| (Lavoro straordinario).
1. Il lavoro straordinario è vietato, sia nelle
amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, sia
nelle imprese industriali o commerciali di qualunque natura, a
meno che non abbia carattere meramente saltuario e non
ricorrano le condizioni di cui al presente articolo.
2. Si considera lavoro straordinario la prestazione
lavorativa effettuata oltre l'orario normale giornaliero e
settimanale previsto dal contratto collettivo di lavoro o
dalla legge che non superi un'ora al giorno, sette ore la
settimana e venti ore al mese, salvi comunque i limiti annuali
inferiori stabiliti dai contratti collettivi.
3. L'eventuale prestazione di lavoro straordinario è
stabilita in sede contrattuale.
4. Il lavoro straordinario non può essere richiesto nelle
imprese o nelle unità produttive:
a) che siano interessate da riduzione o sospensione
dal lavoro di personale dipendente
Pag. 6
o che lo siano state nei sei mesi precedenti, ovvero
che usufruiscano di altre forme di riduzione di orario, quali
quelle definite da contratti di solidarietà;
b) nelle quali alcuni dipendenti fruiscano di
trattamento di integrazione salariale, salvo l'accertamento da
parte dell'ispettorato provinciale del lavoro
dell'impossibilità tecnico-organizzativa di riutilizzo dei
lavoratori e delle lavoratrici posti in cassa integrazione o
di riassunzione dei lavoratori e delle lavoratrici
licenziati;
c) che impediscano ai lavoratori e alle lavoratrici
interessati la possibilità di svolgere le funzioni di cura per
sé e per i propri familiari.
5. Nell'ambito degli accordi contrattuali la prestazione di
lavoro straordinario è autorizzata dall'ispettorato
provinciale del lavoro competente per territorio, al quale
deve pervenire, con un anticipo di ventiquattro ore, la
richiesta del datore di lavoro nella quale sia indicata, oltre
al numero delle ore ed ai nominativi dei lavoratori
interessati, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4.
Tale richiesta è contestualmente comunicata alle
rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'impresa o
nell'unità produttiva o amministrativa, oppure, in mancanza di
organismi locali, alle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo in essa applicato.
6. In caso di autorizzazione del lavoro straordinario il
datore di lavoro deve comunicare alle organizzazioni sindacali
il numero di ore autorizzate per ogni lavoratore e lavoratrice
ed i nominativi degli stessi.
7. Il lavoro straordinario ha carattere volontario e il
lavoratore che lo presta ha diritto, salvo più favorevoli
previsioni dei contratti collettivi, a quanto previsto
all'articolo 5, commi 1 e 4.
| |