| (Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n.559, recante nuovo
ordinamento
dell'Istituto Poligrafico dello Stato).
1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15
della legge 13 luglio 1966, n.559, sono quadruplicati. A
decorrere dal 1^ gennaio successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto, i predetti limiti potranno essere
aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del
tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati, intervenute nel triennio,
e rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.
2. Con proprio decreto, il Ministro del tesoro è
autorizzato a rideterminare le attribuzioni e la composizione
degli organi di cui agli articoli 10, come integrato e
modificato dall'articolo 5 della legge 20 aprile 1978, n.154,
e 11 della legge 13 luglio 1966, n.559.
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