| (Personale delle Forze di polizia e delle Forze
armate).
1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio
1992, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1992, n.217, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare,
anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al
30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a
quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei
sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del
Ministro dell'interno del 5 settembre 1991".
2. Il termine di cui all'articolo 11- quater del
decreto-legge 21 settembre 1987, n.387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n.472, è
ulteriormente prorogato di un triennio.
3. Limitatamente alle strutture informatiche
dell'Amministrazione dell'interno e delle Forze di polizia, il
termine di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è prorogato al 30 giugno
1995.
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4. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio
1993, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n.237, il riferimento all'anno 1993 è sostituito
con quello all'anno 1995.
5. La scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma
1, della legge 16 ottobre 1991, n.321, resta fissata al 30
giugno 1994, anche al fine di completare l'organico del
personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.
6. Per consentire la prosecuzione delle attività di
conservazione e tutela del patrimonio ambientale dello Stato,
il termine di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 6
dicembre 1991, n. 394, è prorogato fino all'entrata in vigore
della legge di riforma del Corpo forestale dello Stato, da
emanarsi in attuazione dell'articolo 6, comma 6, della legge 4
dicembre 1993, n. 491.
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