| (Condizioni).
1. Quando una persona, per effetto di una grave malattia o
menomazione o a causa dell'età avanzata, si trova nella
impossibilità, anche temporanea, di provvedere alla cura dei
propri interessi o di amministrare il proprio patrimonio, il
giudice tutelare della pretura nel cui circondario la persona
ha la residenza o dimora provvede alla nomina
dell'amministratore di sostegno, sempre che non sia
intervenuta pronuncia di interdizione o di inabilitazione o
nomina di tutore o curatore provvisorio.
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