| (Interventi concernenti gli enti locali).
1. Con effetto dall'anno 1994 il Ministero dell'interno
provvede a rimborsare agli enti locali e loro consorzi il
trattamento economico in godimento del personale trasferito
agli enti stessi provenienti dall'ex azienda di Stato per i
servizi telefonici ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
legge 29 gennaio 1992, n. 58. Al relativo onere, valutato in
annue lire 25 miliardi, a decorrere dall'anno 1994, si
provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1601
dello stato di previsione del Ministero dell'interno per
l'anno 1994, e per gli anni 1995, 1996 e 1997, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo
scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro per gli anni stessi. Al fine di ottenere dal Ministero
dell'interno il predetto rimborso, gli enti locali e loro
consorzi sono tenuti a trasmettere apposita certificazione
contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere a), b) e c), del decreto del
Presidente del Consiglio dei
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ministri 22 luglio 1989, n. 428, con riferimento alla
situazione in atto presso l'ente di provenienza al momento del
trasferimento del personale.
2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 63 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, differito dall'articolo 1, comma
3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, al 31 dicembre 1994, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995.
3. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.638, per la
corresponsione da parte di regioni, province e comuni di
contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è
prorogato al 31 dicembre 1994. Per gli anni 1993 e 1994
l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per
l'anno 1992.
4. Il termine per la presentazione del rendiconto dei
comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate
entro la data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993,
n.68, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, resta fissato in sei mesi
a decorrere dalla predetta data.
5. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei
bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo
55 della legge 8 giugno 1990, n.142, resta fissato al 28
febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo
regionale di controllo attiva immediatamente le procedure
previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno
1990, n.142. Le province, i comuni e le comunità montane,
nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da
parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per
ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad
un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo
bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi.
6. Il termine del mese di settembre previsto dagli
articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.504, per la comunicazione agli enti locali
dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, resta
fissato al 31 dicembre 1993.
7. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei
bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo
55 della legge 8 giugno 1990, n.142, resta fissato al 28
febbraio 1994. Per l'inosservanza e per la gestione
finanziaria 1994 si applicano le disposizioni del secondo e
terzo periodo del comma 1. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 27 agosto 1994,
n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre
1994, n. 596.
8. All'articolo 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990,
n.142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al consorzio
possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le
comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le
leggi alle quali sono soggetti".
9. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n.142, il
comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo
statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei
rispettivi rappresentanti
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legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea
del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti
associati nella persona del sindaco, del presidente o di un
loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di
partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.".
10. All'articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990,
n.142, le parole: "due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30
aprile 1995".
11. All'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n.142,
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1- bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il
prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il
termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere
soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo
scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti non
abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne
dà comunicazione al comitato regionale di controllo per
l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei
confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per
la temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in
carica per la liquidazione del consorzio nel caso della
soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli
organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui
al comma 1".
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