| Onorevoli Deputati! -- E' da tempo assai avvertita,
presso ampi settori della società, l'esigenza di una migliore
tutela degli interessi delle persone che, a causa di gravi
malattie e menomazioni permanenti o temporanee, legate ai più
diversi fattori (stati comatosi, handicap psichici, età
avanzata, eccetera) non siano in grado di provvedervi
personalmente; l'urgente necessità di un intervento è stata
ripetutamente segnalata, anche in qualificate sedi
scientifiche, da associazioni che operano nei settori della
tutela delle persone con handicap, in particolare
psichici, e degli anziani ed è certamente condivisa dagli
operatori (magistrati, psichiatri, medici, assistenti sociali,
eccetera) che più spesso, nelle rispettive competenze, si
trovano di fronte al problema.
Emerge poi, con speciale evidenza, pur nella generale
portata del problema, la necessità di un sollecito intervento
in favore
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di soggetti quali le persone con handicap psichici
e gli anziani, le cui problematiche, attribuite alla
competenza del Ministro per gli affari sociali sono da tempo
al centro di molteplici iniziative sul piano normativo ed
amministrativo, iniziative che con il presente disegno di
legge trovano un significativo sviluppo.
Ciò premesso, va sottolineato, in via generale, che gli
strumenti predisposti al riguardo dal codice civile e delle
altre leggi appaiono del tutto insufficienti.
Per quanto concerne il codice civile gli istituti
astrattamente utilizzabili, cioè quelli della interdizione e
dell'inabilitazione, costituiscono rimedi che solo
parzialmente possono sopperire alle necessità di salvaguardia
della grande maggioranza dei soggetti impossibilitati a curare
i propri interessi.
L'interdizione, infatti, può talvolta apparire un
provvedimento eccessivamente severo, frutto di concezioni
ormai superate in sede psichiatrica, funzionale
prevalentemente agli interessi dei familiari o dei terzi, che
finisce per comprimere o per annullare alcuni tra i diritti
fondamentali della persona, sottraendole la capacità di
agire.
L'inabilitazione, in quanto è volta ad integrare la
manifestazione di volontà del soggetto parzialmente incapace
nel caso in cui si debbano compiere atti di straordinaria
amministrazione, può avere una sua funzione limitata e
settoriale nei casi di prodigalità, ma non risulta efficace
per risolvere molte situazioni dei soggetti incapaci.
A ciò si aggiunge che i procedimenti in sede
giurisdizionale volti all'emanazione dei citati provvedimenti
appaiono lunghi, complessi e talvolta anche estremamente
dispendiosi.
Nè ulteriori efficaci soluzioni vengono offerte da altre
norme: attualmente quindi la situazione giuridica delle
persone impossibilitate a curare i propri interessi che non
siano sottoposte ad interdizione o a inabilitazione non è
disciplinata da alcuna norma, salvo, quando ne ricorrono gli
estremi, l'applicazione delle disposizioni relative ai negozi
giuridici compiuti da incapaci naturali (articolo 428 del
codice civile). Unica disposizione, (in particolare per quanto
concerne le persone con handicap psichici) relativamente
recente, che soccorre, è quella di cui all'articolo 35, comma
sesto, della legge 23 dicembre 1978, n.833, che consente al
giudice tutelare di adottare provvedimenti urgenti per
l'amministrazione e la conservazione del patrimonio del
soggetto sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio; e va
sottolineato che, comunque, tale norma risulta in concreto
inapplicabile tutte le volte in cui non sia in corso un
trattamento sanitario obbligatorio.
Dunque, è apparso necessario intervenire in tutte le
ipotesi di gravi malattie o menomazioni fisiche o mentali,
anche non riconducibili a situazioni di handicap in
senso stretto, che rendono impossibile la tutela dei propri
interessi, neanche mediante la predisposizione di valida
procura; si è quindi operato predisponendo il presente testo
con la preziosa collaborazione di esperti (magistrati,
psichiatri, docenti di diritto) che hanno viva esperienza del
problema.
Con il presente disegno di legge si vuol tentare, quindi,
di colmare il ricordato vuoto normativo, introducendo una
disciplina che comprime al minimo i diritti e le possibilità
di iniziativa della persona disabile o temporaneamente
incapace (secondo la definizione di cui all'articolo 1) alla
quale garantisce, con procedure semplificate e tempi ridotti,
tutti gli strumenti di assistenza o di sostituzione necessari
nei momenti più o meno lunghi di crisi, di inerzia o di
inettitudine: il tutto senza modificare preesistenti istituti
di diritto civile (interdizione, inabilitazione, annullabilità
degli atti compiuti da persona incapace di intendere e di
volere) che conservano la propria vigenza ed applicabilità.
Si è quindi ritenuto opportuno, anche considerata la
positiva esperienza di altri Paesi europei (es. Francia) ove
esistono analoghi istituti, creare la figura
dell'amministratore di sostegno; prevedendo che possa compiere
solo gli specifici atti indicati dal giudice nei propri
provvedimenti, e ciò senza che il beneficiario
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dell'amministrazione perda la capacità di agire; si tratta di
caratteristiche che segnano in modo netto la differenza
dell'istituto rispetto all'interdizione.
Si ritiene, infatti, che l'istituto dell'amministrazione di
sostegno, avente le salienti caratteristiche testè segnalate,
possa costituire, in sostanza, un efficace rimedio per tutti i
casi di incapacità, tipologicamente assai variegati, nei quali
non si possa o, comunque, non si ritenga opportuno ricorrere
all'interdizione o all'inabilitazione; esso si pone, quindi,
come strumento di integrazione dei preesistenti istituti di
tutela giuridica degli incapaci.
