi difficoltà finanziarie, la mancata erogazione del
contributo erariale avrebbe rischiato di compromettere la loro
già difficile situazione di bilancio.
La vigente normativa in materia di ordinamenti finanziari
degli enti locali ha fissato al 31 ottobre 1992 il termine per
l'approvazione del bilancio 1993 dei comuni, delle province e
delle comunità montane.
Tale termine, differito al 30 novembre 1992 con il
decreto-legge 19 novembre 1992, n.440, in sede di esame
parlamentare presso la VI Commissione permanente del Senato
era stato portato al 31 dicembre 1992.
Successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 1992, n.512,
aveva prorogato il medesimo termine al 31 gennaio 1993.
Poiché la conversione del cennato decreto-legge non è stata
conseguita nei termini costituzionali, è stata necessaria
l'immediata entrata in vigore di una disposizione di proroga
di tale termine onde tener conto della nuova disciplina sulla
finanza locale di cui al decreto delegato previsto
dall'articolo 4 della legge delega 23 ottobre 1992, n.421
(decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504), termine questo
fissato al 28 febbraio 1993 con il decreto-legge n.130 del
1993.
Gli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.504, prevedono che il Ministero dell'interno
dia comunicazione agli enti locali, entro il 30 settembre
1993, dei contributi erariali spettanti agli enti stessi per
il biennio 1994-1995.
Il termine era fissato in funzione della possibilità di
acquisire per tempo i necessari elementi di conoscenza degli
introiti per l'ICI, il cui versamento era previsto entro il
mese di giugno dall'articolo 10, comma 2, dello stesso decreto
legislativo n.504 del 1992.
A seguito dell'intervenuto rinvio al 19 luglio del termine
per il versamento della prima rata di ICI, disposto
dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 maggio 1993,
n.140, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno
1993, n.192, e della decisione assunta in sede parlamentare di
far gravare soltanto sull'ICI di spettanza dello Stato la
detrazione concessa in misura fissa per l'abitazione
principale, la quantificazione dell'ICI indispensabile per
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il calcolo dei contributi erariali era disponibile nel mese
di ottobre 1993.
E' stabilita quindi al comma 6 dell'articolo 5 una proroga
al mese di dicembre 1993 degli adempimenti previsti dagli
articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo n.504 del
1992, che abbisognavano di tempi tecnici di elaborazione
commisurati ad almeno due mesi.
Conseguentemente è previsto al comma 7 il rinvio al 28
febbraio 1994 del termine per l'approvazione del bilancio di
previsione 1994, previsto in via ordinaria al 31 ottobre 1993,
dall'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n.142.
Alla scadenza del termine del 28 febbraio 1993, stabilito
dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n.130 del 1993,
sono state avviate le procedure per i conseguenti interventi
sostitutivi di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 8
giugno 1990, n.142, sull'ordinamento delle autonomie
locali.
Con il comma 8 si stabilisce una più puntuale disciplina
della partecipazione ai consorzi tra enti locali, nonché si
consente la partecipazione a tali consorzi di altri enti
pubblici ripristinando la possibilità di costituire i
cosiddetti consorzi misti.
Il comma 10 differisce al 30 aprile 1995 il termine per la
revisione dei consorzi. La disposizione precisa inoltre la
procedura da seguire in caso di inadempienze da parte degli
enti interessati: decorso il termine il prefetto diffida gli
enti a provvedere entro il termine di tre mesi durate il quale
il consorzio può compiere solo gli atti di ordinaria
amministrazione. Qualora anche tale termine scada inutilmente
il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di
controllo per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti
dall'articolo 48 della legge n. 142 del 1990, e nomina un
commissario per la temporanea gestione del consorzio.
Per quanto riguarda l'articolo 6, si precisa che i limiti
di spesa fissati dalla legge 13 luglio 1966, n.559, fermi
ormai da oltre venticinque anni, costituiscono un pesante
ostacolo per l'attività amministrativa
dell'Istituto Poligrafico dello Stato. Essi, infatti,
costringono a presentare agli organi dell'Istituto relazioni
anche su acquisti di modico valore che rappresentano la parte
più numerosa degli acquisti stessi.
Il livello di inflazione registrato nel decorso periodo ha
privato di significato i limiti stessi, per cui si rende
necessario - anche sul piano economico - il loro adeguamento
ai mutati valori monetari.
Con la Relazione al Parlamento sui risultati della gestione
dell'Istituto negli esercizi 1989, 1990 e 1991, la Corte dei
conti ha richiamato ulteriormente (confronta punti 2 e 3 del
capitolo V: Sintesi conclusiva), l'esigenza di adeguamento
della composizione e delle funzioni degli Organi, in relazione
al "consolidamento della natura economica dell'Istituto ed al
progressivo ampliarsi dell'attività rivolta al mercato, che
sottolineano, sempre più marcatamente, le inadeguatezze -
rispetto allo stato di fatto venuto a determinarsi - della
legge 13 luglio 1966, n.559 che, integrata dalla legge 20
aprile 1978, n.154, dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1967, n.806 e dal decreto ministeriale 8
agosto 1979 (questi ultimi due di attuazione rispettivamente
delle leggi precedentemente richiamate), costituisce ancora
oggi la base normativa alla quale l'Istituto è obbligato a
conformare il proprio modo di essere ed operare".
In particolare per quanto concerne la natura economica
dell'Istituto, ulteriore e definitivo riconoscimento
legislativo è intervenuto con l'articolo 1 della legge 11
luglio 1988, n.266.
Al fine di consentire, con gli approfondimenti del caso,
attuazioni in linea con le esigenze evidenziate, viene
previsto al comma 2 dell'articolo 6 che il Ministro del
tesoro, sia per legge autorizzato, con proprio decreto, a
rideterminare le attribuzioni e la composizione degli organi
di cui all'articolo 10, come integrato e modificato
dall'articolo 5 della legge 20 aprile 1978, n.154,
all'articolo 2 della legge 20 aprile 1978, n.154, ed
all'articolo 11 della legge 13 luglio 1966, n.559.
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