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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29824
DDL2450-0002
Relazione Camera n. 2450-A (DDL12-2450-A)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2450A. TESTIPDL
...C2450A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC2450A ZZ12 ZZRL ZZRM
    Onorevoli  Colleghi! - La Commissione affari esteri e
  comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2450 con
  l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento,
  adottando la relazione al
  disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto
  Senato n. 1583), che viene allegata.
                                          RALLO,  Relatore.
 
                               Pag. 2
 
                                                    Allegato
      Il comma 13 dell'articolo 4, del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n. 502, recante norme per il riordino della
  disciplina in materia sanitaria, prevede che i rapporti tra
  l'Ospedale pediatrico "Bambino Gesù", di proprietà della Santa
  Sede, e le Autorità italiane siano definiti da appositi
  accordi tra la Santa Sede ed il Governo italiano.
      Il negoziato con la Santa Sede è stato molto laborioso e
  complesso, trattandosi di realizzare l'inserimento nella rete
  sanitaria italiana di un ente facente capo ad un ente
  straniero, il che ha comportato un'intensa consultazione con
  le amministrazioni più direttamente interessate (Sanità,
  Tesoro, Regione Lazio).
      A conclusione del negoziato, il 15 febbraio
  l'Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede Bruno Bottai,
  munito dei pieni poteri, ha proceduto alla firma dell'Accordo
  con la controparte, rappresentata per l'occasione da S.E.R.
  Mons.  Jean Louis Tauran, segretario per i rapporti con gli
  Stati.
      Sotto l'aspetto finanziario, il testo dell'Accordo, che
  non comporta oneri aggiuntivi per l'Erario, persegue il
  raggiungimento dei seguenti obiettivi:
        riconoscere all'Ospedale il corrispettivo delle
  prestazioni rese sulla base delle tariffe valide su piano
  nazionale;
        provvedere al finanziamento delle spese attraverso i
  fondi del Piano sanitario nazionale;
        assicurare le lquidazioni periodiche di quanto
  spettante all'Ospedale a cura del Ministero del tesoro, che
  erogherà in quote trimestrali, a titolo di acconto, il 90 per
  cento di quanto corrisposto per l'anno precedente, procedendo
  in seguito al conguaglio e ripartendo gli oneri sostenuti tra
  le regioni da cui provengono i pazienti beneficiari di
  prestazioni da parte dell'Ospedale (articolo 11).
      Inoltre l'Accordo, che evidenzia la natura di Istituto di
  ricovero e cura a carattere scientifico dell'Ospedale
  pediatrico "Bambino Gesù", stabilisce precisi vincoli
  all'attività dell'Ospedale in modo da garantire la prestazione
  di servizi conformi ai parametri dell'ordinamento sanitario
  nazionale.
      In particolare:
        le opere di ampliamento, trasformazione ed
  ammodernamento dell'Ospedale, che comportino maggiori oneri
  per lo Stato italiano sono concordate con il Ministero della
  sanità, d'intesa con la regione Lazio, in base alle norme
  dell'ordinamento italiano vigente (articolo 1, comma 2);
        l'attività dell'Ospedale si svolge nel rispetto degli
  indirizzi ed obiettivi indicati dal Piano sanitario nazionale
  (articolo 2);
 
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        ogni variazione delle divisioni e dei servizi è
  preventivamente concordata con il Ministero della sanità,
  sentita la regione interessata, al fine di assicurare il
  rispetto della programmazione sanitaria nazionale e regionale
  (articolo 3, comma 2);
        l'ordinamento dei servizi e il regolamento del
  personale si conformano, per quanto compatibile, a quanto
  prescritto per le Istituzioni ospedaliere riconosciute
  Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (articolo
  3, comma 3);
        l'attività sanitaria dell'Ospedale è sottoposta alla
  vigilanza ed al controllo delle Autorità e delle Istituzioni
  sanitarie competenti secondo l'ordinamento italiano vigente
  (articolo 4);
        è riconosciuta la facoltà dell'Ospedale di procedere
  alla formazione ed all'aggiornamento professionale di
  operatori sanitari, nonché allo svolgimento di studi, ricerche
  ed attività scientifiche e didattiche nel campo medico e
  sociale.  All'accreditamento delle strutture di formazione del
  personale provvede il Ministero della sanità, d'intesa con il
  Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica (articolo 7 comma 1).
        per l'esercizio della libera professione intramuraria è
  riservata una quota non superiore al 10 per cento dei posti
  letto per l'istituzione di camere a pagamento (articolo 9);
        l'Ospedale fornisce trimestralmente al Ministero della
  sanità ed alle regioni e province autonome interessate le
  relative contabilità per singolo caso per le prestazioni rese
  (articolo 11, comma 2);
        le prestazioni erogate a cittadini stranieri non
  residenti in Italia che hanno diritto all'assistenza in base
  alla normativa vigente sono rimborsate direttamente dal
  Ministero della sanità o dal Ministero dell'interno in base
  alla specifica competenza (articolo 11, comma 6).
 
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