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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29829
DDL2451-0002
Progetto di legge Camera n. 2451 - testo presentato - (DDL12-2451)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2451. TESTIPDL
...C2451.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2451 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- E' da tempo assai avvertita,
  presso ampi settori della società, l'esigenza di una migliore
  tutela degli interessi delle persone che, a causa di gravi
  malattie e menomazioni permanenti o temporanee, legate ai più
  diversi fattori (stati comatosi,  handicap  psichici, età
  avanzata, eccetera) non siano in grado di provvedervi
  personalmente; l'urgente necessità di un intervento è stata
  ripetutamente segnalata, anche in qualificate sedi
  scientifiche, da associazioni che operano nei settori della
  tutela delle persone con  handicap,  in particolare
  psichici, e degli anziani ed è certamente condivisa dagli
  operatori (magistrati, psichiatri, medici, assistenti sociali,
  eccetera) che più spesso, nelle rispettive competenze, si
  trovano di fronte al problema.
    Emerge poi, con speciale evidenza, pur nella generale
  portata del problema, la necessità di un sollecito intervento
  in favore
 
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  di soggetti quali le persone con  handicap  psichici
  e gli anziani, le cui problematiche, attribuite alla
  competenza del Ministro per gli affari sociali sono da tempo
  al centro di molteplici iniziative sul piano normativo ed
  amministrativo, iniziative che con il presente disegno di
  legge trovano un significativo sviluppo.
    Ciò premesso, va sottolineato, in via generale, che gli
  strumenti predisposti al riguardo dal codice civile e delle
  altre leggi appaiono del tutto insufficienti.
    Per quanto concerne il codice civile gli istituti
  astrattamente utilizzabili, cioè quelli della interdizione e
  dell'inabilitazione, costituiscono rimedi che solo
  parzialmente possono sopperire alle necessità di salvaguardia
  della grande maggioranza dei soggetti impossibilitati a curare
  i propri interessi.
    L'interdizione, infatti, può talvolta apparire un
  provvedimento eccessivamente severo, frutto di concezioni
  ormai superate in sede psichiatrica, funzionale
  prevalentemente agli interessi dei familiari o dei terzi, che
  finisce per comprimere o per annullare alcuni tra i diritti
  fondamentali della persona, sottraendole la capacità di
  agire.
    L'inabilitazione, in quanto è volta ad integrare la
  manifestazione di volontà del soggetto parzialmente incapace
  nel caso in cui si debbano compiere atti di straordinaria
  amministrazione, può avere una sua funzione limitata e
  settoriale nei casi di prodigalità, ma non risulta efficace
  per risolvere molte situazioni dei soggetti incapaci.
    A ciò si aggiunge che i procedimenti in sede
  giurisdizionale volti all'emanazione dei citati provvedimenti
  appaiono lunghi, complessi e talvolta anche estremamente
  dispendiosi.
    Nè ulteriori efficaci soluzioni vengono offerte da altre
  norme: attualmente quindi la situazione giuridica delle
  persone impossibilitate a curare i propri interessi che non
  siano sottoposte ad interdizione o a inabilitazione non è
  disciplinata da alcuna norma, salvo, quando ne ricorrono gli
  estremi, l'applicazione delle disposizioni relative ai negozi
  giuridici compiuti da incapaci naturali (articolo 428 del
  codice civile).  Unica disposizione, (in particolare per quanto
  concerne le persone con  handicap  psichici) relativamente
  recente, che soccorre, è quella di cui all'articolo 35, comma
  sesto, della legge 23 dicembre 1978, n.833, che consente al
  giudice tutelare di adottare provvedimenti urgenti per
  l'amministrazione e la conservazione del patrimonio del
  soggetto sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio; e va
  sottolineato che, comunque, tale norma risulta in concreto
  inapplicabile tutte le volte in cui non sia in corso un
  trattamento sanitario obbligatorio.
    Dunque, è apparso necessario intervenire in tutte le
  ipotesi di gravi malattie o menomazioni fisiche o mentali,
  anche non riconducibili a situazioni di  handicap  in
  senso stretto, che rendono impossibile la tutela dei propri
  interessi, neanche mediante la predisposizione di valida
  procura; si è quindi operato predisponendo il presente testo
  con la preziosa collaborazione di esperti (magistrati,
  psichiatri, docenti di diritto) che hanno viva esperienza del
  problema.
