Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29812
DDL2449-0006
Progetto di legge Camera n. 2449 - testo presentato - (DDL12-2449)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C2449. TESTIPDL
...C2449.
...Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1995. Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2449 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Progetti finalizzati e disposizioni in materia di
                          incarichi
                   ed altre disposizioni).
      1.  La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11
  marzo 1988, n.67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre
  1988, n.554, è prorogata, con le stesse modalità, fino al 31
  dicembre 1996.  E' altresì autorizzato, fino alla medesima
  data, il proseguimento dell'elaborazione di progetti di
  articolazione sperimentale dei bilanci pubblici, anche con
  riferimento specifico al costo del personale, cui si provvede
  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
  proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
  per la funzione pubblica, mediante la modifica e
  l'integrazione delle procedure interne e delle tecniche di
  rilevazione già avviate ai sensi dell'articolo 64, comma 2,
  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
  modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in via diretta
  delle disponibilità del fondo previsto dall'articolo 26 della
  legge 11 marzo 1988, n.67.  Tale fondo è integrato di lire 24,5
  miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno
  1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993, di
 
                              Pag. 13
 
  lire 56 miliardi per l'anno 1994 e di lire 70 miliardi per
  l'anno 1995.  All'onere di cui al presente comma si provvede a
  carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.  Le somme
  disponibili al 31 dicembre 1994 sono mantenute in bilancio per
  gli anni 1995, 1996 e 1997.  L'integrazione, nei limiti di lire
  30 miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993,
  lire 30 miliardi per l'anno 1994 e lire 40 miliardi per l'anno
  1995, è destinata alla realizzazione del "Progetto efficienza
  Milano".
      2.  Per garantire la più sollecita e corretta
  realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al
  comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo
  alle aperture di credito a favore del funzionario delegato
  superi i limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18
  novembre 1923, n.2440, e successive modificazioni, e sia
  fissato in misura massima di lire 2.500 milioni.  A carico di
  tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per
  intero, spese dipendenti da contratti.
      3.  Il termine di cui all'articolo 58, comma 3, del
  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, già prorogato
  dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 1993,
  n.358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n.448, è
  ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1995.
      4.  Ai fini di cui all'articolo 3, comma 62, della legge
  24 dicembre 1993, n.537, le attività non connesse con i
  compiti istituzionali dei magistrati, anche collocati fuori
  ruolo, e del personale ad essi equiparato sono individuate con
  regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
  della legge 23 agosto 1988, n.400, entro novanta giorni dalla
  data di entrata in vigore del presente decreto.  Gli effetti
  delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 62, della
  legge 24 dicembre 1993, n.537, decorrono dalla data di entrata
  in vigore del regolamento previsto dal presente comma.
      5.  Il termine del 30 giugno 1994 indicato al comma 6
  dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
  n.29, e successive modificazioni, è sostituito dal termine del
  30 giugno 1995.
      6.  L'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e
  7- bis,  della legge 24 marzo 1958, n. 195, come
  modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990,
  n.74, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la
  segreteria e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio
  superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da
  selezionare mediante concorsi pubblici, è differita alla data
  di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario.  Fino a
  tale data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7
  della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato
  dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n.908.  La
  disposizione dell'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio
  1941, n.12, continua ad applicarsi per la destinazione dei
  magistrati all'ufficio studi e documentazione del Consiglio
  superiore della magistratura.
      7.  In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della
  legge 20 dicembre 1973, n.831, fino alla data di entrata in
  vigore del nuovo ordinamento giudiziario, l'attività svolta
  dai magistrati destinati ad esercitare funzioni amministrative
  o di studio e ricerca presso il Ministero di grazia e
  giustizia e presso gli uffici del Consiglio superiore della
  magistratura, nonché quelle svolte dai magistrati applicati
  alla
 
                              Pag. 14
 
  Corte costituzionale, è equiparata ai fini del primo comma
  dell'articolo 5 della legge 20 dicembre 1973, n.831, a quella
  svolta negli uffici giudiziari.
      8.  Fino alla data di entrata in vigore della legge di
  riforma della procedura relativa alla responsabilità
  disciplinare dei magistrati, continuano ad applicarsi il regio
  decreto legislativo 31 maggio 1946, n.511, e il decreto del
  Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n.916, con le
  successive modificazioni ed integrazioni, e i rinvii al codice
  di procedura penale si intendono riferiti al codice
  abrogato.
      9.  Nel comma 7 dell'articolo 5 della legge 16 ottobre
  1991, n.321, le parole: "per un periodo massimo di tre anni
  dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono
  sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 1995".
      10.  Nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10
  giugno 1994, n.356, convertito dalla legge 8 agosto 1994,
  n.488, le parole: "di cui all'articolo 1, comma 1" sono
  sostituite dalle seguenti: "esistenti nei ruoli del personale
  del Corpo di polizia penitenziaria" e le parole: "fino al 31
  dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31
  dicembre 1995".
      11.  I miglioramenti economici previsti dagli articoli 1 e
  2 del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 650, continuano ad
  essere corrisposti anche dopo il 31 dicembre 1994, a carico
  della spesa di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, della legge
  24 dicembre 1993, n. 538, fino al loro riassorbimento con
  quelli contrattuali o equivalenti spettanti per l'anno
  1995.
 
DATA=950429 FASCID=DDL12-2449 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2449 TOTPAG=0020 TOTDOC=0012 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0012 RIGINIZ=023 PAGFIN=0014 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=244900 00 FASCIDC=12DDL2449 SORTNAV=0244900 000 00000 ZZDDLC2449 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



Ritorna al menu della banca dati