| (Procedimento).
1. L'istanza di nomina prevista dall'articolo 2, comma 1,
deve indicare le generalità del beneficiario, la sua residenza
o dimora, le ragioni per cui si richiede il decreto, il
nominativo ed il domicilio, se conosciuti dall'istante, del
coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei
conviventi del beneficiario.
2. All'istanza deve essere allegata certificazione medica
rilasciata da un medico dipendente del Servizio sanitario
nazionale, o dal medico convenzionato per l'assistenza
sanitaria di base, attestante la natura della malattia o
menomazione e gli effetti ostativi o limitativi sulle capacità
dell'interessato.
3. Il giudice può sentire direttamente la persona cui il
procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo
ove essa si trova; tiene conto in ogni sua decisione,
compatibilmente con gli interessi della persona, dei bisogni e
delle richieste di questa.
4. Il giudice può chiedere ulteriori chiarimenti al medico
che ha rilasciato la certificazione di cui al comma 2.
5. Il giudice assume le necessarie informazioni e convoca o
interpella, ove possibile, il coniuge, i discendenti, gli
ascendenti, i fratelli ed i conviventi della persona cui il
procedimento si riferisce.
6. Il giudice può in ogni tempo modificare o integrare,
anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina
dell'amministratore di sostegno.
7. In caso di straordinaria necessità ed urgenza il giudice
tutelare può nominare immediatamente un amministratore di
sostegno provvisorio ed assumere i provvedimenti urgenti che
possono occorrere per la
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cura dell'interessato e per l'amministrazione e la
conservazione del patrimonio di questi.
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