| (Proroghe di termini in materia di pubblica
istruzione).
1. I termini per l'indizione dei concorsi per titoli ed
esami per l'accesso ai ruoli direttivi e dei concorsi, per
titoli ed esami e per soli titoli, per l'accesso ai ruoli del
personale docente e dei coordinatori amministrativi delle
scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti
educativi, i periodi di validità delle graduatorie dei
medesimi concorsi per titoli ed esami, ivi comprese quelle già
esistenti, e quelli per l'aggiornamento delle graduatorie
permanenti dei medesimi concorsi per soli titoli, nonché i
programmi e le prove d'esame dei concorsi per titoli ed esami
nei conservatori di musica, ancorché banditi prima della data
di entrata in vigore del presente decreto ma non ancora
espletati, sono stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione. La periodicità dell'indizione dei concorsi non può
essere comunque inferiore al triennio, salvo il caso di
concorsi a cattedre o posti le cui graduatorie siano esaurite
prima della scadenza del triennio stesso.
2. Al comma 17 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Per il personale ispettivo, direttivo, docente e
amministrativo tecnico ausiliario (A.T.A.) della scuola il
predetto termine rimane immutato, mentre per il personale
delle accademie di belle arti e d'arte drammatica e per i
conservatori di musica il termine stesso è fissato al 1^
novembre e per
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quello dell'Accademia nazionale di danza al 1^ ottobre.".
Nell'articolo 13, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
" g-bis) per il personale dei conservatori di
musica e delle accademie di belle arti e di arte drammatica
cessato dal servizio a decorrere dal 1^ novembre 1994 e per il
personale dell'Accademia nazionale di danza cessato dal
servizio a decorrere dal 1^ ottobre 1994.".
3. In attesa dell'attuazione dell'autonomia scolastica e
del riordinamento degli organi collegiali della scuola, la
durata in carica dei consigli di circolo e di istituto, dei
consigli scolastici provinciali e dei consigli scolastici
distrettuali, del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione e dei consigli direttivi degli istituti regionali
di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi è
prorogata, nel limite massimo di un anno, secondo termini da
stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica
istruzione.
4. Nell'articolo 59, comma 10, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono
soppresse le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre
1994".
5. Per il personale del comparto scuola le domande di
pensionamento anticipato, ai fini dell'articolo 13, comma 5,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si intendono accettate
se presentate entro il 28 settembre 1994 all'Amministrazione
scolastica, sempre che ricorrano i prescritti requisiti
oggettivi e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 510,
comma 5, e 580, comma 5, del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
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