Va posto in luce, fra l'altro, che il riferimento
all'articolo 417 del codice civile per quanto concerne
l'ambito di persone entro il quale può essere nominato
l'amministratore di sostegno, consentirà di valorizzare il
ruolo della famiglia del beneficiato, giacché i primi soggetti
indicati sono proprio il coniuge ed i parenti.
A tale istituto è stata data una formulazione improntata
alla più ampia facoltà di iniziativa, alla massima snellezza e
celerità della procedura unitamente alla più rigorosa garanzia
di controllo sull'operato dell'amministratore al fine di
soddisfare le opposte esigenze di libertà e di protezione del
soggetto interessato: si è cercato di assicurare a costui la
più ampia sfera di libertà, offrendogli tutta la protezione
necessaria, ma evitandogli quella protezione che potrebbe
risultare di volta in volta superflua, dannosa o ingiusta.
Ciò giustifica la scelta in favore della competenza del
giudice tutelare e della forma del decreto motivato, nonché
della possibilità che tale decreto prefiguri la soluzione più
adatta al singolo caso concreto, semplificando e controllando
l'attività dell'amministratore di sostegno.
L'articolo 1 prevede le condizioni in presenza delle quali
il giudice tutelare provvede alla nomina dell'amministratore
di sostegno secondo le modalità indicate dal successivo
articolo 2.
L'articolo 2 individua i soggetti che promuovono la
procedura, stabilisce che il provvedimento è assunto con
decreto motivato, ne prevede l'immediata efficacia, e ne
prefigura il contenuto anche rispetto alla durata della nomina
dell'amministratore di sostegno.
L'articolo 3 disciplina la "scelta dell'amministratore di
sostegno" richiamando i criteri e le disposizioni di cui agli
articoli 348 e successivi del codice civile in materia di
tutela.
L'articolo 4 disciplina il procedimento di nomina
dell'amministratore di sostegno: l'istanza deve contenere
tutte le notizie relative alle generalità del beneficiario del
provvedimento, alla sua dimora o residenza e, se conosciuti,
anche quelli dell'istante e dei parenti prossimi
dell'interessato, deve essere corredata della documentazione
medica attestante la natura della malattia o menomazione e gli
effetti ostativi o limitativi sulle capacità
dell'interessato.
La norma prevede anche che il giudice prenda contatti con
il destinatario del provvedimento e con il coniuge, il
discendente, gli ascendenti ed i collaterali di primo
grado.
Si è così inteso disegnare un procedimento sostanzialmente
celere e semplificato, ma idoneo a garantire, con una puntuale
istruzione della questione, la tutela delle posizioni dei
parenti del destinatario.
Il giudice inoltre può sempre modificare, anche d'ufficio,
le decisioni assunte con il decreto di nomina.
Inoltre si attribuisce al giudice tutelare il potere di
adottare nel corso del procedimento provvedimenti urgenti che
si rendano necessari per la cura dell'interessato e per
l'amministrazione e la conservazione del suo patrimonio, anche
con la nomina di un amministratore provvisorio.
L'articolo 5 statuisce che il giudice nel nominare
l'amministratore di sostegno stabilisce quali specifici atti
egli sia chiamato a compiere; nel caso si tratti di atti di
straordinaria amministrazione si dovrà, in genere, ottenere
una specifica autorizzazione.
L'articolo 6 prevede che il giudice possa disporre che
determinati atti debbono essere compiuti personalmente dal
beneficiario con l'assistenza necessaria dell'amministratore
di sostegno; e ciò, al fine di prevenire
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il rischio che il beneficiario ponga in essere atti
dannosi per i propri interessi. Stante l'attenuazione della
capacità di agire del beneficiario, si è previsto l'intervento
nel giudizio del pubblico ministero e, a tutela dei terzi, la
trascrizione del provvedimento nel registro delle curatele.
L'articolo 7 disciplina l'attività dell'amministratore di
sostegno richiamando, fra l'altro, disposizioni previste dagli
articoli 378, 379, 380 e 381 del codice civile; egli potrà
compiere solo gli atti espressamente indicati dal giudice nel
decreto, dovrà perseguire gli interessi del beneficiario e
tenere conto, se possibile, delle aspirazioni di questi.
Il giudice, inoltre, potrà disporre che determinati atti
possano essere compiuti personalmente dal beneficiario, con la
semplice assistenza (necessaria) dell'amministratore di
sostegno; potrà, inoltre, stabilire che taluni atti
dell'amministratore di sostegno debbano essere compiuti solo
previa specifica autorizzazione del medesimo giudice; tutto
ciò a migliore e più agile tutela del beneficiario.
Sono altresì previsti meccanismi di soluzione dei conflitti
di volontà tra amministratore e beneficiario e di verifica
dell'attività dell'amministratore, anche su iniziativa dei
soggetti che possono promuovere il procedimento.
Con le stesse formalità prescritte per il decreto di nomina
il giudice tutelare, su istanza motivata del beneficiario,
dell'amministratore di sostegno o dei soggetti indicati
all'articolo 2, provvede alla revoca dell'incarico (articolo
8).
In considerazione delle finalità sociali e della natura
dell'istituto, si è previsto che gli atti ed i provvedimenti
del procedimento di nomina e di revoca dell'amministratore di
sostegno non siano soggetti all'obbligo di registrazione e
sono esenti dall'imposta di bollo (articolo 9).
Occorre, infine, sottolineare che il disegno di legge non
comporta nuovi oneri per l'Erario, anche considerando la
circostanza che potranno certamente essere evitati numerosi
procedimenti di interdizione, che implicano attività assai
onerose; non si allega pertanto relazione tecnica.
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