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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2983
DDL0180-0006
Progetto di legge Camera n. 180 - testo presentato - (DDL12-180)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C180. TESTIPDL
...C180.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC180 ZZ12 ZZPD ZZPR
                   (Lavoro straordinario).
      1.  Il lavoro straordinario è vietato, sia nelle
  amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, sia
  nelle imprese industriali o commerciali di qualunque natura, a
  meno che non abbia carattere meramente saltuario e non
  ricorrano le condizioni di cui al presente articolo.
    2.  Si considera lavoro straordinario la prestazione
  lavorativa effettuata oltre l'orario normale giornaliero e
  settimanale previsto dal contratto collettivo di lavoro o
  dalla legge che non superi un'ora al giorno, sette ore la
  settimana e venti ore al mese, salvi comunque i limiti annuali
  inferiori stabiliti dai contratti collettivi.
    3.  L'eventuale prestazione di lavoro straordinario è
  stabilita in sede contrattuale.
    4.  Il lavoro straordinario non può essere richiesto nelle
  imprese o nelle unità produttive:
        a)  che siano interessate da riduzione o sospensione
  dal lavoro di personale dipendente
 
                               Pag. 6
 
  o che lo siano state nei sei mesi precedenti, ovvero
  che usufruiscano di altre forme di riduzione di orario, quali
  quelle definite da contratti di solidarietà;
        b)  nelle quali alcuni dipendenti fruiscano di
  trattamento di integrazione salariale, salvo l'accertamento da
  parte dell'ispettorato provinciale del lavoro
  dell'impossibilità tecnico-organizzativa di riutilizzo dei
  lavoratori e delle lavoratrici posti in cassa integrazione o
  di riassunzione dei lavoratori e delle lavoratrici
  licenziati;
        c)  che impediscano ai lavoratori e alle lavoratrici
  interessati la possibilità di svolgere le funzioni di cura per
  sé e per i propri familiari.
    5.  Nell'ambito degli accordi contrattuali la prestazione di
  lavoro straordinario è autorizzata dall'ispettorato
  provinciale del lavoro competente per territorio, al quale
  deve pervenire, con un anticipo di ventiquattro ore, la
  richiesta del datore di lavoro nella quale sia indicata, oltre
  al numero delle ore ed ai nominativi dei lavoratori
  interessati, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4.
  Tale richiesta è contestualmente comunicata alle
  rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'impresa o
  nell'unità produttiva o amministrativa, oppure, in mancanza di
  organismi locali, alle organizzazioni sindacali firmatarie del
  contratto collettivo in essa applicato.
    6.  In caso di autorizzazione del lavoro straordinario il
  datore di lavoro deve comunicare alle organizzazioni sindacali
  il numero di ore autorizzate per ogni lavoratore e lavoratrice
  ed i nominativi degli stessi.
    7.  Il lavoro straordinario ha carattere volontario e il
  lavoratore che lo presta ha diritto, salvo più favorevoli
  previsioni dei contratti collettivi, a quanto previsto
  all'articolo 5, commi 1 e 4.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-180 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0180 TOTPAG=0011 TOTDOC=0010 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=018 PAGFIN=0006 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=018000 00 FASCIDC=12DDL0180 SORTNAV=0018000 000 00000 ZZDDLC180 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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