| (Interventi concernenti il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco).
1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di
fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le
scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze,
rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di
spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in
apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del
Ministero dell'interno. Le somme accreditate alle scuole
centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai
comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di
detto capitolo debbono essere versate presso la competente
sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno
speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando
cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in
ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario. Per
l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al
presente comma è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro
del tesoro è autorizzato a stabilire, con decreto da emanare
di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto
di registrazione della Corte dei conti, i criteri per
l'impiego del fondo.
2. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi
aeroportuali dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 2
dicembre 1991, n.384, fino all'emanazione del regolamento di
cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985,
n.425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi
dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n.966, e
successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti
dall'articolo 2, primo comma, lettere a) e b),
della citata legge 26 luglio 1965, n.966, e successive
modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno
luogo a conguagli.
3. Nel termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma
dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
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Repubblica 29 luglio 1982, n.577, alla emanazione delle norme
tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i
luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati
dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno
n.16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni. Entro
lo stesso termine si provvede, altresì, sentita la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ad emanare la disciplina organica
dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno
dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
4. Il termine per l'emanazione del regolamento relativo
al procedimento di certificazione di prevenzione incendi, di
cui all'elenco numero 4, allegato alla legge 24 dicembre 1993,
n. 537, è differito al centoventesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data
di entrata in vigore di detto regolamento a norma
dell'articolo 2, comma 7, della medesima legge, è consentita
la prosecuzione dell'attività a coloro che hanno ottenuto il
nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi ai sensi della
legge 7 dicembre 1984, n. 818, con validità, per effetto
dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1990, n. 128, fino al
30 giugno 1994, nonché a coloro che, ai sensi dell'articolo 11
della legge 20 maggio 1991, n. 158, hanno presentato l'istanza
completa delle prescritte certificazioni e documentazioni.
5. Nel termine di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 4, i comandi provinciali dei vigili del fuoco
dovranno completare l'esame delle istanze presentate ai sensi
dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158.
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