    Con il presente disegno di legge si vuol tentare, quindi,
  di colmare il ricordato vuoto normativo, introducendo una
  disciplina che comprime al minimo i diritti e le possibilità
  di iniziativa della persona disabile o temporaneamente
  incapace (secondo la definizione di cui all'articolo 1) alla
  quale garantisce, con procedure semplificate e tempi ridotti,
  tutti gli strumenti di assistenza o di sostituzione necessari
  nei momenti più o meno lunghi di crisi, di inerzia o di
  inettitudine: il tutto senza modificare preesistenti istituti
  di diritto civile (interdizione, inabilitazione, annullabilità
  degli atti compiuti da persona incapace di intendere e di
  volere) che conservano la propria vigenza ed applicabilità.
    Si è quindi ritenuto opportuno, anche considerata la
  positiva esperienza di altri Paesi europei (es.  Francia) ove
  esistono analoghi istituti, creare la figura
  dell'amministratore di sostegno; prevedendo che possa compiere
  solo gli specifici atti indicati dal giudice nei propri
  provvedimenti, e ciò senza che il beneficiario
 
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  dell'amministrazione perda la capacità di agire; si tratta di
  caratteristiche che segnano in modo netto la differenza
  dell'istituto rispetto all'interdizione.
    Si ritiene, infatti, che l'istituto dell'amministrazione di
  sostegno, avente le salienti caratteristiche testè segnalate,
  possa costituire, in sostanza, un efficace rimedio per tutti i
  casi di incapacità, tipologicamente assai variegati, nei quali
  non si possa o, comunque, non si ritenga opportuno ricorrere
  all'interdizione o all'inabilitazione; esso si pone, quindi,
  come strumento di integrazione dei preesistenti istituti di
  tutela giuridica degli incapaci.
    Va posto in luce, fra l'altro, che il riferimento
  all'articolo 417 del codice civile per quanto concerne
  l'ambito di persone entro il quale può essere nominato
  l'amministratore di sostegno, consentirà di valorizzare il
  ruolo della famiglia del beneficiato, giacché i primi soggetti
  indicati sono proprio il coniuge ed i parenti.
    A tale istituto è stata data una formulazione improntata
  alla più ampia facoltà di iniziativa, alla massima snellezza e
  celerità della procedura unitamente alla più rigorosa garanzia
  di controllo sull'operato dell'amministratore al fine di
  soddisfare le opposte esigenze di libertà e di protezione del
  soggetto interessato: si è cercato di assicurare a costui la
  più ampia sfera di libertà, offrendogli tutta la protezione
  necessaria, ma evitandogli quella protezione che potrebbe
  risultare di volta in volta superflua, dannosa o ingiusta.
    Ciò giustifica la scelta in favore della competenza del
  giudice tutelare e della forma del decreto motivato, nonché
  della possibilità che tale decreto prefiguri la soluzione più
  adatta al singolo caso concreto, semplificando e controllando
  l'attività dell'amministratore di sostegno.
    L'articolo 1 prevede le condizioni in presenza delle quali
  il giudice tutelare provvede alla nomina dell'amministratore
  di sostegno secondo le modalità indicate dal successivo
  articolo 2.
    L'articolo 2 individua i soggetti che promuovono la
  procedura, stabilisce che il provvedimento è assunto con
  decreto motivato, ne prevede l'immediata efficacia, e ne
  prefigura il contenuto anche rispetto alla durata della nomina
  dell'amministratore di sostegno.
    L'articolo 3 disciplina la "scelta dell'amministratore di
  sostegno" richiamando i criteri e le disposizioni di cui agli
  articoli 348 e successivi del codice civile in materia di
  tutela.
