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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29816
DDL2449-0010
Progetto di legge Camera n. 2449 - testo presentato - (DDL12-2449)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C2449. TESTIPDL
...C2449.
...Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1995. Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione.
Articolo 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2449 ZZ12 ZZDL ZZPR
          (Interventi concernenti gli enti locali).
      1.  Con effetto dall'anno 1994 il Ministero dell'interno
  provvede a rimborsare agli enti locali e loro consorzi il
  trattamento economico in godimento del personale trasferito
  agli enti stessi provenienti dall'ex azienda di Stato per i
  servizi telefonici ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
  legge 29 gennaio 1992, n. 58.  Al relativo onere, valutato in
  annue lire 25 miliardi, a decorrere dall'anno 1994, si
  provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1601
  dello stato di previsione del Ministero dell'interno per
  l'anno 1994, e per gli anni 1995, 1996 e 1997, mediante
  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
  del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato
  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo
  scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
  tesoro per gli anni stessi.  Al fine di ottenere dal Ministero
  dell'interno il predetto rimborso, gli enti locali e loro
  consorzi sono tenuti a trasmettere apposita certificazione
  contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 2,
  comma 2, lettere  a), b)  e  c),  del decreto del
  Presidente del Consiglio dei
 
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  ministri 22 luglio 1989, n. 428, con riferimento alla
  situazione in atto presso l'ente di provenienza al momento del
  trasferimento del personale.
      2.  Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 63 della
  legge 8 giugno 1990, n. 142, differito dall'articolo 1, comma
  3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, al 31 dicembre 1994, è
  ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995.
      3.  Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del
  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.638, per la
  corresponsione da parte di regioni, province e comuni di
  contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è
  prorogato al 31 dicembre 1994.  Per gli anni 1993 e 1994
  l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per
  l'anno 1992.
      4.  Il termine per la presentazione del rendiconto dei
  comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate
  entro la data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993,
  n.68, di conversione in legge, con modificazioni, del
  decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, resta fissato in sei mesi
  a decorrere dalla predetta data.
      5.  Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei
  bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo
  55 della legge 8 giugno 1990, n.142, resta fissato al 28
  febbraio 1993.  Decorso infruttuosamente il termine, l'organo
  regionale di controllo attiva immediatamente le procedure
  previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno
  1990, n.142.  Le province, i comuni e le comunità montane,
  nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da
  parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per
  ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad
  un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo
  bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente
  regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
  frazionato in dodicesimi.
      6.  Il termine del mese di settembre previsto dagli
  articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n.504, per la comunicazione agli enti locali
  dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, resta
  fissato al 31 dicembre 1993.
      7.  Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei
  bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo
  55 della legge 8 giugno 1990, n.142, resta fissato al 28
  febbraio 1994.  Per l'inosservanza e per la gestione
  finanziaria 1994 si applicano le disposizioni del secondo e
  terzo periodo del comma 1.  Restano ferme le disposizioni di
  cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 27 agosto 1994,
  n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre
  1994, n. 596.
      8.  All'articolo 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990,
  n.142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al consorzio
  possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le
  comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le
  leggi alle quali sono soggetti".
      9.  All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n.142, il
  comma 4 è sostituito dal seguente:
      "4.  Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo
  statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei
  rispettivi rappresentanti
 
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  legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea
  del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti
  associati nella persona del sindaco, del presidente o di un
  loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di
  partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.".
      10.  All'articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990,
  n.142, le parole: "due anni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30
  aprile 1995".
      11.  All'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n.142,
  dopo il comma 1, è inserito il seguente:
      "1- bis.  Decorso il termine di cui al comma 1, il
  prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il
  termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere
  soltanto atti di ordinaria amministrazione.  Qualora allo
  scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti non
  abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne
  dà comunicazione al comitato regionale di controllo per
  l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei
  confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per
  la temporanea gestione del consorzio.  Il commissario resta in
  carica per la liquidazione del consorzio nel caso della
  soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli
  organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui
  al comma 1".
 
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