| (Progetti finalizzati e disposizioni in materia di
incarichi
ed altre disposizioni).
1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11
marzo 1988, n.67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre
1988, n.554, è prorogata, con le stesse modalità, fino al 31
dicembre 1996. E' altresì autorizzato, fino alla medesima
data, il proseguimento dell'elaborazione di progetti di
articolazione sperimentale dei bilanci pubblici, anche con
riferimento specifico al costo del personale, cui si provvede
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, mediante la modifica e
l'integrazione delle procedure interne e delle tecniche di
rilevazione già avviate ai sensi dell'articolo 64, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in via diretta
delle disponibilità del fondo previsto dall'articolo 26 della
legge 11 marzo 1988, n.67. Tale fondo è integrato di lire 24,5
miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno
1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993, di
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lire 56 miliardi per l'anno 1994 e di lire 70 miliardi per
l'anno 1995. All'onere di cui al presente comma si provvede a
carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995. Le somme
disponibili al 31 dicembre 1994 sono mantenute in bilancio per
gli anni 1995, 1996 e 1997. L'integrazione, nei limiti di lire
30 miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993,
lire 30 miliardi per l'anno 1994 e lire 40 miliardi per l'anno
1995, è destinata alla realizzazione del "Progetto efficienza
Milano".
2. Per garantire la più sollecita e corretta
realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al
comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo
alle aperture di credito a favore del funzionario delegato
superi i limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18
novembre 1923, n.2440, e successive modificazioni, e sia
fissato in misura massima di lire 2.500 milioni. A carico di
tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per
intero, spese dipendenti da contratti.
3. Il termine di cui all'articolo 58, comma 3, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, già prorogato
dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 1993,
n.358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n.448, è
ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1995.
4. Ai fini di cui all'articolo 3, comma 62, della legge
24 dicembre 1993, n.537, le attività non connesse con i
compiti istituzionali dei magistrati, anche collocati fuori
ruolo, e del personale ad essi equiparato sono individuate con
regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n.400, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Gli effetti
delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 62, della
legge 24 dicembre 1993, n.537, decorrono dalla data di entrata
in vigore del regolamento previsto dal presente comma.
5. Il termine del 30 giugno 1994 indicato al comma 6
dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.29, e successive modificazioni, è sostituito dal termine del
30 giugno 1995.
6. L'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e
7- bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come
modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990,
n.74, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la
segreteria e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio
superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da
selezionare mediante concorsi pubblici, è differita alla data
di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario. Fino a
tale data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7
della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato
dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n.908. La
disposizione dell'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio
1941, n.12, continua ad applicarsi per la destinazione dei
magistrati all'ufficio studi e documentazione del Consiglio
superiore della magistratura.
7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della
legge 20 dicembre 1973, n.831, fino alla data di entrata in
vigore del nuovo ordinamento giudiziario, l'attività svolta
dai magistrati destinati ad esercitare funzioni amministrative
o di studio e ricerca presso il Ministero di grazia e
giustizia e presso gli uffici del Consiglio superiore della
magistratura, nonché quelle svolte dai magistrati applicati
alla
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Corte costituzionale, è equiparata ai fini del primo comma
dell'articolo 5 della legge 20 dicembre 1973, n.831, a quella
svolta negli uffici giudiziari.
8. Fino alla data di entrata in vigore della legge di
riforma della procedura relativa alla responsabilità
disciplinare dei magistrati, continuano ad applicarsi il regio
decreto legislativo 31 maggio 1946, n.511, e il decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n.916, con le
successive modificazioni ed integrazioni, e i rinvii al codice
di procedura penale si intendono riferiti al codice
abrogato.
9. Nel comma 7 dell'articolo 5 della legge 16 ottobre
1991, n.321, le parole: "per un periodo massimo di tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 1995".
10. Nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10
giugno 1994, n.356, convertito dalla legge 8 agosto 1994,
n.488, le parole: "di cui all'articolo 1, comma 1" sono
sostituite dalle seguenti: "esistenti nei ruoli del personale
del Corpo di polizia penitenziaria" e le parole: "fino al 31
dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31
dicembre 1995".
11. I miglioramenti economici previsti dagli articoli 1 e
2 del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 650, continuano ad
essere corrisposti anche dopo il 31 dicembre 1994, a carico
della spesa di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 538, fino al loro riassorbimento con
quelli contrattuali o equivalenti spettanti per l'anno
1995.
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