    L'articolo 4 disciplina il procedimento di nomina
  dell'amministratore di sostegno: l'istanza deve contenere
  tutte le notizie relative alle generalità del beneficiario del
  provvedimento, alla sua dimora o residenza e, se conosciuti,
  anche quelli dell'istante e dei parenti prossimi
  dell'interessato, deve essere corredata della documentazione
  medica attestante la natura della malattia o menomazione e gli
  effetti ostativi o limitativi sulle capacità
  dell'interessato.
    La norma prevede anche che il giudice prenda contatti con
  il destinatario del provvedimento e con il coniuge, il
  discendente, gli ascendenti ed i collaterali di primo
  grado.
    Si è così inteso disegnare un procedimento sostanzialmente
  celere e semplificato, ma idoneo a garantire, con una puntuale
  istruzione della questione, la tutela delle posizioni dei
  parenti del destinatario.
    Il giudice inoltre può sempre modificare, anche d'ufficio,
  le decisioni assunte con il decreto di nomina.
    Inoltre si attribuisce al giudice tutelare il potere di
  adottare nel corso del procedimento provvedimenti urgenti che
  si rendano necessari per la cura dell'interessato e per
  l'amministrazione e la conservazione del suo patrimonio, anche
  con la nomina di un amministratore provvisorio.
    L'articolo 5 statuisce che il giudice nel nominare
  l'amministratore di sostegno stabilisce quali specifici atti
  egli sia chiamato a compiere; nel caso si tratti di atti di
  straordinaria amministrazione si dovrà, in genere, ottenere
  una specifica autorizzazione.
    L'articolo 6 prevede che il giudice possa disporre che
  determinati atti debbono essere compiuti personalmente dal
  beneficiario con l'assistenza necessaria dell'amministratore
  di sostegno; e ciò, al fine di prevenire
 
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  il rischio che il beneficiario ponga in essere atti
  dannosi per i propri interessi.  Stante l'attenuazione della
  capacità di agire del beneficiario, si è previsto l'intervento
  nel giudizio del pubblico ministero e, a tutela dei terzi, la
  trascrizione del provvedimento nel registro delle curatele.
    L'articolo 7 disciplina l'attività dell'amministratore di
  sostegno richiamando, fra l'altro, disposizioni previste dagli
  articoli 378, 379, 380 e 381 del codice civile; egli potrà
  compiere solo gli atti espressamente indicati dal giudice nel
  decreto, dovrà perseguire gli interessi del beneficiario e
  tenere conto, se possibile, delle aspirazioni di questi.
    Il giudice, inoltre, potrà disporre che determinati atti
  possano essere compiuti personalmente dal beneficiario, con la
  semplice assistenza (necessaria) dell'amministratore di
  sostegno; potrà, inoltre, stabilire che taluni atti
  dell'amministratore di sostegno debbano essere compiuti solo
  previa specifica autorizzazione del medesimo giudice; tutto
  ciò a migliore e più agile tutela del beneficiario.
    Sono altresì previsti meccanismi di soluzione dei conflitti
  di volontà tra amministratore e beneficiario e di verifica
  dell'attività dell'amministratore, anche su iniziativa dei
  soggetti che possono promuovere il procedimento.
    Con le stesse formalità prescritte per il decreto di nomina
  il giudice tutelare, su istanza motivata del beneficiario,
  dell'amministratore di sostegno o dei soggetti indicati
  all'articolo 2, provvede alla revoca dell'incarico (articolo
  8).
    In considerazione delle finalità sociali e della natura
  dell'istituto, si è previsto che gli atti ed i provvedimenti
  del procedimento di nomina e di revoca dell'amministratore di
  sostegno non siano soggetti all'obbligo di registrazione e
  sono esenti dall'imposta di bollo (articolo 9).
    Occorre, infine, sottolineare che il disegno di legge non
  comporta nuovi oneri per l'Erario, anche considerando la
  circostanza che potranno certamente essere evitati numerosi
  procedimenti di interdizione, che implicano attività assai
  onerose; non si allega pertanto relazione tecnica.
 
DATA=950502 FASCID=DDL12-2451 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2451 TOTPAG=0009 TOTDOC=0011 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=020 PAGFIN=0004 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=245100 00 FASCIDC=12DDL2451 SORTNAV=0245100 000 00000 ZZDDLC2451 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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