| Onorevoli Colleghi! - La Commissione affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2450 con
l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento,
adottando la relazione al
disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto
Senato n. 1583), che viene allegata.
RALLO, Relatore.
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Allegato
Il comma 13 dell'articolo 4, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, recante norme per il riordino della
disciplina in materia sanitaria, prevede che i rapporti tra
l'Ospedale pediatrico "Bambino Gesù", di proprietà della Santa
Sede, e le Autorità italiane siano definiti da appositi
accordi tra la Santa Sede ed il Governo italiano.
Il negoziato con la Santa Sede è stato molto laborioso e
complesso, trattandosi di realizzare l'inserimento nella rete
sanitaria italiana di un ente facente capo ad un ente
straniero, il che ha comportato un'intensa consultazione con
le amministrazioni più direttamente interessate (Sanità,
Tesoro, Regione Lazio).
A conclusione del negoziato, il 15 febbraio
l'Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede Bruno Bottai,
munito dei pieni poteri, ha proceduto alla firma dell'Accordo
con la controparte, rappresentata per l'occasione da S.E.R.
Mons. Jean Louis Tauran, segretario per i rapporti con gli
Stati.
Sotto l'aspetto finanziario, il testo dell'Accordo, che
non comporta oneri aggiuntivi per l'Erario, persegue il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
riconoscere all'Ospedale il corrispettivo delle
prestazioni rese sulla base delle tariffe valide su piano
nazionale;
provvedere al finanziamento delle spese attraverso i
fondi del Piano sanitario nazionale;
assicurare le lquidazioni periodiche di quanto
spettante all'Ospedale a cura del Ministero del tesoro, che
erogherà in quote trimestrali, a titolo di acconto, il 90 per
cento di quanto corrisposto per l'anno precedente, procedendo
in seguito al conguaglio e ripartendo gli oneri sostenuti tra
le regioni da cui provengono i pazienti beneficiari di
prestazioni da parte dell'Ospedale (articolo 11).
Inoltre l'Accordo, che evidenzia la natura di Istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico dell'Ospedale
pediatrico "Bambino Gesù", stabilisce precisi vincoli
all'attività dell'Ospedale in modo da garantire la prestazione
di servizi conformi ai parametri dell'ordinamento sanitario
nazionale.
In particolare:
le opere di ampliamento, trasformazione ed
ammodernamento dell'Ospedale, che comportino maggiori oneri
per lo Stato italiano sono concordate con il Ministero della
sanità, d'intesa con la regione Lazio, in base alle norme
dell'ordinamento italiano vigente (articolo 1, comma 2);
l'attività dell'Ospedale si svolge nel rispetto degli
indirizzi ed obiettivi indicati dal Piano sanitario nazionale
(articolo 2);
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ogni variazione delle divisioni e dei servizi è
preventivamente concordata con il Ministero della sanità,
sentita la regione interessata, al fine di assicurare il
rispetto della programmazione sanitaria nazionale e regionale
(articolo 3, comma 2);
l'ordinamento dei servizi e il regolamento del
personale si conformano, per quanto compatibile, a quanto
prescritto per le Istituzioni ospedaliere riconosciute
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (articolo
3, comma 3);
l'attività sanitaria dell'Ospedale è sottoposta alla
vigilanza ed al controllo delle Autorità e delle Istituzioni
sanitarie competenti secondo l'ordinamento italiano vigente
(articolo 4);
è riconosciuta la facoltà dell'Ospedale di procedere
alla formazione ed all'aggiornamento professionale di
operatori sanitari, nonché allo svolgimento di studi, ricerche
ed attività scientifiche e didattiche nel campo medico e
sociale. All'accreditamento delle strutture di formazione del
personale provvede il Ministero della sanità, d'intesa con il
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica (articolo 7 comma 1).
per l'esercizio della libera professione intramuraria è
riservata una quota non superiore al 10 per cento dei posti
letto per l'istituzione di camere a pagamento (articolo 9);
l'Ospedale fornisce trimestralmente al Ministero della
sanità ed alle regioni e province autonome interessate le
relative contabilità per singolo caso per le prestazioni rese
(articolo 11, comma 2);
le prestazioni erogate a cittadini stranieri non
residenti in Italia che hanno diritto all'assistenza in base
alla normativa vigente sono rimborsate direttamente dal
Ministero della sanità o dal Ministero dell'interno in base
alla specifica competenza (articolo 11, comma 6).
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