| (Nomina dell'amministratore di sostegno).
1. Il giudice tutelare provvede alla nomina
dell'amministratore di sostegno con decreto motivato
immediatamente efficace su istanza dell'interessato o di uno
dei soggetti indicati nell'articolo 417 del codice civile,
ovvero del responsabile del servizio sanitario o sociale
direttamente impegnato nella cura e nell'assistenza della
persona interessata.
2. La nomina può essere disposta a tempo determinato o a
tempo indeterminato. Nel primo caso, scaduto il termine, si
seguono per il rinnovo le disposizioni di cui alla presente
legge.
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